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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


296
DDL0015-0010
Progetto di legge Camera n. 15 - testo presentato - (DDL13-15)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C15. TESTIPDL
...C15.
...Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996. Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC15 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
  Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo
  operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel
  settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti:
          a)  verifica delle modalità di realizzazione dei
  progetti finanziari a valere sul Fondo nazionale di intervento
  per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il
  rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti
  destinatari degli interventi.  La verifica può avvenire anche
  su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo
  127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
  ottobre 1990, n.309;
          b)  verifiche, su richiesta di altre
  amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad
  interventi di competenza dell'amministrazione richiedente
  attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze.
      2.  Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque
  esperti, particolarmente competenti nel settore della
  tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di
  efficacia.  I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni
  anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di
  cinque anni.
      3.  Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo
  componente.  I componenti possono compiere le verifiche
  richieste singolarmente o collegialmente.  Le amministrazioni e
  gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti,
  sono tenuti ad offrire la massima collaborazione.  Sono esclusi
  da ogni ulteriore finanziamento l'amministrazione o l'ente che
  rifiutino la propria collaborazione o impediscano le
  verifiche.
      4.  I componenti del nucleo sono nominati con decreto del
  Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo
  31 della legge 23 agosto 1988, n.400; essi sono collocati in
  posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei
  Ministri se appartenenti ad altre amministrazioni dello
  Stato.
      5.  Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a
  presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una
  relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente.
  Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi
  allo stato delle tossicodipendenze in Italia,
 
                              Pag. 15
 
  di cui all'articolo 1, comma 14, del citato testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
  ottobre 1990, n.309.
      6.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
  articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996,
  si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la
  lotta alla droga.
 
DATA=960319 FASCID=DDL13-15 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0015 TOTPAG=0016 TOTDOC=0014 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0014 RIGINIZ=012 PAGFIN=0015 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=001500 00 FASCIDC=13DDL0015 SORTNAV=0001500 000 00000 ZZDDLC15 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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