| 1. Ai fini di cui all'articolo 1, i provveditori agli
studi della regione Calabria dispongono le assegnazioni dei
docenti che conoscono rispettivamente la lingua, la
letteratura, la cultura, la storia albanese o quella
grecanica, secondo apposite graduatorie, e provvedono ai
relativi trasferimenti nei casi in cui è possibile la
sostituzione da parte di altri docenti.
2. Presso le università della regione Calabria è istituito
l'Istituto superiore di studi albanesi e grecanici, al quale è
attribuito il compito di incentivare la diffusione delle
rispettive culture, organizzare corsi di formazione e di
aggiornamento didattico per gli insegnanti, promuovere
seminari e convegni, curare la pubblicazione di materiale
ritenuto idoneo e necessario per il conseguimento delle
finalità dell'Istituto stesso.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio
decreto, determina gli organi dell'Istituto di cui al comma 2,
la modalità delle nomine, ed emana il relativo statuto.
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