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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2955
DDL0169-0094
Relazione Camera n. 169-A (DDL13-169-A)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.94 (che inizia a pag.34 dello stampato)
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A. TESTIPDL
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A.
...n. 2086, d'iniziativa dei deputati Massa ed altri
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC169A ZZ13 ZZPD ZZRM
  (Disposizioni in materia di tutela linguistica e culturale
                        nella scuola).
       1.  Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto
  del presidente della giunta regionale di cui al comma 1
  dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede
  l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per
  lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola
  materna.
     2.  Nelle scuole elementari devono essere garantiti
  l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua
  italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive
  dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli
  argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle
  comunità locali.
     3.  Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al
  comma 1 e di quelle che per necessità di organizzazione
 
                              Pag. 35
 
  scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni, è
  previsto l'insegnamento della lingua locale su richiesta degli
  interessati.
     4.  I programmi e gli orari relativi all'insegnamento della
  lingua locale sono fissati con decreto emanato dal Ministro
  della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
  della pubblica istruzione, e tenuto conto dei criteri di
  gradualità in relazione alla disponibilità di personale
  insegnante e di materiale didattico.
     5.  Il decreto di cui al comma 4 è emanato previo parere
  della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto
  1988, n. 400, e dopo l'avvenuta consultazione delle
  istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla
  valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare.
     6.  Con il decreto di cui al comma 4, sono definiti i
  requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
  italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove
  necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga
  alle norme generali sul conferimento degli incarichi di
  insegnamento della lingua locale, nei limiti dei posti
  disponibili.
     7.  Nelle scuole elementari e medie di cui ai commi 2 e 3,
  la cultura e le tradizioni locali sono adeguatamente
  sviluppate nell'ambito degli insegnamenti di storia,
  geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.
     8.  Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano ai corsi
  dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole
  statali nonché ai corsi di educazione permanente.
     9.  La regione può, con propria legge, estendere le
  disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento
  nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore
  dell'educazione e dell'istruzione.
 
DATA=980520 FASCID=DDL13-169-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0169 TOTPAG=0041 TOTDOC=0123 NDOC=0094 TIPDOC=P DOCTIT=0092 COMM= PD PAGINIZ=0034 RIGINIZ=054 PAGFIN=0035 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=34 PAGEFIN=35 SORTRES= SORTDDL=016900A00 FASCIDC=13DDL0169 A SORTNAV=0016900A000 00000 ZZDDLC169A NDOC0094 TIPDOCP DOCTIT0092 NDOC0092



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