| 1. All'articolo 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, al comma 1, le parole da:
"Agli enti locali" fino a: "possono essere dati in uso" sono
sostituite dalle seguenti: "Agli enti locali, alle unità
sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti
all'articolo 116, possono essere dati in uso".
2. All'articolo 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
" 3- bis. Gli enti che intendono avere in uso gli
immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero
delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione
centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con
il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede
sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione.
Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la
questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei
Ministri".
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