| 1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della
Costituzione italiana e in armonia con i princìpi generali
stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la
cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana,
germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, il
cimbro, il mocheno, il walser, la carnica, l'occitano e il
sardo.
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