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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2917
DDL0169-0056
Relazione Camera n. 169-A (DDL13-169-A)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.56 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A. TESTIPDL
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A.
...n. 396, d'iniziativa dei deputati Brunetti e Moroni
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC169A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui
  all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il
  procedimento di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi siano
  stati modificati prima della data di entrata in vigore della
  presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di
  adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma
  originaria, con provvedimento della corte d'appello
  competente.  Il ripristino del cognome ha effetto anche per i
  discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che,
  se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
     2.  Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve
  indicare il nome o il cognome che si intende assumere, è
  presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente
  il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore
  generale, corredandola d'ufficio della copia integrale
  dell'atto di nascita.  Il procuratore generale, qualora
  ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza con
  proprio decreto il cambiamento del nome o del cognome.  Per i
  membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico
  decreto.  Nel caso di reiezione della domanda, il relativo
  provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale
  nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministro di
  grazia e giustizia che decide sentito il parere del Consiglio
  di Stato.  Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese
  e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla
  richiesta.
     3.  Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati
  provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle
  disposizioni di cui al presente articolo.  Tutti gli altri
  registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono
  rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni
  competenti.
 
DATA=980520 FASCID=DDL13-169-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0169 TOTPAG=0041 TOTDOC=0123 NDOC=0056 TIPDOC=P DOCTIT=0046 COMM= PD PAGINIZ=0026 RIGINIZ=025 PAGFIN=0026 RIGFIN=057 UPAG=NO PAGEIN=26 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=016900A00 FASCIDC=13DDL0169 A SORTNAV=0016900A000 00000 ZZDDLC169A NDOC0056 TIPDOCP DOCTIT0046 NDOC0046



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