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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2986
DDL0169-0002
Relazione Camera n. 169-A bis - di minoranza - (DDL13-169-A-bis)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C169Abis, C300Abis, C396Abis, C918Abis, C1867Abis, C2086Abis, C2973Abis. TESTIPDL
...C169Abis, C300Abis, C396Abis, C918Abis, C1867Abis, C2086Abis, C2973Abis.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN2 ZZDDLC169A2 ZZ13 ZZRL ZZMI
                               Pag. 3
 
     Onorevoli Colleghi! - La legge di tutela delle
  cosiddette minoranze linguistiche ha una lunga storia
  parlamentare.  Le prime proposte risalgono all'ormai lontana
  VIII legislatura, nella X viene discusso ed approvato un testo
  dall'Assemblea della Camera che si arena però al Senato,
  nell'XI e nella XII la Commissione affari costituzionali
  approva un testo unificato che è stato ripreso ed è il
  nocciolo essenziale della proposta ora in discussione.
     Che cosa prevede questa proposta?  Che negli uffici
  pubblici - e dunque anche dello Stato - esistenti nelle zone
  ove si parlano le cosiddette "lingue minoritarie", si abbia
  diritto di usare tali parlate locali in luogo dell'italiano.
  Che altrettanto si abbia il diritto di fare da parte dei
  membri dei consigli comunali e delle assemblee elettive, con a
  seguito una "traduzione riassuntiva in lingua italiana" da
  parte di un interprete (fatto in sè illegittimo a nostro
  parere); che gli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e
  degli enti locali, persino degli enti pubblici non
  territoriali possano essere tradotti nelle parlate locali, le
  quali possono usarsi anche nei procedimenti dinanzi al giudice
  di pace; che si insegnino tali parlate nelle scuole materne,
  elementari e medie e, nelle prime due, obbligatoriamente,
  salvo contrarietà espressa dai genitori; che sia obbligatorio
  l'insegnamento della cultura locale, della storia e delle
  tradizioni nelle scuole elementari e medie; che la radio e la
  televisione di Stato nei loro programmi debbano comprendere
  trasmissioni in tali parlate; che sia concesso alle pubbliche
  amministrazioni di indicare i toponimi nelle cosiddette lingue
  locali; né, infine, poteva mancare la modifica dei cognomi
  eventualmente italianizzati.
     La proposta si muove sulla premessa dell'esistenza di una
  norma costituzionale, l'articolo 6 della Costituzione, che
  recita: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
  linguistiche".  La proposta base, d'iniziativa del deputato
  Corleone, sostiene per l'appunto nella sua relazione che "lo
  scopo iniziale di questo provvedimento è quello di darvi
  attuazione attraverso l'approvazione di questa legge,
  lungamente attesa dalle popolazioni interessate e importante
  per la rilevanza culturale e sociale che un provvedimento del
  genere assume per l'intero paese.  Infatti, tutelare le
  minoranze linguistiche significa contribuire alla crescita
  della coscienza democratica e dello spirito di convivenza tra
  le popolazioni".
     Nel testo della legge, queste "minoranze" vengono poi
  identificate in "albanesi, catalane, germaniche, greche,
  slovene, croate, e quelle parlanti il francese, il
  franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il
  sardo", senza dimenticare,  dulcis in fundo,  gli zingari
  Rom e Sinti.
     Ma, oltre alle belle parole ed alle altisonanti
  affermazioni di principio, l'errore di questa proposta di
  legge sta nel fatto che essa si muova, da una parte, sulla
  premessa che il bilinguismo sia forma necessaria, per non dire
  ovvia, di tutela delle minoranze linguistiche, dall'altra
  promuovendo (ammesso che di promozione di tratti) a minoranze
  linguistiche popolazioni italiane che sono da sempre
  componenti della nazione italiana, come i friulani o i
  sardi.
     Ed il pericolo, reale e facilmente rilevabile, è quello
  dell'incrinatura di una componente essenziale dell'identità
  nazionale, ovvero l'unità linguistica.
     E come non ricordare, allora, in questa sede, l'appello di
  Alessandro Manzoni, che scriveva: "Dopo l'unità di governo,
 
                               Pag. 4
 
  d'armi, e di leggi, l'unità della lingua è quella che serve il
  più a rendere stretta, sensibile e profittevole l'unità di una
  nazione"!
     L'unità linguistica è infatti elemento fondamentale
  dell'unità nazionale, sicché la rottura di essa vulnera
  l'articolo 5 della Costituzione, che consacra appunto l'unità
  e l'indivisibilità della Repubblica.  Allorché si pretende di
  opporre la diversità di una seconda lingua di fronte alla
  lingua italiana e si rivendica o il bilinguismo o tutele che
  stravolgono l'idioma nazionale, quella rottura, se non è in
  atto, è già potenziale e incrina la forza garantista della
  Carta fondamentale dello Stato.  E quest'incrinatura è causata
  dalla medesima lettera del testo della proposta di legge,
  allorché in esso si accentua la "diversità" del parlante sardo
  o friulano di fronte alla lingua comune degli italiani,
  diversità che surrettiziamente anche emerge dalle tutele
  previste per le popolazioni di origine albanese, catalana,
  occitana, franco-provenzale, grecanica, germanica, slava e
  persino zingara.
     E' nozione comune e condivisa quella che inizialmente era
  solo una deduzione delle ricerche filologiche: la storia di
  una lingua contiene tutti gli elementi qualificanti la storia
  del popolo che la parla.  Nell'articolazione del linguaggio non
  c'è soltanto l'espressione del pensiero in termini
  comprensibili, ma vi si condensano esperienze, relazioni,
  contatti, abitudini, vicende, aspirazioni e creazioni che, nel
  loro insieme, rappresentano l'evoluzione secolare di una
  comunità, cioè la sua identità nazionale.
     Insomma, la lingua non si limita ad essere un addendo del
  processo aggregante di una nazione, ma la storia della lingua
  consente di ricostruire la storia dello spirito che informa di
  sé l'ascesa di un popolo verso la nazione.
     Data la stretta connessione tra lingua e nazione, possiamo
  affermare che dove c'è unità linguistica c'è unità nazionale.
  Se si corrompe la prima, si frantuma la seconda.  E di questi
  tempi, viste le velleità secessioniste e indipendentiste di
  alcuni, non ce n'è proprio bisogno.
     Nello spirito di valorizzazione della nostra lingua
  comune, siamo stati promotori di un emendamento, approvato
  dalla Commissione, il quale all'articolo 1 dichiara che
  l'italiano è la lingua ufficiale dello Stato: pare strano e
  forse incredibile, ma finora non era mai stato scritto in
  alcun testo di legge.
     Ma non vorremmo che questa resti puramente l'espressione
  di un principio: ecco perché nel testo allegato alla relazione
  di minoranza qualifichiamo quel principio affermando il dovere
  dello Stato di promuovere la diffusione e la valorizzazione
  della lingua italiana nel mondo, ribadendo al tempo stesso il
  diritto di ogni cittadino ed il dovere di ogni organismo
  pubblico di usare la lingua ufficiale della Repubblica.
     Affermato, da parte nostra, il principio generale e
  fondamentale dell'unità linguistica, si tratta ora di
  affrontare il diverso discorso dell'attuazione di norme di
  tutela delle minoranze linguistiche.
     In pratica, mentre fino ad ora la via seguita dal
  legislatore per attuare il principio costituzionale
  dell'articolo 6 è stata quella di regolare con norme  ad
  hoc  le minoranze rappresentate dagli altoatesini di lingua
  tedesca, dai valdostani di lingua francese, dai ladini delle
  Dolomiti e dagli sloveni del Friuli-Venezia Giulia, prevedendo
  strumenti di tutela differenziati e comparati alla diversa
  entità numerica, la proposta di legge in esame cerca di
  divenire una legge di principio, prevedendo norme generali ed
  astratte applicabili alle minoranze linguistiche - vere o
  presunte - presenti nel territorio nazionale.
     E qui si pone un fondamentale problema.  Quale è il confine
  per qualificare una minoranza linguistica?  Quali i parametri?
  Quali i valori di riferimento?  A che cosa debbono essere
  parametrati i livelli di tutela?
     Intanto, solo alcuni autori hanno ritenuto che le
  minoranze linguistiche, delle quali tratta la Costituzione in
  virtù dell'approvazione di un notissimo emendamento aggiuntivo
  del socialista Codignola alla Costituente, siano anche quelle
  che usano parlate che in senso politico sono dialetti; al
  concetto politico di lingua e non a quello culturale occorre
 
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  infatti rifarsi nell'interpretare la Costituzione.  Ed i gruppi
  che parlano dialetti non sono minoranze linguistiche; e
  inoltre la tutela delle minoranze linguistiche non impone o
  comporta necessariamente il bilinguismo!
     Sul piano costituzionale, poi, bisogna porre attenzione
  particolare al fatto che l'adozione di strumenti particolari
  di tutela giuridica creerebbe artificiosamente, in questo
  caso, collettività di cittadini dotati di un particolare
  status  giuridico.
     Anche sul piano del linguaggio corrente la tesi da noi
  sostenuta è fondata, nel senso cioè che non ci troviamo di
  fronte a minoranze linguistiche.  Illuminante è in proposito la
  definizione che dà del dialetto il  Dizionario della lingua
  italiana  Devoto - Oli secondo cui è dialetto "il sistema
  linguistico di ambito geografico limitato, che soddisfa solo
  alcuni aspetti (per esempio il popolare e l'usuale) e non
  altri (per esempio il letterario o il tecnico) delle nostre
  esigenze espressive".
     Analogamente, la  Nuova Enciclopedia universale
  definisce il dialetto "sistema linguistico in un ambito
  geografico limitato" e classifica i dialetti italiani in gallo
  italici (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna),
  veneti, toscani, romanesco, centro-meridionale, sardi,
  retoromanzi (ladino, friulano)".
     Tutte le parlate oggetto della proposta di legge,
  considerate nell'accezione comune e dunque in senso politico,
  sono quindi dialetti.  Tanto basterebbe per escludere che il
  Costituente abbia compreso tra le minoranze linguistiche di
  cui all'articolo 6 coloro i quali parlano tali dialetti.
     Ma,  ad adiuvandum,  è possibile citare uno stralcio
  della "Relazione all'Assemblea Costituente sulla tutela delle
  minoranze" (Volume primo, "Problemi costituzionali e
  organizzazione dello Stato", paragrafo sesto) che, riferendosi
  al censimento del 1921, cita tutte le minoranze esistenti in
  Italia senza fare menzione di una minoranza sarda né di una
  minoranza friulana.
     La relazione opera una distinzione ed afferma: "Per oltre
  150.000 abitanti si tratta di isole linguistiche albanesi,
  catalane e greche dell'Italia meridionale insulare,
  disseminate fra la popolazione di lingua italiana e ambientate
  ormai da molte generazioni, tanto che la lingua parlata
  tradizionale di origine, che hanno mantenuto viva fra loro
  senza ostacoli né rivendicazioni né inconvenienti, le
  differenzia dalla restante popolazione".  La relazione
  aggiunge: "Una categoria costituiscono i gruppi minoritari di
  lingua francese, tedesca e slava localizzati nell'arco alpino
  e in territori prossimi ai confini con stati nei quali dette
  lingue sono lingue nazionali".  E oltre: "Mentre la storia
  delle minoranze linguistiche che si sono raccolte nella prima
  categoria" - cioè i greci, gli albanesi, i catalani e così via
  - "non presenta alcun fattore di rilievo ed è nota più come
  curiosità folcloristica e di studio che per le sue particolari
  esigenze, tal che non desta alcuna problematica attuale, la
  storia dei gruppi della seconda categoria merita sommaria
  menzione".
     Fin qui il testo della relazione alla Costituente da cui
  si ricavano due considerazioni.
     Primo: quelli che il Costituente ha definito gruppi
  linguistici di interesse folcloristico non possono certo
  essere interessati all'applicazione dell'articolo 6 della
  Costituzione che è il presupposto su cui si fonda - come si
  diceva - la proposta di legge in esame.
     Secondo: la fonte costituente non fa alcuna menzione dei
  sardi e dei friulani come minoranze linguistiche, tanto più
  "storiche", come recita il titolo della proposta di legge in
  esame.
     E ciò è ovvio, essendo le popolazioni della Sardegna e del
  Friuli popolazioni italiane come lo sono le siciliane e le
  lombarde che parlano un dialetto "distante" dall'italiano; le
  parlate di queste regioni infatti non differiscono dalla
  lingua italiana più di quanto differiscono altre parlate, come
  il siciliano, il calabrese o il veneto il quale ha avuto
  sicuramente plurisecolare dignità di lingua (essendo stata,
  per l'appunto lingua della Serenissima Repubblica di Venezia
  che raggiungeva le coste più lontane della Dalmazia) e che
 
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  dunque non ha minor rango, ad esempio, del friulano.
     In Italia, nei secoli addietro, si parlavano
  esclusivamente numerosi volgari, assai diversi gli uni dagli
  altri.  L'Italiano è stato unificante per tutta l'Italia.
     Per le popolazioni di origine albanese, greca, croata,
  occitana, catalana, si può senz'altro dire che non hanno
  neppure una consistenza di tale rilevanza che giustifichi
  norme come quelle previste.  Si tratta di popolazioni in gran
  parte assimilate, con origini molto lontane, che oggi si
  riconoscono solo a livello di tradizioni.
     Per tutte le popolazioni contemplate in questa proposta di
  legge si pone sicuramente il problema della tutela della loro
  cultura e della loro tradizione.  Nessuno pensa di
  dimenticarsene o negarle.  Ma la conservazione di questo
  patrimonio culturale, storico e linguistico si realizza nella
  valorizzazione del costume, delle tradizioni, delle fedi e dei
  canti popolari, nella diffusione locale delle opere letterarie
  dialettali, nella diffusione più vasta di quelle che assurgano
  a valore dell'arte, nel sostegno pubblico ad associazioni,
  circoli, filodrammatiche, riviste che abbiano come fine la
  preservazione e la divulgazione di quel patrimonio dialettale
  o linguistico.
     Ma all'apparato pubblico non si può e non si deve chiedere
  di più, posto anche che il dialetto o l'idioma locale non è
  strumento di comunicazione nazionale né internazionale ma si
  esaurisce nel rapporto immediato familiare ed in quello, più
  vasto ma sempre limitato, della comunità locale e neppure a
  tutti i livelli.  Prima e fondamentale nostra affermazione è
  dunque il no all'uso ufficiale di altre lingue o, più
  esattamente ancora, all'invenzione di nuove lingue ufficiali a
  fianco dell'italiano.
     Mi pare di avere chiarito, dunque, come il contenuto di
  questa proposta di legge non riguardi in realtà interessi
  protetti dalla nostra Costituzione ma anzi, paradossalmente,
  interessi contrari alla Costituzione.
     Ho già avuto modo di dire come, attraverso il pretesto
  della tutela, si rompa l'unità linguistica e dunque l'unità di
  popolo; e la rottura dell'unità di popolo si realizza anche
  attraverso la creazione di una frazione di popolo, di una
  comunità intermedia artificiosa, soggetto di diritto e
  titolare di rapporti giuridici particolari e privilegiati.
  Perché un altro aspetto indecente di questa proposta di legge
  è che le supposte minoranze linguistiche diventano altrettanti
  corpi separati e privilegiati a detrimento della maggioranza
  dei comuni cittadini italiani.
     Lasciamo per un attimo da parte gli aspetti culturali e
  della scuola, per verificare come queste norme si collochino
  indubbiamente contro princìpi fondamentali della nostra
  Costituzione, come quello dell'uguaglianza, del diritto al
  lavoro e alla residenza.
     L'articolo 11 del testo licenziato dalla Commissione
  prevede infatti che nei comuni in cui si attua la tutela della
  minoranza è consentito l'uso scritto e orale della lingua
  ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione
  pubblica.
     Ufficio pubblico, come è noto, è un qualunque ufficio
  dello Stato, della regione, della provincia, del comune.  Se
  quindi il cittadino ha il diritto di usare il proprio dialetto
  (definito "lingua") in un ufficio pubblico, tutti coloro che
  vi lavorano o buona parte di essi dovranno conoscere quel
  dialetto per capire quanto viene loro detto.  E non è
  paradossale pensare a futuri sviluppi del tipo "patentino" di
  bilinguismo che ha reso in Alto Adige gli italiani stranieri
  in patria e penalizzati nella ricerca di lavoro e nelle
  assunzioni.
     E' chiaro, comunque, che l'effetto della legge è quello di
  creare una categoria privilegiata (la minoranza, che è
  bilingue dalla nascita) che si ritroverà ad avere posti di
  lavoro garantiti ed una notevole "riserva di caccia"
  costituita da un esercito di interpreti e traduttori, spesso
  di loro stessi.
     Non solo ad un italiano di Napoli o di Torino non sarà
  consentito ricoprire l'incarico, ad esempio, di cancelliere a
  Udine o a Sassari, ma indubitabilmente la norma si presterà ad
  altri abusi.
     Un esempio per tutti.  Nel comune di San Dorligo della
  Valle, in provincia di Trieste, ove vige già da cinquant'anni
  il bilinguismo italiano-sloveno (come nei restanti comuni
 
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  mistilingui, salvo il capoluogo Trieste, ove la presenza degli
  sloveni non supera il 5 per cento) vengono banditi i concorsi
  per affossatore o per operatore ecologico e tra i requisiti vi
  è l'obbligo di conoscenza della lingua slovena.  Francamente è
  da dubitarsi che per un affossatore sia imprenscindibile la
  conoscenza dello sloveno, ma il fatto è indicativo di come
  certi strumenti nelle mani di minoranze diano loro un potere
  assoluto ed una posizione ineguale di favore.
     Non basta: è sicuramente assai grave il principio previsto
  dall'articolo 9, che consente l'uso della lingua locale nei
  consigli comunali e circoscrizionali, nelle province, nelle
  regioni.  Ciò significa che non ci si riferisce alla tutela di
  piccole minoranze che potrebbero avere - pensiamo ad un
  piccolo comune di montagna - la reale difficoltà di esprimersi
  correttamente in italiano, ma vi è invece la precisa scelta
  politica di fare delle assemblee elettive una palestra di
  libero sfogo di una pluralità di lingue o dialetti,
  confondendo e cucinando assieme istanze di campanile e
  affermazioni di identità vere o presunte, con il rischio
  sempre presente di dare voce a minoranze antinazionali o stura
  ad atteggiamenti più o meno coscientemente separatisti o
  secessionisti.
     E' inoltre certamente illegittima, come si diceva in
  premessa, la previsione della traduzione riassuntiva in lingua
  italiana da parte di un interprete di interventi svolti in
  lingua o dialetto ammessi a tutela diversi dall'italiano:
  requisito fondamentale dell'atto amministrativo, quale
  indubbiamente è un intervento in consiglio comunale, è la sua
  completezza ed intelligibilità: così non è certo un intervento
  in lingua incomprensibile e non può ovviamente bastare una
  traduzione sommaria a renderlo valido.
     Sempre a proposito dei comuni è da sottolinearsi come sia
  una soglia estremamente bassa - stante la legge elettorale con
  premio di maggioranza del 60 per cento - quella di solo 1/3
  dei consiglieri comunali per inserire il comune stesso
  nell'ambito di quelli in cui si applicano le norme di tutela
  della minoranza: ed anche bassa appare, al medesimo fine, la
  soglia del 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste
  elettorali, pur essendo questo l'unico aspetto della legge che
  sostanzialmente accetta il fondamentale principio del
  censimento quale unico riscontro oggettivo per delimitare la
  rilevanza della presenza della minoranza, la sua consistenza
  numerica e l'ambito di applicazione.
     E' interessante notare che, nelle zone mistilingui della
  provincia di Trieste viene applicato il principio instaurato
  dal Governo militare alleato, recepito dal Memorandum di
  Londra del 5 ottobre 1954 e poi dal trattato di Osimo del 10
  novembre 1975, per cui le norme sul bilinguismo nella
  toponomastica, nell'attività amministrativa, eccetera, si
  applicano laddove la consistenza della minoranza slovena
  supera il 25 per cento: questa ci pare essere una soglia
  ragionevole.
     E' opportuno insistere, comunque, sull'aspetto della
  presenza sul territorio di una minoranza e sulla sua
  consistenza numerica affinché possa definirsi tale.  Perché
  questa è la risposta alle domande poste in precedenza laddove
  si poneva la questione dei criteri oggettivi per definire tale
  una minoranza.
     La "Carta europea delle lingue regionali o minoritarie",
  fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 e sottoscritta dagli
  Stati membri del Consiglio d'Europa, all'articolo 1, afferma
  che "per espressione 'lingue regionali o minoritarie' si
  intendono le lingue:
         a)  parlate tradizionalmente sul territorio di uno
  Stato da parte di cittadini di questo Stato i quali
  costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della
  popolazione dello Stato e differenti dalla lingua di questo
  stato;   queste non includono né i dialetti della lingua
  ufficiale dello Stato, né la lingua dei migranti;
         b)  per 'territorio entro il quale una lingua
  regionale o minoritaria è parlata' s'intende l'area geografica
  entro la quale questa lingua è modo d'espressione di un numero
  di persone che giustifichi l'adozione delle differenti misure
  di protezione e di promozione previste da questa Carta".
 
                               Pag. 8
 
     La "Carta Europea", siglata dall'Italia assieme a tutti
  gli altri Stati membri del Consiglio d'Europa, esclude dunque
  i dialetti dagli idiomi da tutelare con particolari norme,
  come pure stabilisce che una minoranza debba presentare una
  sufficiente consistenza numerica per addivenire a specifiche
  norme di tutela.
     Ma non basta: l'articolo 7, punto G, dello stesso
  documento, specifica che "in materia di lingue regionali o
  minoritarie, all'interno dei territori in cui queste lingue
  sono praticate e secondo la situazione di ogni lingua, le
  Parti dovranno fondare le loro politiche, la loro legislazione
  e le loro pratiche secondo i seguenti obiettivi e princìpi:
  (g) la messa a disposizione di mezzi che permettano ai non
  parlanti una lingua regionale o minoritaria abitanti l'area
  ove quella lingua è praticata, di apprenderla, se essi lo
  vogliono".
     L'ultimo inciso è fondamentale perché sconfessa totalmente
  quanto prevede il testo della proposta di legge Corleone, nel
  testo approvato in Commissione, laddove essa, all'articolo 5
  prevede l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento
  delle attività educative della scuola materna,
  l'alfabetizzazione nella lingua della minoranza nelle scuole
  materne ed elementari, l'insegnamento della stessa lingua
  anche nelle scuole medie: il provvedimento infatti inverte
  totalmente le previsioni della Carta, richiedendo ai genitori
  di dichiarare al momento della preiscrizione la loro volontà
  di non far frequentare ai figli i corsi di quella lingua.
  Viene comunque reso obbligatorio l'insegnamento della cultura
  delle tradizioni delle minoranze linguistiche.
     In pratica, fin dalle scuole materne, per bassa demagogia
  o convenienza politica, si vuol fare studiare ai bambini non
  l'inglese o altre lingue straniere utili per vivere
  nell'Europa del 2000, ma il sardo o l'occitano...  E non basta.
  L'insegnamento avviene "nelle forme espressive dell'infanzia,
  la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti
  concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità
  locali".  Come a dire che per capire meglio l'italiano o
  l'aritmetica, la storia o la geografia, serva apprendere
  l'albanese o la lingua degli zingari Rom.
     Ma non basta ancora.  Se questa legge ha portata generale
  significa che, nelle regioni in cui esiste un sistema
  parallelo di scuole statali con lingua d'insegnamento diversa
  dall'italiano (tedesco in Alto Adige, sloveno in
  Friuli-Venezia Giulia, francese in Val d'Aosta), d'ora in poi
  nelle scuole italiane si dovrà comunque studiare quella
  lingua.
     In pratica, a Trieste diverrebbe obbligatorio nelle scuole
  italiane lo studio dello sloveno.  Provate a dire, sul mio
  confine, dove ci sono ancora, anche se molto più blande d'un
  tempo, tensioni nazionali: "è obbligatorio per tuo figlio
  studiare lo sloveno...".  Servirebbe solo a creare nuove
  incomprensioni e rancori.  E comunque, non è giusto.
     Infine, non è sbagliato considerare come questa proposta
  di legge, frutto di pressappochismo e molta demagogia,
  comporti sicuramente costi esorbitanti e spropositati, che lo
  stesso Ministero del tesoro trova difficoltà a quantificare.
  Solo in sede di prima applicazione e per i soli oneri
  derivanti dall'articolo 17 (spese degli enti locali per gli
  obblighi a favore delle minoranze linguistiche) si prevede
  all'articolo 22 una somma annuale di 20 miliardi, sicuramente
  indicata per difetto.
     Non è sbagliato forse ricordare che, una decina d'anni fa,
  lo scrittore Carlo Sgorlon, friulano doc, pubblicò sul
  Piccolo  di Trieste un articolo, poi diventato famoso,
  dal titolo "Ma il dialetto no", in cui si esprimeva contro la
  "futilità ed il carattere di spreco" della proposta di legge
  dell'epoca sulle minoranze linguistiche, ampiamente ricalcata
  da quella attuale.
     Ed è poi singolare ed interessante notare che l'attuale
  proposta di legge preveda solo questo finanziamento delle
  lingue minoritarie ed abbia dimenticato di assegnare qualche
  lira per la valorizzazione del "patrimonio linguistico e
  culturale della lingua italiana", pur previsto dall'articolo
  21.
     Abbiamo presentato un testo alternativo e centinaia di
  emendamenti a questa proposta di legge.  Ma, francamente, ci
  pare inemendabile.
 
                               Pag. 9
 
     Il nostro no è il segno di un impegno civile, culturale,
  politico e nazionale, perché non vogliamo vedere l'Italia
  ridotta a una Babele.  Ed è bello chiudere con Dante che, nel
  capo primo del  De vulgari eloquentia,  scriveva: "Habemus
  simplicissima signa", "abbiamo alcuni tratti fondamentali, in
  quanto agiamo come italiani, tratti di costumi, di abitudini,
  di lingua, rispetto ai quali si soppesano e si misurano le
  azioni italiane".
                             MENIA,  Relatore di minoranza.
 
DATA=980521 FASCID=DDL13-169-A-bis TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=0169 TOTPAG=0012 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=016900A02 FASCIDC=13DDL0169 A02 SORTNAV=0016900A020 00000 ZZDDLC169A2 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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