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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2968
DDL0169-0107
Relazione Camera n. 169-A (DDL13-169-A)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.107 (che inizia a pag.38 dello stampato)
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A. TESTIPDL
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A.
...n. 2973, d'iniziativa del deputato Teresio Delfino
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC169A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto
  del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3,
  l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua
  locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività
  educative proprie della scuola materna; nelle scuole
  elementari deve essere garantito l'insegnamento bilingue
  italiano-lingua minoritaria a parità di opportunità didattiche
  e di condizioni orarie e strumentali, nonché l'insegnamento
  delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le
  esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i
  costumi e le tradizioni delle comunità locali.
     2.  Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al
  comma 1 e di quelle che per necessità di organizzazione
  scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto
  l'insegnamento della lingua della minoranza su richiesta degli
  interessati.
     3.  I programmi e gli orari relativi alla educazione
  linguistica sono fissati con decreto adottato dal provveditore
  agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e
  tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla
  disponibilità di personale insegnante e di materiale
  didattico.
     4.  Il decreto di cui al comma 3 è adottato di intesa con
  le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura
  associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e
  della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del
  parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli
  ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.
     5.  Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede, altresì,
  forme e modalità sia per l'esonero degli alunni i cui genitori
  non intendono avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia
  per la richiesta di cui al comma 2.
 
                              Pag. 39
 
     6.  Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti
  i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
  italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea, per
  la nomina degli insegnanti.
     7.  L'attuazione del presente articolo avviene entro i
  limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando
  in via prioritaria il personale in servizio.
 
DATA=980520 FASCID=DDL13-169-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0169 TOTPAG=0041 TOTDOC=0123 NDOC=0107 TIPDOC=P DOCTIT=0104 COMM= PD PAGINIZ=0038 RIGINIZ=038 PAGFIN=0039 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=38 PAGEFIN=39 SORTRES= SORTDDL=016900A00 FASCIDC=13DDL0169 A SORTNAV=0016900A000 00000 ZZDDLC169A NDOC0107 TIPDOCP DOCTIT0104 NDOC0104



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