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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2936
DDL0169-0075
Relazione Camera n. 169-A (DDL13-169-A)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.75 (che inizia a pag.30 dello stampato)
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A. TESTIPDL
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A.
...n. 1867, d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC169A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto
  del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3,
  l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua
  locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività
  educative proprie della scuola materna; nelle scuole
  elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella
  lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché
  l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la
  lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti
  gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.
     2.  Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al
  comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione
  scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto
  l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli
  interessati.
     3.  I programmi e gli orari relativi alla educazione
  linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore
  agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e
  tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla
  disponibilità di personale insegnante e di materiale
  didattico.
     4.  Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le
  regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa,
  interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura
  da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli
  organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti
  territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.
     5.  Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì
  forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui
  genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al
  comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.
     6.  Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti
  i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
 
                              Pag. 31
 
  italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea, per
  la nomina degli insegnanti.
     7.  L'attuazione del presente articolo avviene entro i
  limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando
  preferibilmente il personale in servizio.
 
DATA=980520 FASCID=DDL13-169-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0169 TOTPAG=0041 TOTDOC=0123 NDOC=0075 TIPDOC=P DOCTIT=0072 COMM= PD PAGINIZ=0030 RIGINIZ=036 PAGFIN=0031 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=30 PAGEFIN=31 SORTRES= SORTDDL=016900A00 FASCIDC=13DDL0169 A SORTNAV=0016900A000 00000 ZZDDLC169A NDOC0075 TIPDOCP DOCTIT0072 NDOC0072



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