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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


293
DDL0015-0007
Progetto di legge Camera n. 15 - testo presentato - (DDL13-15)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C15. TESTIPDL
...C15.
...Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996. Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC15 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  Le somme stanziate per il Fondo di cui all'articolo 1
  e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario
  sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei tre anni
  successivi.  Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le
  somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non
  impegnate nell'anno 1994.
      2.  Le somme stanziate per il Fondo, relative agli
  esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte
  nell'esercizio finanziario 1996, su presentazione di progetti
  relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni
  finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per
  ciascuno dei due anni.
      3.  Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
  dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3,
  si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco
  o al presidente dell'ente locale o al direttore generale
  dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al
  finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo
  stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si
  provvede
 
                              Pag. 11
 
  mediante aperture di credito intestate al prefetto
  nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi
  oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari
  delegati.
      4.  Il funzionario delegato può disporre una anticipazione
  fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito.
  I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di
  avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente
  documentati.
      5.  Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito
  si applica il disposto di cui all'articolo 61- bis  del
  regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, introdotto
  dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
  giugno 1972, n.627.  In deroga alle vigenti norme sulla
  contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità
  speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati
  ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
  tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, relativamente all'esercizio
  1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per
  il 1995.  Tenuto conto della particolare natura dei progetti,
  in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello
  Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai
  sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione
  delle somme relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e
  1995 sono prorogate rispettivamente per i tre anni successivi
  agli esercizi considerati.
      6.  I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme
  erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3
  sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e
  dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le
  modalità stabilite dalla normativa vigente.  Sono inoltre
  autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, le cui risultanze
  vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della
  Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della
  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
  affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente
  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
  tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti
  degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni
  concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
  gennaio 1957, n.3.
      7.  Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per
  la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo
  2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
  dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai
  capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate
  del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994,
  ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con
  decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966
  dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
  Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di
  provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al
  funzionario delegato.
      8.  Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a
  finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta
  alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno
  effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono
  autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante
  l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo
 
                              Pag. 12
 
  a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla
  somma effettivamente anticipata.
      9.  All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle
  tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, sono aggiunte, in fine, le
  seguenti parole: ", nonché della Presidenza del Consiglio dei
  Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli
  interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale
  dei tossicodipendenti".
      10.  Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio
  dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
  relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti
  per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli
  specifici risultati conseguiti.
      11.  La relazione annuale, presentata al Parlamento dal
  Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve
  contenere una dettagliata analisi delle attività relative
  all'erogazione dei contributi indicati nel presente
  articolo.
 
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