| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1996, sono trasferite
alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla
diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti
dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno,
le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento
delle disponibilità del "Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga". I finanziamenti per i progetti di cui
all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25
per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad
erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione
regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309. Le regioni
provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di
duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme.
In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui
all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e di cui all'articolo 2
della legge 22 luglio 1975, n.382. Le regioni dispongono i
controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono
esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire
il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano
un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel
progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo.
2. Nel corso dell'anno 1996 le regioni provvedono a
predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei
finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia
degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle
cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.
3. Ove una regione non sia in grado di attivare un
efficiente sistema di finanziamento e di verifica e
valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro
il 30 giugno 1996 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e
la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di
differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario.
In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e
alle verfiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale.
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4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni
inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che
evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi
e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti
dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi
comuni da recepirsi in un atto di intesa.
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