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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


292
DDL0015-0006
Progetto di legge Camera n. 15 - testo presentato - (DDL13-15)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C15. TESTIPDL
...C15.
...Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996. Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC15 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  Il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
  droga" di cui all'articolo 127 del testo unico sulle
  tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, è istituito presso la
  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
  affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui
  agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico.  A
  tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello
  stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati
  alla tabella  C  allegata alla legge 23 dicembre 1992,
  n.500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato
  di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Il
  Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  A valere sul
  Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2,
  3, 4 e 5.
      2.  I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle
  finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della
  sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università
  e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il
  Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere
 
                               Pag. 9
 
  il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità
  e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
          a)  ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi
  di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per
  obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica
  degli interventi anche a distanza di tempo;
          b)  alla elaborazione e realizzazione di efficaci
  collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione
  europea;
          c)  al potenziamento dei servizi di istituto volti
  a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a
  stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti
  del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti
  ordinari;
          d)  ad iniziative di informazione e
  sensibilizzazione;
          e)  alla formazione del personale nei settori di
  specifica competenza;
          f)  alla realizzazione di programmi organici e
  specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni
  ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della
  carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione
  della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di
  esperti specialisti.
      3.  Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono
  chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla
  prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della
  alcooldipendenza correlata, nonché di progetti finalizzati
  alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze
  stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del
  territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la
  previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche
  a distanza, degli effetti degli interventi attivati.  I
  medesimi soggetti, nonché gli enti di cui al comma 4, possono
  altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad
  attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul
  territorio finalizzati alla riduzione del danno, con
  particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa
  soglia ed alle unità di strada.  I progetti ed i servizi
  sperimentali finalizzati alla riduzione del danno di cui al
  presente comma non possono prevedere la somministrazione delle
  sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui
  all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
  ottobre 1990, n.309, e delle sostanze non inserite nella
  farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone secondo
  la vigente normativa.
      4.  Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le
  cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro,
  iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico
  sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, ovvero in caso di
  mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione
  temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità
  sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono
  chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti
  finanziati con contributi pubblici,
 
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  finalizzati alla
  prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente
  locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza
  correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e
  professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di
  attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e
  dettagliatamente documentate.  Possono altresì chiedere il
  finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei
  tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di
  cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  della legge 8
  novembre 1991, n.381, iscritte all'albo regionale di cui
  all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della
  istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro
  prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale,
  ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo
  provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, ratificato,
  con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n.302, e
  successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati
  con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le
  tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT)
  territorialmente competenti.
      5.  Le regioni possono chiedere il finanziamento di
  progetti o di attività di formazione integrata degli operatori
  dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui
  all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
  ottobre 1990, n.309, e del volontariato per l'assistenza
  socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo
  alle problematiche derivanti dal trattamento di
  tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di
  formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di
  verifica e valutazione degli interventi.  Al finanziamento di
  tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per
  cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota
  non superiore al 2 per cento è attribuita a progetti per la
  realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di
  tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul
  territorio.
 
DATA=960319 FASCID=DDL13-15 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0015 TOTPAG=0016 TOTDOC=0014 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=022 PAGFIN=0010 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=001500 00 FASCIDC=13DDL0015 SORTNAV=0001500 000 00000 ZZDDLC15 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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