Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2864
DDL0169-0003
Relazione Camera n. 169-A (DDL13-169-A)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A. TESTIPDL
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A.
Pag. 6 PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC169A ZZ13 ZZPP ZZRM
     Il Comitato per la legislazione,
       premesso che il testo in esame risponde all'esigenza di
  introdurre una normativa di carattere generale in materia di
  tutela delle minoranze linguistiche;
       rilevato tuttavia che alcune disposizioni del progetto di
  legge sembrano trovare una collocazione inidonea, dal punto di
  vista sistematico, all'interno del testo,
  ha espresso
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
       all'articolo 4, sia definito con maggiore chiarezza
  l'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni a
  tutela delle minoranze, indicando i criteri sostanziali per
  l'individuazione dei comuni interessati dalla disciplina
  normativa in esame ed individuando l'organo provinciale
  (Consiglio) abilitato ad adottare la delimitazione dell'ambito
  territoriale di applicazione della legge;
       venga individuato, in particolare agli articoli 2, 11 e
  13, un criterio stabile per la definizione di "appartenente"
  alla minoranza linguistica tutelata, al fine di chiarire a
  quali condizioni venga data facoltà, ai soggetti interessati,
  di esercitare i diritti loro riconosciuti;
       ove si intenda estendere alle popolazioni ROM e SINTI
  particolari forme di tutela quali minoranze linguistiche, si
  inserisca la loro previsione all'interno dell'articolo 2,
  eventualmente in un comma aggiuntivo, specificando nell'ambito
  del testo di legge le norme e i principi in base ai quali sarà
  adottato il regolamento attuativo di cui all'articolo 19,
  apportando al medesimo le opportune e conseguenti
  modificazioni:
  e con le seguenti osservazioni:
     per quanto attiene al coordinamento con la legislazione
  vigente:
       all'articolo 8, sarebbe più opportuno un semplice rinvio
  alla legge n. 341 del 1990, sopprimendo il riferimento ai
  "fini" della legge medesima;
 
                               Pag. 7
 
       va valutata la necessità di coordinare la disposizione di
  cui all'articolo 11, comma 3, relativa all'uso della lingua
  ammessa a tutela nei procedimenti dinanzi all'autorità
  giudiziaria, con l'articolo 109 del codice di procedura
  penale, che già dispone, in parte, analoga facoltà;
       opportuna appare altresì, all'articolo 4, comma 2, la
  soppressione del termine "referendaria", ai fini del
  coordinamento con l'articolo 6, comma 3, della legge n. 142
  del 1990 che disciplina gli istituti di partecipazione
  popolare all'amministrazione degli enti locali;
       per quanto attiene all'efficacia delle norme ai fini
  della semplificazione:
       deve essere attentamente valutato l'effettivo contenuto
  precettivo delle disposizioni di cui agli articoli 10, 14 e
  16, che attribuiscono alle regioni e agli enti locali alcune
  facoltà, che sembrano già ricomprese tra le iniziative che
  l'ente può assumere nell'ambito della propria autonomia;
       per quanto attiene alla chiarezza e alla proprietà di
  formulazione del testo:
       il titolo del provvedimento, tenuto conto del contenuto
  del medesimo, dovrebbe riferirsi più correttamente alle
  "minoranze linguistiche storiche";
       all'articolo 2, appare opportuna una modifica della
  dizione "organismi europei", che potrebbe indurre a ritenere
  esclusi alcuni importanti trattati internazionali vigenti in
  materia di tutela delle minoranze;
       al medesimo articolo 2, chiarisca la Commissione la
  portata e il significato ai fini della legge in esame del
  termine "popolazioni" e valuti i motivi per cui l'uso di tale
  termine è stato preferito a quello di "comunità";
       va valutata la possibilità di riformulare l'articolo 3,
  al fine di chiarire la portata delle disposizioni relative
  alle comunità residenti all'estero ed alla diffusione
  all'estero delle lingue e delle culture minoritarie;
       all'articolo 11, comma 1, va chiarito se l'uso delle
  lingue tutelate sia consentito soltanto presso gli uffici
  delle amministrazioni locali, ovvero si estenda anche agli
  uffici statali presenti nel territorio comunale o
  provinciale;
       allo stesso articolo 11, comma 1, è opportuno specificare
  che l'uso della lingua "minoritaria" è consentito soltanto
  agli utenti dei pubblici uffici e non, anche, ai dipendenti
  delle amministrazioni interessate;
       all'articolo 13, comma 1, è necessario specificare che la
  facoltà di chiedere il cambio dei dati anagrafici è
  effettivamente connessa soltanto al requisito
  dell'appartenenza ad una minoranza linguistica.
 
DATA=980520 FASCID=DDL13-169-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0169 TOTPAG=0041 TOTDOC=0123 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPP PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=016900A00 FASCIDC=13DDL0169 A SORTNAV=0016900A000 00000 ZZDDLC169A NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati