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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2975
DDL0169-0114
Relazione Camera n. 169-A (DDL13-169-A)
(suddiviso in 123 Unità Documento)
Unità Documento n.114 (che inizia a pag.40 dello stampato)
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A. TESTIPDL
...C169A, C300A, C396A, C918A, C1867A, C2086A, C2973A.
...n. 2973, d'iniziativa del deputato Teresio Delfino
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC169A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui
  all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il
  decreto di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi sono stati
  modificati prima della data di entrata in vigore della
  presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di
  adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma
  originaria, con provvedimento della corte d'appello
  competente.  Il ripristino del cognome ha effetto anche per i
  discendenti degli interessati che non sono maggiorenni o che,
  se maggiorenni, hanno prestato il loro consenso.
     2.  Nei casi di cui al comma 1 la domanda che deve indicare
  il nome che si intende assumere è presentata al sindaco del
  comune di residenza del richiedente, il quale provvede
  d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola
  della copia integrale dell'atto di nascita.  Il procuratore
  generale della Repubblica, qualora ricorrano i presupposti
  indicati al comma 1, autorizza, con proprio decreto, il
  cambiamento del nome e del cognome.  Per i membri della stessa
  famiglia si può provvedere con un unico decreto.  Nel caso di
  reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere
  comunicato al richiedente il quale, nei trenta giorni
  successivi, può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia
  che decide, sentito il parere del Consiglio di Stato.  Il
  decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono
  essere adottati nel termine di novanta giorni dalla
  richiesta.
     3.  Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati
  provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle
  disposizioni di cui al presente articolo.  Tutti gli altri
  registri, elenchi e ruoli nominativi sono rettificati
  d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni
  competenti.
 
DATA=980520 FASCID=DDL13-169-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0169 TOTPAG=0041 TOTDOC=0123 NDOC=0114 TIPDOC=P DOCTIT=0104 COMM= PD PAGINIZ=0040 RIGINIZ=025 PAGFIN=0040 RIGFIN=057 UPAG=NO PAGEIN=40 PAGEFIN=40 SORTRES= SORTDDL=016900A00 FASCIDC=13DDL0169 A SORTNAV=0016900A000 00000 ZZDDLC169A NDOC0114 TIPDOCP DOCTIT0104 NDOC0104



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