| 1. I termini e le modalità di presentazione delle
domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei
progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono
stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario
1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31
gennaio di ogni anno.
2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo
della loro congruenza e validità, provvede la commissione di
cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.309. Per l'esame dei progetti
inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente
decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e
giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni,
designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle
regioni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4. Ai
componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura
da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I
compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista
per il funzionamento della commissione dall'articolo 127
citato.
3. La commissione esamina i progetti alla luce dei
criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo
comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a
realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto
riguarda la formazione proessionale a fini di reinserimento
lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato
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del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per
l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento
lavorativo.
4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con
proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel
decreto di cui al comma 1.
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