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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2863
DDL0169-0002
Relazione Camera n. 169-A (DDL13-169-A)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A. TESTIPDL
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC169A ZZ13 ZZRL ZZRM
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    Onorevoli Colleghi! - Il presente provvedimento si propone
  di dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione e di
  armonizzare la nostra legislazione con i princìpi generali
  stabiliti dagli organismi europei ed internazionali.
     In effetti, la ratifica, da parte di entrambe le Camere,
  della normativa dell'Unione europea sulle minoranze
  linguistiche, rende più urgente questo provvedimento atteso
  da molto tempo.  Occorre ricordare che, fin dall'VIII
  legislatura, si sono avute varie proposte di legge su questo
  argomento, che, però, non sono mai riuscite ad ottenere il
  consenso di entrambi i rami del Parlamento.
     L'Italia ha, nelle minoranze linguistiche che, pur non
  coinvolgendo un numero altissimo di persone, sono
  disseminate nel suo territorio, una ragione di ricchezza umana
  e culturale di prim'ordine che fa da contrappunto alla
  fondamentale unità linguistica del Paese, espressa
  dall'italiano, che questa proposta di legge riconosce nel suo
  articolo 1 come lingua ufficiale della Repubblica.
     L'articolo 2 elenca le lingue ammesse a tutela, che
  potremmo dividere in due gruppi principali, quello alpino e
  quello mediterraneo.  Augusto, nel dare all'Italia la struttura
  amministrativa e politica che avrebbe mantenuto fino a
  Diocleziano, escluse le isole maggiori e le Alpi in cui
  costituì una serie di province autonome.  Le Alpi divennero,
  da allora, un ponte tra l'Italia e l'Europa continentale e,
  nel corso dei secoli, le valli alpine videro fiorire tutto un
  insieme di lingue appartenenti al ceppo latino, a quello
  germanico e a quello slavo.
     Tra le prime dobbiamo annoverare le popolazioni delle valli
  alpine del Piemonte e della Val d'Aosta che parlano francese,
  franco-provenzale od occitanico, quelle del Trentino
  Alto-Adige e del Veneto, parlanti ladino e quelle del
  Friuli-Venezia Giullia che utilizzano il friulano.
     Per le seconde, oltre agli abitanti dell'Alto Adige-Sud
  Tirol, ricordiamo i Valser del Piemonte e della Val d'Aosta, i
  Cimbri e Mocheni del Trentino e del Veneto e i Germanofoni
  della Val Canale.
     Per il terzo ceppo, ricorderemo gli Sloveni del
  Friuli-Venezia Giulia, per la cui tutela particolare è in
  corso di esame una ulteriore proposta di legge.
     Nella Penisola e nelle Isole, a parte la lingua sarda, di
  chiara origine neolatina, ed il catalano, parlato in alcune
  località della Sardegna, vi sono parecchie popolazioni
  provenienti dalla penisola balcanica, nel corso del Medioevo e
  della prima età moderna ed identificabili in alcuni comuni di
  lingua croata del Molise e nelle comunità albanesi o greche
  che hanno conservato nei secoli la loro lingua d'origine e che
  sono presenti in varie regioni dell'Italia meridionale ed in
  Sicilia.
     A sostegno di questa origine balcanica, molti di questi
  centri hanno anche conservato il rito religioso
  cattolico-bizantino ed appartengono alle diocesi di rito
  bizantino di Lungro, in Calabria, e di Piana dei Greci, in
  Sicilia.
     E' anche da segnalare una presenza occitanica in Calabria,
  nei comuni, un tempo valdesi, intorno a Guardia Piemontese.
     Queste minoranze hanno saputo esprimere, nel corso dei
  secoli, una costante produzione letteraria ed istituti
  culturali prestigiosi come l'Istituto superiore di studi
  ellenofoni di Bova
 
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  Marina e il collegio italo-albanese di San Demetrio Corone in
  Calabria, e studiosi di livello internazionale come l'albanese
  di Calabria Giuseppe Gangale.
     In molti casi si tratta di popolazioni diffuse anche nei
  territori di altri Stati, come gli occitani di Spagna e
  Francia meridionale, i ladini o romanci del Canton Grigioni in
  Svizzera, per non parlare di francesi, tedeschi, slavi o
  albanesi.
     Queste minoranze storiche costituiscono, dunque, elemento
  di coesione internazionale e di collaborazione
    trans-frontaliera nello spirito delle disposizioni
  dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.  La tutela della
  loro integrità non è più procrastinabile.  Per quanto riguarda
  gli idiomi italici di valore letterario che non rientrano
  nelle finalità della presente legge mi riservo di predisporre
  un ordine del giorno per richiedere particolari provvedimenti
  di tutela.
     L'ossatura delle disposizioni in esame è data dalla
  proposta di legge Corleone n. 169, che ha ripresentato il
  testo approvato dalla I Commissione affari costituzionali
  della Camera nella XII legislatura.
     Sono state necessarie alcune modifiche per recepire i
  numerosi cambiamenti legislativi avvenuti negli ultimi anni e
  per tener conto degli stimolanti contributi venuti dai
  differenti gruppi politici, dalle altre Commissioni e,
  soprattutto, dal Comitato per la legislazione, che ringraziamo
  per la
  collaborazione utile e fattiva.  La precisazione contenuta nel
  titolo, che si tratta di minoranze "storiche" è frutto di
  questa collaborazione e chiarisce che si prescinde, qui, da
  eventuali norme di tutela linguistica che si rendessero
  necessarie a seguito delle immigrazioni recenti nel nostro
  Paese.
     Il testo consta di 22 articoli.
     L'articolo 1 stabilisce che la lingua ufficiale della
  Repubblica è l'italiano: l'articolo 2, in attuazione di quanto
  affermato dall'articolo 6 della Costituzione e da norme
  stabilite da organismi europei e da quelli internazionali,
  elenca le lingue ammesse a tutela e presenti da secoli nel
  nostro territorio nazionale con comunità stabili, chiaramente
  identificabili.  Il comma 2 dell'articolo 2 indica la necessità
  di adottare norme particolari di tutela per le popolazioni Rom
  e Sinti che, per la loro stessa natura, non presentano i
  caratteri di residenzialità che hanno quelle citate nel comma
  1.
     L'articolo 3 prevede che la Repubblica stipuli convenzioni
  con gli Stati esteri finalizzate a tutelare le lingue e le
  culture di cittadini italiani, o di origine italiana residenti
  all'estero.
      L'articolo 4 prevede le forme con cui si possano
  identificare le minoranze elencate nell'articolo 2 attraverso
  le richieste dei comuni interessati con decisione adottata dai
  consigli provinciali.
     Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono l'insegnamento delle lingue
  ammesse a tutela, accanto all'italiano, nei comuni
  identificati secondo le norme previste dall'articolo 4.  Questi
  articoli, pur nel pieno rispetto delle norme d'autonomia
  recentemente introdotte nel nostro ordinamento scolastico,
  prevedono anche l'indicazione, da parte del Ministero della
  pubblica istruzione, dei criteri generali per l'attuazione
  delle misure previste.
     L'articolo 8 dispone che le università delle regioni
  interessate assumano ogni iniziativa finalizzata ad agevolare
  la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a
  sostegno delle finalità della presente legge.
     Gli articoli 9, 10 e 11 riguardano la possibilità di uso
  delle lingue ammesse a tutela nei consigli comunali e negli
  altri organismi a struttura collegiale dell'Amministrazione,
  della pubblicazione, nella lingua ammessa a tutela di atti
  ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali e
  l'uso orale e scritto della stessa lingua negli uffici delle
  amministrazioni pubbliche.  Rimane, però, stabilito che
  producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni
  redatte in lingua italiana.
     L'articolo 12 prevede che, nei comuni di cui all'articolo
  4, i consigli comunali possano deliberare l'adozione di
  toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali in aggiunta
  a quelli ufficiali.
     L'articolo 13 prevede la possibilità che i cittadini, che
  hanno dovuto italianizzare il proprio cognome, possano, sulla
 
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  base di adeguata documentazione, ripristinare la forma
  originale.
     L'articolo 14 dispone condizioni di favore per le lingue,
  oggetto della presente legge, per quanto riguarda trasmissioni
  radio-televisive della società concessionaria del servizio
  pubblico e di emittenti locali.
     Secondo l'articolo 15, le regioni a statuto ordinario
  devono adeguare la propria legislazione ai princìpi stabiliti
  dalla presente legge, fatte salve le eventuali disposizioni
  legislative regionali che prevedano condizioni più favorevoli
  per le minoranze linguistiche.
     Gli articoli 16, 17 e 18 dispongono provvidenze per
  l'editoria, gli organi di stampa e le emittenti radio
  televisive o le associazioni riconosciute che abbiano come
  finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche;
  prevedono, inoltre, che le spese sostenute dagli enti locali
  siano solo parzialmente a carico dello Stato e che le regioni
  e le province provvedano, a carico delle proprie disponibilità
  di bilancio, a creare appositi istituti per la tutela delle
  tradizioni linguistiche e culturali.
     L'articolo 19 dispone che le norme regolamentari di
  attuazione della legge siano adottate entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della legge stessa, sentite le
  regioni interessate.
     L'articolo 20 rimette alle disposizioni di attuazione dei
  rispettivi statuti l'applicazione, nelle regioni a statuto
  speciale, delle disposizioni più favorevoli eventualmente
  previste dalla presente legge.
     Secondo l'articolo 21, la Repubblica, oltre a valorizzare
  il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana,
  promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle
  culture tutelate dalla presente legge.  Favorisce, inoltre, la
  cooperazione transfrontaliera ed interregionale anche
  nell'ambito dell'Unione europea; il Ministero degli affari
  esteri promuove le opportune intese con gli altri Stati per
  tutelare le comunità di lingua italiana presenti sul loro
  territorio e per diffondere all'estero la lingua e la cultura
  italiana.
     L'articolo 22 dispone le modalità necessarie per coprire
  gli oneri derivanti dalla presente legge.
     Come già accennato, sono stati acquisiti i pareri del
  Comitato per la legislazione e delle Commissioni II, III, VII
  e XI.
     La Commissione ha recepito le condizioni poste dal Comitato
  per la legislazione, ad eccezione della prima parte della
  condizione relativa all'articolo 4, ritenendo già presenti nel
  testo i criteri sostanziali per l'individuazione dei comuni
  interessati alla disciplina.
     La Commissione non ha invece recepito le condizioni poste
  dalla Commissione cultura, non ritenendo che l'insegnamento
  della storia locale (cui fa riferimento l'articolo 6, comma 1)
  possa considerarsi facoltativo.  Quanto alla seconda condizione
  posta dalla Commissione cultura, la I Commissione ha ritenuto
  che la formulazione prospettata non risultasse pertinente in
  un testo normativo.
     Infine, segnalo che non è stato espresso il parere della V
  Commissione bilancio, non essendo stata acquisita la relazione
  tecnica sul provvedimento.
  MASELLI,  Relatore per la maggioranza.
 
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