| (Tutela della lingua e della cultura delle
minoranze linguistiche).
1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della
Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti
dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle
popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca,
slava, di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale,
il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, e della cultura
cimbra.
2. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme
che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni,
lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui al comma 1, e
diffuse all'estero o in aree del Paese in cui la presenza
minoritaria è tale da non poter essere inquadrata nell'ambito
delle prerogative di cui alla presente legge, nei casi in cui
i cittadini di quelle comunità hanno mantenuto e sviluppato
l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.
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