| 1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui
all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il
decreto di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi sono stati
modificati prima della data di entrata in vigore della
presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di
adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma
originaria, con provvedimento della corte d'appello
competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i
discendenti degli interessati che non sono maggiorenni o che,
se maggiorenni, hanno prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda che deve indicare
il nome che si intende assumere è presentata al sindaco del
comune di residenza del richiedente, il quale provvede
d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola
della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore
generale della Repubblica, qualora ricorrano i presupposti
indicati al comma 1, autorizza, con proprio decreto, il
cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa
famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di
reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere
comunicato al richiedente il quale, nei trenta giorni
successivi, può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia
che decide, sentito il parere del Consiglio di Stato. Il
decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono
essere adottati nel termine di novanta giorni dalla
richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati
provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri
registri, elenchi e ruoli nominativi sono rettificati
d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni
competenti.
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