| 1. All'articolo 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal
seguente:
" 8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e
dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle
metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce
periodicamente e sistematicamente dati:";
b) al comma 10 è premesso il seguente periodo:
"Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione
ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente
all'Osservatorio i dati in loro possesso.";
c) al comma 13, dopo le parole: "pubbliche
affissioni" sono inserite le seguenti: "e servizi telefonici
di informazione";
d) al comma 14 le parole: "31 gennaio" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo".
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