| 1. Il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga" di cui all'articolo 127 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui
agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A
tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati
alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992,
n.500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul
Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2,
3, 4 e 5.
2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle
finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il
Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere
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il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità
e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi
di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per
obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica
degli interventi anche a distanza di tempo;
b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci
collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione
europea;
c) al potenziamento dei servizi di istituto volti
a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a
stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti
del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti
ordinari;
d) ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di
specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi organici e
specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni
ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della
carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione
della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di
esperti specialisti.
3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono
chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della
alcooldipendenza correlata, nonché di progetti finalizzati
alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze
stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del
territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la
previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche
a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I
medesimi soggetti, nonché gli enti di cui al comma 4, possono
altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad
attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul
territorio finalizzati alla riduzione del danno, con
particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa
soglia ed alle unità di strada. I progetti ed i servizi
sperimentali finalizzati alla riduzione del danno di cui al
presente comma non possono prevedere la somministrazione delle
sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui
all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n.309, e delle sostanze non inserite nella
farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone secondo
la vigente normativa.
4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le
cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro,
iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico
sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, ovvero in caso di
mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione
temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità
sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono
chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti
finanziati con contributi pubblici,
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finalizzati alla
prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente
locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza
correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di
attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e
dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il
finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n.381, iscritte all'albo regionale di cui
all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della
istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro
prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale,
ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n.302, e
successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati
con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le
tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT)
territorialmente competenti.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata degli operatori
dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui
all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n.309, e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo
alle problematiche derivanti dal trattamento di
tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di
formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di
verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di
tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per
cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota
non superiore al 2 per cento è attribuita a progetti per la
realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di
tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul
territorio.
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