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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2910
DDL0169-0049
Relazione Camera n. 169-A (DDL13-169-A)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.49 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A. TESTIPDL
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A.
...n. 396, d'iniziativa dei deputati Brunetti e Moroni
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC169A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto
  del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3,
  l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua
  locale e l'uso della stessa per lo sviluppo delle attività
  educative proprie della scuola materna; nelle scuole
  elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella
  lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché
  l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la
  lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti
  gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.
     2.  Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al
  comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione
  scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto
  l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli
  interessati.
     3.  I programmi e gli orari relativi alla educazione
  linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore
  agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e
  tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla
  disponibilità di personale insegnante e di materiale
  didattico.
     4.  Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le
  regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa
  formalmente riconosciute interessate alla valorizzazione della
  lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione
  del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti
  negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo
  3.
     5.  Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì
  forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui
  genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma
  1, sia per la richiesta di cui al comma 2.
     6.  Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti
  i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
  italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea, per
  la nomina degli insegnanti.
     7.  L'attuazione del presente articolo avviene entro i
  limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando
 
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  preferibilmente il personale in servizio.  In caso di necessità
  ed in carenza di personale abilitato all'insegnamento delle
  materie di cui al comma 1 dell'articolo 5, si ricorre a
  personale esterno che abbia titoli specifici e di formazione
  professionale regolarmente riconosciuti.
 
DATA=980520 FASCID=DDL13-169-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0169 TOTPAG=0041 TOTDOC=0123 NDOC=0049 TIPDOC=P DOCTIT=0046 COMM= PD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=035 PAGFIN=0025 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=25 SORTRES= SORTDDL=016900A00 FASCIDC=13DDL0169 A SORTNAV=0016900A000 00000 ZZDDLC169A NDOC0049 TIPDOCP DOCTIT0046 NDOC0046



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