| Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene
sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 18
gennaio 1996, n. 20, decaduto per mancata conversione nel
termine costituzionale; nel testo sono state recepite le
modifiche apportate dal Senato della Repubblica in sede di
approvazione del provvedimento.
Il decreto-legge reca disposizioni urgenti per
l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (di
seguito, per brevità, chiamato "testo unico sulle
tossicodipendenze"), approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.
Innanzitutto, l'attuale decreto-legge opera, all'articolo
1, la reistituzione del
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Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga, mediante l'unificazione degli stanziamenti
già iscritti negli stati di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno.
Il Fondo è destinato alla erogazione dei contributi
previsti dal citato testo unico sulle tossicodipendenze, agli
articoli 127, 131, 132 e 134. I finanziamenti riguardano
progetti di prevenzione e recupero elaborati da
Amministrazioni statali, enti locali ed unità sanitarie
locali, soggetti privati e regioni; queste ultime possono
accedere a contributi per progetti di formazione degli
operatori dei servizi pubblici e privati, per la realizzazione
di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di
valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.
Al fine di perseguire l'effettiva concretizzazione dei
progetti, è stato altresì previsto che negli stessi progetti
siano indicati i tempi, le modalità e gli obiettivi che si
intendono conseguire. All'articolo 1, comma 2, è stata altresì
inserita la lettera f) contenente la previsione di una
nuova tipologia di progetti, miranti all'attivazione di
programmi di educazione alla salute, che interesserà
prioritariamente il mondo della scuola.
Nel comma 3 è stata prevista la possibilità di intervento,
oltre che sulla tossicodipendenza, anche sulla
alcooldipendenza correlata mediante la presentazione di
progetti che possono essere presentati dagli enti locali e
dalle unità sanitarie locali.
Il comma 4 disciplina le finalità dei progetti elaborati
dai soggetti privati (tra cui le comunità terapeutiche ed
affini), prevedendo l'intervento anche nella fase della
prevenzione da attuarsi in raccordo con la programmazione
dell'ente locale. Il comma in esame prevede altresì che per i
progetti di reinserimento lavorativo, ai fini dell'accesso ai
contributi del Fondo, per le cooperative sociali, si prescinda
dal requisito della iscrizione agli albi di cui all'articolo
116 del testo unico sulle tossicodipendenze essendo necessario
e sufficiente il requisito della iscrizione agli appositi albi
regionali istituiti ai sensi della legge 8 novembre 1991,
n.381, ovvero, in caso di mancata istituzione, al registro
prefettizio nell'apposita sezione.
L'articolo 2 del decreto-legge prevede i meccanismi
contabili per l'erogazione dei contributi, che vengono
trasferiti a livello locale mediante aperture di credito
intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al
direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per
territorio ovvero ai prefetti nella cui competenza ricadono
gli interventi oggetto del finanziamento, in qualità di
funzionari delegati. Oltre a ciò, la norma prevede verifiche
contabili sulle procedure di erogazione, affidate alle
ragionerie provinciali dello Stato, nonché alle delegazioni
regionali della Corte dei conti.
Le procedure per l'approvazione dei progetti sono dettate
all'articolo 3. La individuazione dei termini e delle modalità
di presentazione delle domande, dei criteri per l'esame della
congruenza e validità dei progetti e dei criteri di
ripartizione dei finanziamenti, è demandata ad apposito
decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge ovvero, dall'anno 1996, entro il 31
gennaio di ogni anno. All'esame istruttorio dei progetti
provvede la Commissione già prevista all'articolo 127, comma
6, del testo unico sulle tossicodipendenze, integrata da
rappresentanti dei Ministeri interessati a seconda delle
finalità del contributo, nonché da rappresentanti di regioni e
comuni.
Con l'articolo 4, che introduce nuove disposizioni, si
prevede il trasferimento alle regioni delle somme da destinare
al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato,
cooperative e privati, a decorrere dall'anno 1996. L'ammontare
del trasferimento è determinato nella misura del 75 per cento
della disponibilità del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga; la quota verrà ripartita tra le regioni in
proporzione al numero degli abitanti e alla diffusione delle
tossicodipendenze. E' previsto l'esercizio del potere
sostitutivo da parte del Governo nei confronti delle regioni
che non provvedono ai finanziamenti nel termine di
duecentoquaranta
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giorni dalla pubblicazione del decreto del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone
la ripartizione delle somme.
Il trasferimento alle regioni viene previsto a decorrere
dall'anno 1996 per permettere alle regioni stesse la
necessaria organizzazione, sia per quanto attiene alle
procedure di finanziamento, sia con riferimento agli strumenti
di verifica dell'efficacia degli interventi. Nel caso in cui
una regione non avesse, entro il 30 giugno 1996, completato
dette attività di organizzazione, il Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale può differire ulteriormente, per non
più di un anno, il trasferimento delle somme.
A chiusura di ciascun esercizio finanziario le regioni
inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, una relazione dalla quale
risultino le necessità del territorio, i finanziamenti
concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Sulla base
di tali dati, il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale formula proposte alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per l'elaborazione di criteri ed
indirizzi comuni da recepirsi in un atto d'intesa.
Con l'articolo 5 è istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
un nucleo operativo per la verifica degli interventi attivati
sul territorio nei settori della tossicodipendenza.
Il nucleo opera compiendo verifiche delle modalità di
realizzazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine
di accertare il rispetto del diritto alla autodeterminazione
dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può
avvenire anche su richiesta della Commissione istruttoria o di
altre amministrazioni dello Stato e di regioni, relativamente
ad interventi di competenza della amministrazione o regione
richiedente.
Rispetto a precedenti ipotesi di nucleo operativo, il
nucleo previsto dal presente decreto-legge è composto da
cinque esperti particolarmente competenti nel settore della
tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di
efficacia, nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge n.400 del
1988. Al fine di garantire un opportuno e periodico
rinnovamento, i membri del nucleo operativo non possono far
parte del nucleo stesso per più di cinque anni e possono
essere sostituiti ogni anno.
L'articolo 6 del decreto-legge rafforza ed affina
opportunamente l'attività dell'Osservatorio permanente sulle
tossicodipendenze, stabilendo che l'acquisizione dei dati
venga effettuata secondo le corrette metodiche statistiche
poste in essere dall'ISTAT, in armonia con quanto disciplinato
dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e che tutte
le strutture pubbliche che operano nel campo dell'acquisizione
di dati sulle tossicodipendenze devono comunicare
periodicamente all'Osservatorio medesimo i dati in loro
possesso. La disposizione, inoltre, prevede l'attuazione di
servizi telefonici di informazione per offrire, in modo
semplice e immediato, a chiunque ne faccia richiesta,
informazioni, assistenza ed indirizzo nel campo della
prevenzione, del recupero e della riabilitazione.
Infine, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6
sposta dal 31 gennaio al 31 marzo la data di presentazione al
Parlamento della relazione annuale sui dati relativi allo
stato delle tossicodipendenze in Italia. La norma si è resa
necessaria per un maggiore coordinamento con l'altra
disposizione concernente l'invio dei dati all'Osservatorio da
parte delle amministrazioni entro i mesi di giugno e dicembre.
La data del 31 gennaio non permette quindi la dovuta
elaborazione da parte dell'Osservatorio, prima che questi
trasmetta a sua volte le risultanze dell'elaborazione stessa
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della
relazione al Parlamento.
Con l'articolo 7 viene modificato l'articolo 129 del testo
unico sulle tossicodipendenze, ove si prevede la possibilità
di dare in uso immobili dello Stato a enti locali, unità
sanitarie locali e centri privati autorizzati
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e convenzionati,
al fine di destinarli a centri di cura e recupero di
tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di
lavoro per i riabilitati. L'articolo 7 prevede che in
sostituzione degli enti privati autorizzati e convenzionati
detta possibilità sia conferita agli enti iscritti agli albi
regionali istituiti dall'articolo 116 del testo unico sulle
tossicodipendenze.
Viene altresì aggiunto all'articolo 129 del più volte
citato testo unico sulle tossicodipendenze il comma
3- bis, che prevede la concessione di edifici e
strutture, appartenenti allo Stato, ad enti che intendono
destinarli a centri di cura e recupero dei tossicodipendenti:
al fine di snellire il procedimento, ed in armonia con la
concentrazione di competenze presso il Dipartimento per gli
affari sociali, si affida un'attività istruttoria e di
trasmissione al predetto Dipartimento; inoltre si consente, in
caso di mancata adozione di un provvedimento da parte del
Ministro delle finanze entro centottanta giorni, l'iscrizione
della questione all'ordine del giorno del Consiglio dei
ministri.
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