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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


295
DDL0015-0009
Progetto di legge Camera n. 15 - testo presentato - (DDL13-15)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C15. TESTIPDL
...C15.
...Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996. Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC15 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  A decorrere dal 1^ gennaio 1996, sono trasferite
  alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla
  diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti
  dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno,
  le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui
  all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento
  delle disponibilità del "Fondo nazionale di intervento per la
  lotta alla droga".  I finanziamenti per i progetti di cui
  all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25
  per cento del fondo assegnato.  Le regioni provvedono ad
  erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione
  regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato
  nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito
  presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
  all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.  Le regioni
  provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di
  duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella  Gazzetta
  Ufficiale  del decreto del Ministro per la famiglia e la
  solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme.
  In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la
  famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui
  all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e di cui all'articolo 2
  della legge 22 luglio 1975, n.382.  Le regioni dispongono i
  controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati.  Sono
  esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui
  all'articolo 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire
  il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano
  un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel
  progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo.
      2.  Nel corso dell'anno 1996 le regioni provvedono a
  predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei
  finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia
  degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
  cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle
  cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.
      3.  Ove una regione non sia in grado di attivare un
  efficiente sistema di finanziamento e di verifica e
  valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro
  il 30 giugno 1996 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e
  la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di
  differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario.
  In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e
  alle verfiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia
  e la solidarietà sociale.
 
                              Pag. 14
 
      4.  A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni
  inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
  Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che
  evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi
  e l'efficacia degli interventi realizzati.  Il Ministro per la
  famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti
  dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per
  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi
  comuni da recepirsi in un atto di intesa.
 
DATA=960319 FASCID=DDL13-15 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0015 TOTPAG=0016 TOTDOC=0014 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0013 RIGINIZ=010 PAGFIN=0014 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=001500 00 FASCIDC=13DDL0015 SORTNAV=0001500 000 00000 ZZDDLC15 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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