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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


289
DDL0015-0003
Progetto di legge Camera n. 15 - testo presentato - (DDL13-15)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C15. TESTIPDL
...C15.
Pag. 5 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC15 ZZ13 ZZRT ZZPR
        Articolo 1. -  L'articolo istituisce il Fondo
  nazionale di intervento per la lotta alla droga presso il
  Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
  Consiglio dei ministri, operando una razionalizzazione degli
  interventi finanziari già previsti dal testo unico sulle
  tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, in favore degli enti
  pubblici e privati che operano nel campo della prevenzione,
  del recupero e del reinserimento sociale dei
  tossicodipendenti.
      A tal fine, per effetto dei precedenti decreti-legge fin
  qui reiterati, gli importi iscritti al capitolo 4283 dello
  stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
  1993, rideterminati nella misura di lire 50 miliardi per
  ciascun anno dal 1993 al 1995 dalla tabella  C  della
  legge finanziaria 1993, sono stati trasferiti nel capitolo
  2966, Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga,
  iscritto nello stato di previsione della Presidenza del
  Consiglio dei ministri, rubrica 13.  Su tale capitolo sono
  affluiti anche gli stanziamenti del capitolo 1273 dello stato
  di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per
  il 1993, rubrica 1, rideterminati nella misura di lire 178
  miliardi per il triennio 1993-1995 della medesima tabella
  C  della legge finanziaria per il 1993.  Per l'anno 1994
  gli stanziamenti per gli interventi sulla tossicodipendenza
  sono stati definiti nella misura complessiva di lire 198
  miliardi (tabella  C  della legge finanziaria per l'anno
  1994), di cui al citato capitolo 2966 sono state destinate
  lire 196.600 milioni.
      Dalla modifica non conseguono maggiori oneri a carico del
  bilancio dello Stato.
        Articolo 3, comma 2. -  Per quanto concerne la
  commissione ivi prevista, alla relativa spesa si fa fronte
  mediante lo stanziamento già previsto nell'articolo 127, comma
  10, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 (lire 800 milioni, ridottesi
  a lire 728 milioni in attuazione dell'articolo 2 del
  decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, concernente la
  manovra di finanza pubblica); tale ammontare non può essere
  superato per espressa disposizione della norma in esame.
      I criteri di utilizzo della somma predetta andranno
  rimodulati rispetto alle previsioni di cui alla relazione
  tecnica a suo tempo predisposta per la legge 26 giugno 1990,
  n.162 (atto Senato n.1509 della X legislatura) in
  considerazione dell'aumentato numero dei componenti e della
  possibilità per la commissione di usufruire, per le attività
 
                               Pag. 6
 
  di segreteria, delle strutture del Dipartimento per gli affari
  sociali.  Ferma restando, si ribadisce, la previsione di spesa,
  che appare congrua considerato anche quanto sopra esposto, è
  sembrato opportuno rimettere ad un decreto del Ministro per la
  famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
  del tesoro, la determinazione dei compensi dovuti ai
  componenti, e di conseguenza le somme che residuano per le
  altre necessità.
      I rimanenti commi non comportano oneri aggiuntivi a
  carico del bilancio dello Stato.
        Articolo 5.  La norma prevede un onere annuo di lire
  220 milioni, a carico del Fondo nazionale di intervento per la
  lotta alla droga.  Considerando che il nucleo si compone di
  cinque esperti, nominati ai sensi dell'articolo 31 della legge
  n.400 del 1988, che dovranno soprattutto svolgere missioni sul
  territorio nazionale, la previsione di spesa si giustifica
  come segue:
          a)  compensi annui per i 5 esperti:
              lire 24.000.000 x 5 = 120.000.000;
          b)  trasferte dei componenti il nucleo per
  verifiche  in loco  (viaggi, alberghi, spostamenti,
  indennità di missione):
          costo medio di una missione della durata di 24 ore:
  lire 871.700 (viaggio aereo: lire 460.000; indennità di
  missione: lire 46.700; vitto e alloggio: lire 365.000);
          numero di trasferte annue per ciascun componente:
  22;
          numero dei componenti: 5,
  da cui:
           lire 871.700 x 22 x 5 = lire 95.887.000
              da arrotondarsi a lire 100.000.000
  riepilogo:
  Compensi per esperti .......... lire 120.000.000
  Trasferte ..................... lire 100.000.000
                       Totale ... lire 220.000.000
        Articolo 6, comma 1, lettera  c).  - La norma
  incide sull'articolo 1, comma 13, del testo unico sulle
  tossicodipendenze, ove è disposta la destinazione di un
  finanziamento fino a lire 10 miliardi annui, gravanti sul
  Fondo nazionale, per le campagne informative di prevenzione
  dall'uso della droga.  Con la modifica di che trattasi, si
  prevede la possibilità che le campagne informative siano
  realizzate anche attraverso servizi telefonici di
  informazione, lasciando immutato il complessivo
  finanziamento.
      Giova ricordare che siffatti servizi già sono attivati
  presso il Dipartimento per gli affari sociali, ove, d'intesa
  con il Ministero della sanità, è funzionante un servizio
  telefonico di informazione sulle problematiche relative alla
  tossicodipendenza, denominato "Drogatel".
 
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