| 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo
operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel
settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti:
a) verifica delle modalità di realizzazione dei
progetti finanziari a valere sul Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il
rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti
destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche
su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo
127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n.309;
b) verifiche, su richiesta di altre
amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad
interventi di competenza dell'amministrazione richiedente
attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze.
2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque
esperti, particolarmente competenti nel settore della
tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di
efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni
anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di
cinque anni.
3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo
componente. I componenti possono compiere le verifiche
richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e
gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti,
sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi
da ogni ulteriore finanziamento l'amministrazione o l'ente che
rifiutino la propria collaborazione o impediscano le
verifiche.
4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo
31 della legge 23 agosto 1988, n.400; essi sono collocati in
posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri se appartenenti ad altre amministrazioni dello
Stato.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a
presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una
relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente.
Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi
allo stato delle tossicodipendenze in Italia,
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di cui all'articolo 1, comma 14, del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n.309.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996,
si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga.
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