| (Uso della lingua soggetta a tutela
nei comuni interessati).
1. Nei comuni compresi nei territori indicati dal
decreto del presidente della giunta regionale di cui
all'articolo 2, i membri dei consigli comunali,
circoscrizionali o di comunità montana, possono usare la
lingua locale nell'attività degli organismi medesimi.
2. Qualora non sia possibile disporre di un servizio di
traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni
che non siano anche espresse in lingua italiana.
3. Nei comuni di cui al comma 1, il consiglio comunale può
deliberare, con disposizione contenuta nel proprio statuto, di
provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso
in mancanza di altre risorse disponibili a tale fine, alla
pubblicazione, oltre che nella lingua italiana anche nella
lingua ammessa a tutela, di atti ufficiali dello Stato, delle
regioni e degli enti locali, nonché di enti pubblici non
territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli
atti nel testo redatto nella lingua italiana.
4. Nei comuni di cui al comma 1, al fine di agevolare il
rapporto con i cittadini, è consentito l'uso della lingua
ammessa a tutela negli uffici della pubblica amministrazione;
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in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti
giurisdizionali.
5. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della
giunta regionale di cui all'articolo 2, in aggiunta ai
toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare
l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi
locali.
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