| 1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della
giunta regionale di cui all'articolo 3, al fine di agevolare
il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della
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lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione
pubblica.
2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è
consentito l'uso della lingua ammessa a tutela; in nessun
altro caso tale disposizione si applica ai procedimenti
giurisdizionali.
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a
provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni
interessate.
4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui
al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono,
nei limiti delle rispettive dotazioni organiche,
all'assunzione di personale che conosca la lingua locale.
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