| Il Comitato per la legislazione,
premesso che il testo in esame risponde all'esigenza di
introdurre una normativa di carattere generale in materia di
tutela delle minoranze linguistiche;
rilevato tuttavia che alcune disposizioni del progetto di
legge sembrano trovare una collocazione inidonea, dal punto di
vista sistematico, all'interno del testo,
ha espresso
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 4, sia definito con maggiore chiarezza
l'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni a
tutela delle minoranze, indicando i criteri sostanziali per
l'individuazione dei comuni interessati dalla disciplina
normativa in esame ed individuando l'organo provinciale
(Consiglio) abilitato ad adottare la delimitazione dell'ambito
territoriale di applicazione della legge;
venga individuato, in particolare agli articoli 2, 11 e
13, un criterio stabile per la definizione di "appartenente"
alla minoranza linguistica tutelata, al fine di chiarire a
quali condizioni venga data facoltà, ai soggetti interessati,
di esercitare i diritti loro riconosciuti;
ove si intenda estendere alle popolazioni ROM e SINTI
particolari forme di tutela quali minoranze linguistiche, si
inserisca la loro previsione all'interno dell'articolo 2,
eventualmente in un comma aggiuntivo, specificando nell'ambito
del testo di legge le norme e i principi in base ai quali sarà
adottato il regolamento attuativo di cui all'articolo 19,
apportando al medesimo le opportune e conseguenti
modificazioni:
e con le seguenti osservazioni:
per quanto attiene al coordinamento con la legislazione
vigente:
all'articolo 8, sarebbe più opportuno un semplice rinvio
alla legge n. 341 del 1990, sopprimendo il riferimento ai
"fini" della legge medesima;
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va valutata la necessità di coordinare la disposizione di
cui all'articolo 11, comma 3, relativa all'uso della lingua
ammessa a tutela nei procedimenti dinanzi all'autorità
giudiziaria, con l'articolo 109 del codice di procedura
penale, che già dispone, in parte, analoga facoltà;
opportuna appare altresì, all'articolo 4, comma 2, la
soppressione del termine "referendaria", ai fini del
coordinamento con l'articolo 6, comma 3, della legge n. 142
del 1990 che disciplina gli istituti di partecipazione
popolare all'amministrazione degli enti locali;
per quanto attiene all'efficacia delle norme ai fini
della semplificazione:
deve essere attentamente valutato l'effettivo contenuto
precettivo delle disposizioni di cui agli articoli 10, 14 e
16, che attribuiscono alle regioni e agli enti locali alcune
facoltà, che sembrano già ricomprese tra le iniziative che
l'ente può assumere nell'ambito della propria autonomia;
per quanto attiene alla chiarezza e alla proprietà di
formulazione del testo:
il titolo del provvedimento, tenuto conto del contenuto
del medesimo, dovrebbe riferirsi più correttamente alle
"minoranze linguistiche storiche";
all'articolo 2, appare opportuna una modifica della
dizione "organismi europei", che potrebbe indurre a ritenere
esclusi alcuni importanti trattati internazionali vigenti in
materia di tutela delle minoranze;
al medesimo articolo 2, chiarisca la Commissione la
portata e il significato ai fini della legge in esame del
termine "popolazioni" e valuti i motivi per cui l'uso di tale
termine è stato preferito a quello di "comunità";
va valutata la possibilità di riformulare l'articolo 3,
al fine di chiarire la portata delle disposizioni relative
alle comunità residenti all'estero ed alla diffusione
all'estero delle lingue e delle culture minoritarie;
all'articolo 11, comma 1, va chiarito se l'uso delle
lingue tutelate sia consentito soltanto presso gli uffici
delle amministrazioni locali, ovvero si estenda anche agli
uffici statali presenti nel territorio comunale o
provinciale;
allo stesso articolo 11, comma 1, è opportuno specificare
che l'uso della lingua "minoritaria" è consentito soltanto
agli utenti dei pubblici uffici e non, anche, ai dipendenti
delle amministrazioni interessate;
all'articolo 13, comma 1, è necessario specificare che la
facoltà di chiedere il cambio dei dati anagrafici è
effettivamente connessa soltanto al requisito
dell'appartenenza ad una minoranza linguistica.
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