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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


294
DDL0015-0008
Progetto di legge Camera n. 15 - testo presentato - (DDL13-15)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C15. TESTIPDL
...C15.
...Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996. Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC15 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  I termini e le modalità di presentazione delle
  domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei
  progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono
  stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la
  solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla
  data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
  commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
  ottobre 1990, n. 309.  A decorrere dall'esercizio finanziario
  1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31
  gennaio di ogni anno.
      2.  All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo
  della loro congruenza e validità, provvede la commissione di
  cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle
  tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.  Per l'esame dei progetti
  inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente
  decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per
  ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e
  giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza
  sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
  nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni,
  designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti
  delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle
  regioni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4.  Ai
  componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura
  da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la
  solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.  I
  compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista
  per il funzionamento della commissione dall'articolo 127
  citato.
      3.  La commissione esamina i progetti alla luce dei
  criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo
  comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a
  realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto
  riguarda la formazione proessionale a fini di reinserimento
  lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato
 
                              Pag. 13
 
  del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per
  l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento
  lavorativo.
      4.  Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con
  proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà
  sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per
  l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel
  decreto di cui al comma 1.
 
DATA=960319 FASCID=DDL13-15 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0015 TOTPAG=0016 TOTDOC=0014 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0012 RIGINIZ=021 PAGFIN=0013 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=001500 00 FASCIDC=13DDL0015 SORTNAV=0001500 000 00000 ZZDDLC15 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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