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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


288
DDL0015-0002
Progetto di legge Camera n. 15 - testo presentato - (DDL13-15)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C15. TESTIPDL
...C15.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC15 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene
  sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
  conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 18
  gennaio 1996, n. 20, decaduto per mancata conversione nel
  termine costituzionale; nel testo sono state recepite le
  modifiche apportate dal Senato della Repubblica in sede di
  approvazione del provvedimento.
     Il decreto-legge reca disposizioni urgenti per
  l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali
  del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
  stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
  riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (di
  seguito, per brevità, chiamato "testo unico sulle
  tossicodipendenze"), approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.
     Innanzitutto, l'attuale decreto-legge opera, all'articolo
  1, la reistituzione del
 
                               Pag. 2
 
  Fondo nazionale di intervento per la
  lotta alla droga, mediante l'unificazione degli stanziamenti
  già iscritti negli stati di previsione della Presidenza del
  Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno.
     Il Fondo è destinato alla erogazione dei contributi
  previsti dal citato testo unico sulle tossicodipendenze, agli
  articoli 127, 131, 132 e 134.  I finanziamenti riguardano
  progetti di prevenzione e recupero elaborati da
  Amministrazioni statali, enti locali ed unità sanitarie
  locali, soggetti privati e regioni; queste ultime possono
  accedere a contributi per progetti di formazione degli
  operatori dei servizi pubblici e privati, per la realizzazione
  di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di
  valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.
     Al fine di perseguire l'effettiva concretizzazione dei
  progetti, è stato altresì previsto che negli stessi progetti
  siano indicati i tempi, le modalità e gli obiettivi che si
  intendono conseguire.  All'articolo 1, comma 2, è stata altresì
  inserita la lettera  f)  contenente la previsione di una
  nuova tipologia di progetti, miranti all'attivazione di
  programmi di educazione alla salute, che interesserà
  prioritariamente il mondo della scuola.
     Nel comma 3 è stata prevista la possibilità di intervento,
  oltre che sulla tossicodipendenza, anche sulla
  alcooldipendenza correlata mediante la presentazione di
  progetti che possono essere presentati dagli enti locali e
  dalle unità sanitarie locali.
     Il comma 4 disciplina le finalità dei progetti elaborati
  dai soggetti privati (tra cui le comunità terapeutiche ed
  affini), prevedendo l'intervento anche nella fase della
  prevenzione da attuarsi in raccordo con la programmazione
  dell'ente locale.  Il comma in esame prevede altresì che per i
  progetti di reinserimento lavorativo, ai fini dell'accesso ai
  contributi del Fondo, per le cooperative sociali, si prescinda
  dal requisito della iscrizione agli albi di cui all'articolo
  116 del testo unico sulle tossicodipendenze essendo necessario
  e sufficiente il requisito della iscrizione agli appositi albi
  regionali istituiti ai sensi della legge 8 novembre 1991,
  n.381, ovvero, in caso di mancata istituzione, al registro
  prefettizio nell'apposita sezione.
     L'articolo 2 del decreto-legge prevede i meccanismi
  contabili per l'erogazione dei contributi, che vengono
  trasferiti a livello locale mediante aperture di credito
  intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al
  direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per
  territorio ovvero ai prefetti nella cui competenza ricadono
  gli interventi oggetto del finanziamento, in qualità di
  funzionari delegati.  Oltre a ciò, la norma prevede verifiche
  contabili sulle procedure di erogazione, affidate alle
  ragionerie provinciali dello Stato, nonché alle delegazioni
  regionali della Corte dei conti.
     Le procedure per l'approvazione dei progetti sono dettate
  all'articolo 3.  La individuazione dei termini e delle modalità
  di presentazione delle domande, dei criteri per l'esame della
  congruenza e validità dei progetti e dei criteri di
  ripartizione dei finanziamenti, è demandata ad apposito
  decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
  da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
  vigore del decreto-legge ovvero, dall'anno 1996, entro il 31
  gennaio di ogni anno.  All'esame istruttorio dei progetti
  provvede la Commissione già prevista all'articolo 127, comma
  6, del testo unico sulle tossicodipendenze, integrata da
  rappresentanti dei Ministeri interessati a seconda delle
  finalità del contributo, nonché da rappresentanti di regioni e
  comuni.
     Con l'articolo 4, che introduce nuove disposizioni, si
  prevede il trasferimento alle regioni delle somme da destinare
  al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato,
  cooperative e privati, a decorrere dall'anno 1996.  L'ammontare
  del trasferimento è determinato nella misura del 75 per cento
  della disponibilità del Fondo nazionale di intervento per la
  lotta alla droga; la quota verrà ripartita tra le regioni in
  proporzione al numero degli abitanti e alla diffusione delle
  tossicodipendenze.  E' previsto l'esercizio del potere
  sostitutivo da parte del Governo nei confronti delle regioni
  che non provvedono ai finanziamenti nel termine di
  duecentoquaranta
 
                               Pag. 3
 
  giorni dalla pubblicazione del decreto del
  Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone
  la ripartizione delle somme.
     Il trasferimento alle regioni viene previsto a decorrere
  dall'anno 1996 per permettere alle regioni stesse la
  necessaria organizzazione, sia per quanto attiene alle
  procedure di finanziamento, sia con riferimento agli strumenti
  di verifica dell'efficacia degli interventi.  Nel caso in cui
  una regione non avesse, entro il 30 giugno 1996, completato
  dette attività di organizzazione, il Ministro per la famiglia
  e la solidarietà sociale può differire ulteriormente, per non
  più di un anno, il trasferimento delle somme.
     A chiusura di ciascun esercizio finanziario le regioni
  inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
  Dipartimento per gli affari sociali, una relazione dalla quale
  risultino le necessità del territorio, i finanziamenti
  concessi e l'efficacia degli interventi realizzati.  Sulla base
  di tali dati, il Ministro per la famiglia e la solidarietà
  sociale formula proposte alla Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano, per l'elaborazione di criteri ed
  indirizzi comuni da recepirsi in un atto d'intesa.
     Con l'articolo 5 è istituito, presso la Presidenza del
  Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
  un nucleo operativo per la verifica degli interventi attivati
  sul territorio nei settori della tossicodipendenza.
     Il nucleo opera compiendo verifiche delle modalità di
  realizzazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo
  nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine
  di accertare il rispetto del diritto alla autodeterminazione
  dei soggetti destinatari degli interventi.  La verifica può
  avvenire anche su richiesta della Commissione istruttoria o di
  altre amministrazioni dello Stato e di regioni, relativamente
  ad interventi di competenza della amministrazione o regione
  richiedente.
     Rispetto a precedenti ipotesi di nucleo operativo, il
  nucleo previsto dal presente decreto-legge è composto da
  cinque esperti particolarmente competenti nel settore della
  tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di
  efficacia, nominati con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge n.400 del
  1988.  Al fine di garantire un opportuno e periodico
  rinnovamento, i membri del nucleo operativo non possono far
  parte del nucleo stesso per più di cinque anni e possono
  essere sostituiti ogni anno.
     L'articolo 6 del decreto-legge rafforza ed affina
  opportunamente l'attività dell'Osservatorio permanente sulle
  tossicodipendenze, stabilendo che l'acquisizione dei dati
  venga effettuata secondo le corrette metodiche statistiche
  poste in essere dall'ISTAT, in armonia con quanto disciplinato
  dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e che tutte
  le strutture pubbliche che operano nel campo dell'acquisizione
  di dati sulle tossicodipendenze devono comunicare
  periodicamente all'Osservatorio medesimo i dati in loro
  possesso.  La disposizione, inoltre, prevede l'attuazione di
  servizi telefonici di informazione per offrire, in modo
  semplice e immediato, a chiunque ne faccia richiesta,
  informazioni, assistenza ed indirizzo nel campo della
  prevenzione, del recupero e della riabilitazione.
     Infine, la lettera  d)  del comma 1 dell'articolo 6
  sposta dal 31 gennaio al 31 marzo la data di presentazione al
  Parlamento della relazione annuale sui dati relativi allo
  stato delle tossicodipendenze in Italia.  La norma si è resa
  necessaria per un maggiore coordinamento con l'altra
  disposizione concernente l'invio dei dati all'Osservatorio da
  parte delle amministrazioni entro i mesi di giugno e dicembre.
  La data del 31 gennaio non permette quindi la dovuta
  elaborazione da parte dell'Osservatorio, prima che questi
  trasmetta a sua volte le risultanze dell'elaborazione stessa
  alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della
  relazione al Parlamento.
     Con l'articolo 7 viene modificato l'articolo 129 del testo
  unico sulle tossicodipendenze, ove si prevede la possibilità
  di dare in uso immobili dello Stato a enti locali, unità
  sanitarie locali e centri privati autorizzati
 
                               Pag. 4
 
  e convenzionati,
  al fine di destinarli a centri di cura e recupero di
  tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di
  lavoro per i riabilitati.  L'articolo 7 prevede che in
  sostituzione degli enti privati autorizzati e convenzionati
  detta possibilità sia conferita agli enti iscritti agli albi
  regionali istituiti dall'articolo 116 del testo unico sulle
  tossicodipendenze.
     Viene altresì aggiunto all'articolo 129 del più volte
  citato testo unico sulle tossicodipendenze il comma
  3- bis,  che prevede la concessione di edifici e
  strutture, appartenenti allo Stato, ad enti che intendono
  destinarli a centri di cura e recupero dei tossicodipendenti:
  al fine di snellire il procedimento, ed in armonia con la
  concentrazione di competenze presso il Dipartimento per gli
  affari sociali, si affida un'attività istruttoria e di
  trasmissione al predetto Dipartimento; inoltre si consente, in
  caso di mancata adozione di un provvedimento da parte del
  Ministro delle finanze entro centottanta giorni, l'iscrizione
  della questione all'ordine del giorno del Consiglio dei
  ministri.
 
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