| 1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della
giunta regionale di cui all'articolo 3, il consiglio comunale
può deliberare con disposizioni del proprio statuto di
provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso,
in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla
pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali
dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti
pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale
esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua
italiana.
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