| 1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni
regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui
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all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi,
provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti
radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle
lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni
giuridicamente riconosciute che abbiano come finalità la
salvaguardia delle minoranze linguistiche.
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