| (Disposizioni in materia di tutela linguistica e culturale
nella scuola).
1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto
del presidente della giunta regionale di cui al comma 1
dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede
l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per
lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola
materna.
2. Nelle scuole elementari devono essere garantiti
l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua
italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive
dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli
argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle
comunità locali.
3. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al
comma 1 e di quelle che per necessità di organizzazione
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scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni, è
previsto l'insegnamento della lingua locale su richiesta degli
interessati.
4. I programmi e gli orari relativi all'insegnamento della
lingua locale sono fissati con decreto emanato dal Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, e tenuto conto dei criteri di
gradualità in relazione alla disponibilità di personale
insegnante e di materiale didattico.
5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato previo parere
della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e dopo l'avvenuta consultazione delle
istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla
valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare.
6. Con il decreto di cui al comma 4, sono definiti i
requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove
necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga
alle norme generali sul conferimento degli incarichi di
insegnamento della lingua locale, nei limiti dei posti
disponibili.
7. Nelle scuole elementari e medie di cui ai commi 2 e 3,
la cultura e le tradizioni locali sono adeguatamente
sviluppate nell'ambito degli insegnamenti di storia,
geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano ai corsi
dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole
statali nonché ai corsi di educazione permanente.
9. La regione può, con propria legge, estendere le
disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento
nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore
dell'educazione e dell'istruzione.
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