| 1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della
RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e
di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui
all'articolo 1, in base a convenzioni da stipulare con le
regioni interessate, sentiti i Comitati regionali per il
servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
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