Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2957
DDL0169-0096
Relazione Camera n. 169-A (DDL13-169-A)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.96 (che inizia a pag.35 dello stampato)
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A. TESTIPDL
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A.
...n. 2086, d'iniziativa dei deputati Massa ed altri
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC169A ZZ13 ZZPD ZZRM
             (Uso della lingua soggetta a tutela
                   nei comuni interessati).
       1.  Nei comuni compresi nei territori indicati dal
  decreto del presidente della giunta regionale di cui
  all'articolo 2, i membri dei consigli comunali,
  circoscrizionali o di comunità montana, possono usare la
  lingua locale nell'attività degli organismi medesimi.
     2.  Qualora non sia possibile disporre di un servizio di
  traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni
  che non siano anche espresse in lingua italiana.
     3.  Nei comuni di cui al comma 1, il consiglio comunale può
  deliberare, con disposizione contenuta nel proprio statuto, di
  provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso
  in mancanza di altre risorse disponibili a tale fine, alla
  pubblicazione, oltre che nella lingua italiana anche nella
  lingua ammessa a tutela, di atti ufficiali dello Stato, delle
  regioni e degli enti locali, nonché di enti pubblici non
  territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli
  atti nel testo redatto nella lingua italiana.
     4.  Nei comuni di cui al comma 1, al fine di agevolare il
  rapporto con i cittadini, è consentito l'uso della lingua
  ammessa a tutela negli uffici della pubblica amministrazione;
 
                              Pag. 36
 
  in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti
  giurisdizionali.
     5.  Nei comuni indicati nel decreto del presidente della
  giunta regionale di cui all'articolo 2, in aggiunta ai
  toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare
  l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi
  locali.
 
DATA=980520 FASCID=DDL13-169-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0169 TOTPAG=0041 TOTDOC=0123 NDOC=0096 TIPDOC=P DOCTIT=0092 COMM= PD PAGINIZ=0035 RIGINIZ=052 PAGFIN=0036 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=35 PAGEFIN=36 SORTRES= SORTDDL=016900A00 FASCIDC=13DDL0169 A SORTNAV=0016900A000 00000 ZZDDLC169A NDOC0096 TIPDOCP DOCTIT0092 NDOC0092



Ritorna al menu della banca dati