| 1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento
degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico
dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli
importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo
complessivo di lire 10 mila milioni annui.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle
previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è
subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al
medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da
effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2
avviene sulla base di una appropriata rendicontazione,
presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei
motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la
congruità della spesa.
| |