| Articolo 1. - L'articolo istituisce il Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, operando una razionalizzazione degli
interventi finanziari già previsti dal testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, in favore degli enti
pubblici e privati che operano nel campo della prevenzione,
del recupero e del reinserimento sociale dei
tossicodipendenti.
A tal fine, per effetto dei precedenti decreti-legge fin
qui reiterati, gli importi iscritti al capitolo 4283 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
1993, rideterminati nella misura di lire 50 miliardi per
ciascun anno dal 1993 al 1995 dalla tabella C della
legge finanziaria 1993, sono stati trasferiti nel capitolo
2966, Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga,
iscritto nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, rubrica 13. Su tale capitolo sono
affluiti anche gli stanziamenti del capitolo 1273 dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per
il 1993, rubrica 1, rideterminati nella misura di lire 178
miliardi per il triennio 1993-1995 della medesima tabella
C della legge finanziaria per il 1993. Per l'anno 1994
gli stanziamenti per gli interventi sulla tossicodipendenza
sono stati definiti nella misura complessiva di lire 198
miliardi (tabella C della legge finanziaria per l'anno
1994), di cui al citato capitolo 2966 sono state destinate
lire 196.600 milioni.
Dalla modifica non conseguono maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Articolo 3, comma 2. - Per quanto concerne la
commissione ivi prevista, alla relativa spesa si fa fronte
mediante lo stanziamento già previsto nell'articolo 127, comma
10, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 (lire 800 milioni, ridottesi
a lire 728 milioni in attuazione dell'articolo 2 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, concernente la
manovra di finanza pubblica); tale ammontare non può essere
superato per espressa disposizione della norma in esame.
I criteri di utilizzo della somma predetta andranno
rimodulati rispetto alle previsioni di cui alla relazione
tecnica a suo tempo predisposta per la legge 26 giugno 1990,
n.162 (atto Senato n.1509 della X legislatura) in
considerazione dell'aumentato numero dei componenti e della
possibilità per la commissione di usufruire, per le attività
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di segreteria, delle strutture del Dipartimento per gli affari
sociali. Ferma restando, si ribadisce, la previsione di spesa,
che appare congrua considerato anche quanto sopra esposto, è
sembrato opportuno rimettere ad un decreto del Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, la determinazione dei compensi dovuti ai
componenti, e di conseguenza le somme che residuano per le
altre necessità.
I rimanenti commi non comportano oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
Articolo 5. La norma prevede un onere annuo di lire
220 milioni, a carico del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga. Considerando che il nucleo si compone di
cinque esperti, nominati ai sensi dell'articolo 31 della legge
n.400 del 1988, che dovranno soprattutto svolgere missioni sul
territorio nazionale, la previsione di spesa si giustifica
come segue:
a) compensi annui per i 5 esperti:
lire 24.000.000 x 5 = 120.000.000;
b) trasferte dei componenti il nucleo per
verifiche in loco (viaggi, alberghi, spostamenti,
indennità di missione):
costo medio di una missione della durata di 24 ore:
lire 871.700 (viaggio aereo: lire 460.000; indennità di
missione: lire 46.700; vitto e alloggio: lire 365.000);
numero di trasferte annue per ciascun componente:
22;
numero dei componenti: 5,
da cui:
lire 871.700 x 22 x 5 = lire 95.887.000
da arrotondarsi a lire 100.000.000
riepilogo:
Compensi per esperti .......... lire 120.000.000
Trasferte ..................... lire 100.000.000
Totale ... lire 220.000.000
Articolo 6, comma 1, lettera c). - La norma
incide sull'articolo 1, comma 13, del testo unico sulle
tossicodipendenze, ove è disposta la destinazione di un
finanziamento fino a lire 10 miliardi annui, gravanti sul
Fondo nazionale, per le campagne informative di prevenzione
dall'uso della droga. Con la modifica di che trattasi, si
prevede la possibilità che le campagne informative siano
realizzate anche attraverso servizi telefonici di
informazione, lasciando immutato il complessivo
finanziamento.
Giova ricordare che siffatti servizi già sono attivati
presso il Dipartimento per gli affari sociali, ove, d'intesa
con il Ministero della sanità, è funzionante un servizio
telefonico di informazione sulle problematiche relative alla
tossicodipendenza, denominato "Drogatel".
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