| (Norme finali e definizioni).
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 5, 6, 15, commi 1
e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'articolo 29,
commi 1, 2, 6 e 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché
tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto:
per "Commissione parlamentare" si intende la
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
per "Garante" si intende il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria;
per "Circostel" si intendono gli uffici periferici del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
per "Corerat" si intendono i Comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi;
per "soggetti politici" si intendono candidati, gruppi
di candidati, partiti, comitati promotori di referendum,
altri comitati e movimenti organizzati a fini politici;
per "editori" si intendono gli editori di quotidiani e
periodici;
per "stampa" si intendono i quotidiani e i
periodici;
per "concessionaria pubblica" si intende la
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;
per "emittenti private" si intendono i titolari di
concessione e di autorizzazione radiotelevisiva nell'ambito
nazionale e locale, nonché tutti coloro che esercitano in
qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e
televisiva;
per "propaganda elettorale" si intende l'esposizione,
sulla stampa e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle
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caratteristiche oggettive e soggettive, delle linee e dei
programmi generali e specifici dei soggetti politici;
per "informazione elettorale" si intende ogni programma
e servizio di informazione, o parti di essi, attinenti alla
campagna elettorale ed ai relativi soggetti attivi, ivi
compresi i telegiornali ed i giornali radio;
per "pubblicità elettorale" si intende l'insieme dei
messaggi brevi diffusi attraverso inserzioni sulla stampa e
spot radiotelevisivi, che abbiano il contenuto di cui
all'articolo 3 e finalità promozionali.
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