| 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'articolo 1
e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario
sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei tre anni
successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le
somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994.
2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli
esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte
nell'esercizio finanziario 1996, su presentazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni
finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per
ciascuno dei due anni.
3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3,
si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco
o al presidente dell'ente locale o al direttore generale
dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo
stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si
provvede
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mediante aperture di credito intestate al prefetto
nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi
oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari
delegati.
4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione
fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di
avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente
documentati.
5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito
si applica il disposto di cui all'articolo 61- bis del
regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, introdotto
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n.627. In deroga alle vigenti norme sulla
contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità
speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati
ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, relativamente all'esercizio
1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per
il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti,
in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello
Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai
sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione
delle somme relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e
1995 sono prorogate rispettivamente per i tre anni successivi
agli esercizi considerati.
6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme
erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3
sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e
dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le
modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre
autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, le cui risultanze
vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della
Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti
degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n.3.
7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per
la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo
2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai
capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate
del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994,
ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di
provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al
funzionario delegato.
8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a
finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno
effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono
autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante
l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo
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a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla
somma effettivamente anticipata.
9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonché della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli
interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale
dei tossicodipendenti".
10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti
per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli
specifici risultati conseguiti.
11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve
contenere una dettagliata analisi delle attività relative
all'erogazione dei contributi indicati nel presente
articolo.
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