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Onorevoli Colleghi! - Il presente provvedimento si propone
di dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione e di
armonizzare la nostra legislazione con i princìpi generali
stabiliti dagli organismi europei ed internazionali.
In effetti, la ratifica, da parte di entrambe le Camere,
della normativa dell'Unione europea sulle minoranze
linguistiche, rende più urgente questo provvedimento atteso
da molto tempo. Occorre ricordare che, fin dall'VIII
legislatura, si sono avute varie proposte di legge su questo
argomento, che, però, non sono mai riuscite ad ottenere il
consenso di entrambi i rami del Parlamento.
L'Italia ha, nelle minoranze linguistiche che, pur non
coinvolgendo un numero altissimo di persone, sono
disseminate nel suo territorio, una ragione di ricchezza umana
e culturale di prim'ordine che fa da contrappunto alla
fondamentale unità linguistica del Paese, espressa
dall'italiano, che questa proposta di legge riconosce nel suo
articolo 1 come lingua ufficiale della Repubblica.
L'articolo 2 elenca le lingue ammesse a tutela, che
potremmo dividere in due gruppi principali, quello alpino e
quello mediterraneo. Augusto, nel dare all'Italia la struttura
amministrativa e politica che avrebbe mantenuto fino a
Diocleziano, escluse le isole maggiori e le Alpi in cui
costituì una serie di province autonome. Le Alpi divennero,
da allora, un ponte tra l'Italia e l'Europa continentale e,
nel corso dei secoli, le valli alpine videro fiorire tutto un
insieme di lingue appartenenti al ceppo latino, a quello
germanico e a quello slavo.
Tra le prime dobbiamo annoverare le popolazioni delle valli
alpine del Piemonte e della Val d'Aosta che parlano francese,
franco-provenzale od occitanico, quelle del Trentino
Alto-Adige e del Veneto, parlanti ladino e quelle del
Friuli-Venezia Giullia che utilizzano il friulano.
Per le seconde, oltre agli abitanti dell'Alto Adige-Sud
Tirol, ricordiamo i Valser del Piemonte e della Val d'Aosta, i
Cimbri e Mocheni del Trentino e del Veneto e i Germanofoni
della Val Canale.
Per il terzo ceppo, ricorderemo gli Sloveni del
Friuli-Venezia Giulia, per la cui tutela particolare è in
corso di esame una ulteriore proposta di legge.
Nella Penisola e nelle Isole, a parte la lingua sarda, di
chiara origine neolatina, ed il catalano, parlato in alcune
località della Sardegna, vi sono parecchie popolazioni
provenienti dalla penisola balcanica, nel corso del Medioevo e
della prima età moderna ed identificabili in alcuni comuni di
lingua croata del Molise e nelle comunità albanesi o greche
che hanno conservato nei secoli la loro lingua d'origine e che
sono presenti in varie regioni dell'Italia meridionale ed in
Sicilia.
A sostegno di questa origine balcanica, molti di questi
centri hanno anche conservato il rito religioso
cattolico-bizantino ed appartengono alle diocesi di rito
bizantino di Lungro, in Calabria, e di Piana dei Greci, in
Sicilia.
E' anche da segnalare una presenza occitanica in Calabria,
nei comuni, un tempo valdesi, intorno a Guardia Piemontese.
Queste minoranze hanno saputo esprimere, nel corso dei
secoli, una costante produzione letteraria ed istituti
culturali prestigiosi come l'Istituto superiore di studi
ellenofoni di Bova
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Marina e il collegio italo-albanese di San Demetrio Corone in
Calabria, e studiosi di livello internazionale come l'albanese
di Calabria Giuseppe Gangale.
In molti casi si tratta di popolazioni diffuse anche nei
territori di altri Stati, come gli occitani di Spagna e
Francia meridionale, i ladini o romanci del Canton Grigioni in
Svizzera, per non parlare di francesi, tedeschi, slavi o
albanesi.
Queste minoranze storiche costituiscono, dunque, elemento
di coesione internazionale e di collaborazione
trans-frontaliera nello spirito delle disposizioni
dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa. La tutela della
loro integrità non è più procrastinabile. Per quanto riguarda
gli idiomi italici di valore letterario che non rientrano
nelle finalità della presente legge mi riservo di predisporre
un ordine del giorno per richiedere particolari provvedimenti
di tutela.
L'ossatura delle disposizioni in esame è data dalla
proposta di legge Corleone n. 169, che ha ripresentato il
testo approvato dalla I Commissione affari costituzionali
della Camera nella XII legislatura.
Sono state necessarie alcune modifiche per recepire i
numerosi cambiamenti legislativi avvenuti negli ultimi anni e
per tener conto degli stimolanti contributi venuti dai
differenti gruppi politici, dalle altre Commissioni e,
soprattutto, dal Comitato per la legislazione, che ringraziamo
per la
collaborazione utile e fattiva. La precisazione contenuta nel
titolo, che si tratta di minoranze "storiche" è frutto di
questa collaborazione e chiarisce che si prescinde, qui, da
eventuali norme di tutela linguistica che si rendessero
necessarie a seguito delle immigrazioni recenti nel nostro
Paese.
Il testo consta di 22 articoli.
L'articolo 1 stabilisce che la lingua ufficiale della
Repubblica è l'italiano: l'articolo 2, in attuazione di quanto
affermato dall'articolo 6 della Costituzione e da norme
stabilite da organismi europei e da quelli internazionali,
elenca le lingue ammesse a tutela e presenti da secoli nel
nostro territorio nazionale con comunità stabili, chiaramente
identificabili. Il comma 2 dell'articolo 2 indica la necessità
di adottare norme particolari di tutela per le popolazioni Rom
e Sinti che, per la loro stessa natura, non presentano i
caratteri di residenzialità che hanno quelle citate nel comma
1.
L'articolo 3 prevede che la Repubblica stipuli convenzioni
con gli Stati esteri finalizzate a tutelare le lingue e le
culture di cittadini italiani, o di origine italiana residenti
all'estero.
L'articolo 4 prevede le forme con cui si possano
identificare le minoranze elencate nell'articolo 2 attraverso
le richieste dei comuni interessati con decisione adottata dai
consigli provinciali.
Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono l'insegnamento delle lingue
ammesse a tutela, accanto all'italiano, nei comuni
identificati secondo le norme previste dall'articolo 4. Questi
articoli, pur nel pieno rispetto delle norme d'autonomia
recentemente introdotte nel nostro ordinamento scolastico,
prevedono anche l'indicazione, da parte del Ministero della
pubblica istruzione, dei criteri generali per l'attuazione
delle misure previste.
L'articolo 8 dispone che le università delle regioni
interessate assumano ogni iniziativa finalizzata ad agevolare
la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a
sostegno delle finalità della presente legge.
Gli articoli 9, 10 e 11 riguardano la possibilità di uso
delle lingue ammesse a tutela nei consigli comunali e negli
altri organismi a struttura collegiale dell'Amministrazione,
della pubblicazione, nella lingua ammessa a tutela di atti
ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali e
l'uso orale e scritto della stessa lingua negli uffici delle
amministrazioni pubbliche. Rimane, però, stabilito che
producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni
redatte in lingua italiana.
L'articolo 12 prevede che, nei comuni di cui all'articolo
4, i consigli comunali possano deliberare l'adozione di
toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali in aggiunta
a quelli ufficiali.
L'articolo 13 prevede la possibilità che i cittadini, che
hanno dovuto italianizzare il proprio cognome, possano, sulla
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base di adeguata documentazione, ripristinare la forma
originale.
L'articolo 14 dispone condizioni di favore per le lingue,
oggetto della presente legge, per quanto riguarda trasmissioni
radio-televisive della società concessionaria del servizio
pubblico e di emittenti locali.
Secondo l'articolo 15, le regioni a statuto ordinario
devono adeguare la propria legislazione ai princìpi stabiliti
dalla presente legge, fatte salve le eventuali disposizioni
legislative regionali che prevedano condizioni più favorevoli
per le minoranze linguistiche.
Gli articoli 16, 17 e 18 dispongono provvidenze per
l'editoria, gli organi di stampa e le emittenti radio
televisive o le associazioni riconosciute che abbiano come
finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche;
prevedono, inoltre, che le spese sostenute dagli enti locali
siano solo parzialmente a carico dello Stato e che le regioni
e le province provvedano, a carico delle proprie disponibilità
di bilancio, a creare appositi istituti per la tutela delle
tradizioni linguistiche e culturali.
L'articolo 19 dispone che le norme regolamentari di
attuazione della legge siano adottate entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge stessa, sentite le
regioni interessate.
L'articolo 20 rimette alle disposizioni di attuazione dei
rispettivi statuti l'applicazione, nelle regioni a statuto
speciale, delle disposizioni più favorevoli eventualmente
previste dalla presente legge.
Secondo l'articolo 21, la Repubblica, oltre a valorizzare
il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana,
promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle
culture tutelate dalla presente legge. Favorisce, inoltre, la
cooperazione transfrontaliera ed interregionale anche
nell'ambito dell'Unione europea; il Ministero degli affari
esteri promuove le opportune intese con gli altri Stati per
tutelare le comunità di lingua italiana presenti sul loro
territorio e per diffondere all'estero la lingua e la cultura
italiana.
L'articolo 22 dispone le modalità necessarie per coprire
gli oneri derivanti dalla presente legge.
Come già accennato, sono stati acquisiti i pareri del
Comitato per la legislazione e delle Commissioni II, III, VII
e XI.
La Commissione ha recepito le condizioni poste dal Comitato
per la legislazione, ad eccezione della prima parte della
condizione relativa all'articolo 4, ritenendo già presenti nel
testo i criteri sostanziali per l'individuazione dei comuni
interessati alla disciplina.
La Commissione non ha invece recepito le condizioni poste
dalla Commissione cultura, non ritenendo che l'insegnamento
della storia locale (cui fa riferimento l'articolo 6, comma 1)
possa considerarsi facoltativo. Quanto alla seconda condizione
posta dalla Commissione cultura, la I Commissione ha ritenuto
che la formulazione prospettata non risultasse pertinente in
un testo normativo.
Infine, segnalo che non è stato espresso il parere della V
Commissione bilancio, non essendo stata acquisita la relazione
tecnica sul provvedimento.
MASELLI, Relatore per la maggioranza.
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