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Onorevoli Colleghi! - La legge di tutela delle
cosiddette minoranze linguistiche ha una lunga storia
parlamentare. Le prime proposte risalgono all'ormai lontana
VIII legislatura, nella X viene discusso ed approvato un testo
dall'Assemblea della Camera che si arena però al Senato,
nell'XI e nella XII la Commissione affari costituzionali
approva un testo unificato che è stato ripreso ed è il
nocciolo essenziale della proposta ora in discussione.
Che cosa prevede questa proposta? Che negli uffici
pubblici - e dunque anche dello Stato - esistenti nelle zone
ove si parlano le cosiddette "lingue minoritarie", si abbia
diritto di usare tali parlate locali in luogo dell'italiano.
Che altrettanto si abbia il diritto di fare da parte dei
membri dei consigli comunali e delle assemblee elettive, con a
seguito una "traduzione riassuntiva in lingua italiana" da
parte di un interprete (fatto in sè illegittimo a nostro
parere); che gli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e
degli enti locali, persino degli enti pubblici non
territoriali possano essere tradotti nelle parlate locali, le
quali possono usarsi anche nei procedimenti dinanzi al giudice
di pace; che si insegnino tali parlate nelle scuole materne,
elementari e medie e, nelle prime due, obbligatoriamente,
salvo contrarietà espressa dai genitori; che sia obbligatorio
l'insegnamento della cultura locale, della storia e delle
tradizioni nelle scuole elementari e medie; che la radio e la
televisione di Stato nei loro programmi debbano comprendere
trasmissioni in tali parlate; che sia concesso alle pubbliche
amministrazioni di indicare i toponimi nelle cosiddette lingue
locali; né, infine, poteva mancare la modifica dei cognomi
eventualmente italianizzati.
La proposta si muove sulla premessa dell'esistenza di una
norma costituzionale, l'articolo 6 della Costituzione, che
recita: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche". La proposta base, d'iniziativa del deputato
Corleone, sostiene per l'appunto nella sua relazione che "lo
scopo iniziale di questo provvedimento è quello di darvi
attuazione attraverso l'approvazione di questa legge,
lungamente attesa dalle popolazioni interessate e importante
per la rilevanza culturale e sociale che un provvedimento del
genere assume per l'intero paese. Infatti, tutelare le
minoranze linguistiche significa contribuire alla crescita
della coscienza democratica e dello spirito di convivenza tra
le popolazioni".
Nel testo della legge, queste "minoranze" vengono poi
identificate in "albanesi, catalane, germaniche, greche,
slovene, croate, e quelle parlanti il francese, il
franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il
sardo", senza dimenticare, dulcis in fundo, gli zingari
Rom e Sinti.
Ma, oltre alle belle parole ed alle altisonanti
affermazioni di principio, l'errore di questa proposta di
legge sta nel fatto che essa si muova, da una parte, sulla
premessa che il bilinguismo sia forma necessaria, per non dire
ovvia, di tutela delle minoranze linguistiche, dall'altra
promuovendo (ammesso che di promozione di tratti) a minoranze
linguistiche popolazioni italiane che sono da sempre
componenti della nazione italiana, come i friulani o i
sardi.
Ed il pericolo, reale e facilmente rilevabile, è quello
dell'incrinatura di una componente essenziale dell'identità
nazionale, ovvero l'unità linguistica.
E come non ricordare, allora, in questa sede, l'appello di
Alessandro Manzoni, che scriveva: "Dopo l'unità di governo,
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d'armi, e di leggi, l'unità della lingua è quella che serve il
più a rendere stretta, sensibile e profittevole l'unità di una
nazione"!
L'unità linguistica è infatti elemento fondamentale
dell'unità nazionale, sicché la rottura di essa vulnera
l'articolo 5 della Costituzione, che consacra appunto l'unità
e l'indivisibilità della Repubblica. Allorché si pretende di
opporre la diversità di una seconda lingua di fronte alla
lingua italiana e si rivendica o il bilinguismo o tutele che
stravolgono l'idioma nazionale, quella rottura, se non è in
atto, è già potenziale e incrina la forza garantista della
Carta fondamentale dello Stato. E quest'incrinatura è causata
dalla medesima lettera del testo della proposta di legge,
allorché in esso si accentua la "diversità" del parlante sardo
o friulano di fronte alla lingua comune degli italiani,
diversità che surrettiziamente anche emerge dalle tutele
previste per le popolazioni di origine albanese, catalana,
occitana, franco-provenzale, grecanica, germanica, slava e
persino zingara.
E' nozione comune e condivisa quella che inizialmente era
solo una deduzione delle ricerche filologiche: la storia di
una lingua contiene tutti gli elementi qualificanti la storia
del popolo che la parla. Nell'articolazione del linguaggio non
c'è soltanto l'espressione del pensiero in termini
comprensibili, ma vi si condensano esperienze, relazioni,
contatti, abitudini, vicende, aspirazioni e creazioni che, nel
loro insieme, rappresentano l'evoluzione secolare di una
comunità, cioè la sua identità nazionale.
Insomma, la lingua non si limita ad essere un addendo del
processo aggregante di una nazione, ma la storia della lingua
consente di ricostruire la storia dello spirito che informa di
sé l'ascesa di un popolo verso la nazione.
Data la stretta connessione tra lingua e nazione, possiamo
affermare che dove c'è unità linguistica c'è unità nazionale.
Se si corrompe la prima, si frantuma la seconda. E di questi
tempi, viste le velleità secessioniste e indipendentiste di
alcuni, non ce n'è proprio bisogno.
Nello spirito di valorizzazione della nostra lingua
comune, siamo stati promotori di un emendamento, approvato
dalla Commissione, il quale all'articolo 1 dichiara che
l'italiano è la lingua ufficiale dello Stato: pare strano e
forse incredibile, ma finora non era mai stato scritto in
alcun testo di legge.
Ma non vorremmo che questa resti puramente l'espressione
di un principio: ecco perché nel testo allegato alla relazione
di minoranza qualifichiamo quel principio affermando il dovere
dello Stato di promuovere la diffusione e la valorizzazione
della lingua italiana nel mondo, ribadendo al tempo stesso il
diritto di ogni cittadino ed il dovere di ogni organismo
pubblico di usare la lingua ufficiale della Repubblica.
Affermato, da parte nostra, il principio generale e
fondamentale dell'unità linguistica, si tratta ora di
affrontare il diverso discorso dell'attuazione di norme di
tutela delle minoranze linguistiche.
In pratica, mentre fino ad ora la via seguita dal
legislatore per attuare il principio costituzionale
dell'articolo 6 è stata quella di regolare con norme ad
hoc le minoranze rappresentate dagli altoatesini di lingua
tedesca, dai valdostani di lingua francese, dai ladini delle
Dolomiti e dagli sloveni del Friuli-Venezia Giulia, prevedendo
strumenti di tutela differenziati e comparati alla diversa
entità numerica, la proposta di legge in esame cerca di
divenire una legge di principio, prevedendo norme generali ed
astratte applicabili alle minoranze linguistiche - vere o
presunte - presenti nel territorio nazionale.
E qui si pone un fondamentale problema. Quale è il confine
per qualificare una minoranza linguistica? Quali i parametri?
Quali i valori di riferimento? A che cosa debbono essere
parametrati i livelli di tutela?
Intanto, solo alcuni autori hanno ritenuto che le
minoranze linguistiche, delle quali tratta la Costituzione in
virtù dell'approvazione di un notissimo emendamento aggiuntivo
del socialista Codignola alla Costituente, siano anche quelle
che usano parlate che in senso politico sono dialetti; al
concetto politico di lingua e non a quello culturale occorre
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infatti rifarsi nell'interpretare la Costituzione. Ed i gruppi
che parlano dialetti non sono minoranze linguistiche; e
inoltre la tutela delle minoranze linguistiche non impone o
comporta necessariamente il bilinguismo!
Sul piano costituzionale, poi, bisogna porre attenzione
particolare al fatto che l'adozione di strumenti particolari
di tutela giuridica creerebbe artificiosamente, in questo
caso, collettività di cittadini dotati di un particolare
status giuridico.
Anche sul piano del linguaggio corrente la tesi da noi
sostenuta è fondata, nel senso cioè che non ci troviamo di
fronte a minoranze linguistiche. Illuminante è in proposito la
definizione che dà del dialetto il Dizionario della lingua
italiana Devoto - Oli secondo cui è dialetto "il sistema
linguistico di ambito geografico limitato, che soddisfa solo
alcuni aspetti (per esempio il popolare e l'usuale) e non
altri (per esempio il letterario o il tecnico) delle nostre
esigenze espressive".
Analogamente, la Nuova Enciclopedia universale
definisce il dialetto "sistema linguistico in un ambito
geografico limitato" e classifica i dialetti italiani in gallo
italici (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna),
veneti, toscani, romanesco, centro-meridionale, sardi,
retoromanzi (ladino, friulano)".
Tutte le parlate oggetto della proposta di legge,
considerate nell'accezione comune e dunque in senso politico,
sono quindi dialetti. Tanto basterebbe per escludere che il
Costituente abbia compreso tra le minoranze linguistiche di
cui all'articolo 6 coloro i quali parlano tali dialetti.
Ma, ad adiuvandum, è possibile citare uno stralcio
della "Relazione all'Assemblea Costituente sulla tutela delle
minoranze" (Volume primo, "Problemi costituzionali e
organizzazione dello Stato", paragrafo sesto) che, riferendosi
al censimento del 1921, cita tutte le minoranze esistenti in
Italia senza fare menzione di una minoranza sarda né di una
minoranza friulana.
La relazione opera una distinzione ed afferma: "Per oltre
150.000 abitanti si tratta di isole linguistiche albanesi,
catalane e greche dell'Italia meridionale insulare,
disseminate fra la popolazione di lingua italiana e ambientate
ormai da molte generazioni, tanto che la lingua parlata
tradizionale di origine, che hanno mantenuto viva fra loro
senza ostacoli né rivendicazioni né inconvenienti, le
differenzia dalla restante popolazione". La relazione
aggiunge: "Una categoria costituiscono i gruppi minoritari di
lingua francese, tedesca e slava localizzati nell'arco alpino
e in territori prossimi ai confini con stati nei quali dette
lingue sono lingue nazionali". E oltre: "Mentre la storia
delle minoranze linguistiche che si sono raccolte nella prima
categoria" - cioè i greci, gli albanesi, i catalani e così via
- "non presenta alcun fattore di rilievo ed è nota più come
curiosità folcloristica e di studio che per le sue particolari
esigenze, tal che non desta alcuna problematica attuale, la
storia dei gruppi della seconda categoria merita sommaria
menzione".
Fin qui il testo della relazione alla Costituente da cui
si ricavano due considerazioni.
Primo: quelli che il Costituente ha definito gruppi
linguistici di interesse folcloristico non possono certo
essere interessati all'applicazione dell'articolo 6 della
Costituzione che è il presupposto su cui si fonda - come si
diceva - la proposta di legge in esame.
Secondo: la fonte costituente non fa alcuna menzione dei
sardi e dei friulani come minoranze linguistiche, tanto più
"storiche", come recita il titolo della proposta di legge in
esame.
E ciò è ovvio, essendo le popolazioni della Sardegna e del
Friuli popolazioni italiane come lo sono le siciliane e le
lombarde che parlano un dialetto "distante" dall'italiano; le
parlate di queste regioni infatti non differiscono dalla
lingua italiana più di quanto differiscono altre parlate, come
il siciliano, il calabrese o il veneto il quale ha avuto
sicuramente plurisecolare dignità di lingua (essendo stata,
per l'appunto lingua della Serenissima Repubblica di Venezia
che raggiungeva le coste più lontane della Dalmazia) e che
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dunque non ha minor rango, ad esempio, del friulano.
In Italia, nei secoli addietro, si parlavano
esclusivamente numerosi volgari, assai diversi gli uni dagli
altri. L'Italiano è stato unificante per tutta l'Italia.
Per le popolazioni di origine albanese, greca, croata,
occitana, catalana, si può senz'altro dire che non hanno
neppure una consistenza di tale rilevanza che giustifichi
norme come quelle previste. Si tratta di popolazioni in gran
parte assimilate, con origini molto lontane, che oggi si
riconoscono solo a livello di tradizioni.
Per tutte le popolazioni contemplate in questa proposta di
legge si pone sicuramente il problema della tutela della loro
cultura e della loro tradizione. Nessuno pensa di
dimenticarsene o negarle. Ma la conservazione di questo
patrimonio culturale, storico e linguistico si realizza nella
valorizzazione del costume, delle tradizioni, delle fedi e dei
canti popolari, nella diffusione locale delle opere letterarie
dialettali, nella diffusione più vasta di quelle che assurgano
a valore dell'arte, nel sostegno pubblico ad associazioni,
circoli, filodrammatiche, riviste che abbiano come fine la
preservazione e la divulgazione di quel patrimonio dialettale
o linguistico.
Ma all'apparato pubblico non si può e non si deve chiedere
di più, posto anche che il dialetto o l'idioma locale non è
strumento di comunicazione nazionale né internazionale ma si
esaurisce nel rapporto immediato familiare ed in quello, più
vasto ma sempre limitato, della comunità locale e neppure a
tutti i livelli. Prima e fondamentale nostra affermazione è
dunque il no all'uso ufficiale di altre lingue o, più
esattamente ancora, all'invenzione di nuove lingue ufficiali a
fianco dell'italiano.
Mi pare di avere chiarito, dunque, come il contenuto di
questa proposta di legge non riguardi in realtà interessi
protetti dalla nostra Costituzione ma anzi, paradossalmente,
interessi contrari alla Costituzione.
Ho già avuto modo di dire come, attraverso il pretesto
della tutela, si rompa l'unità linguistica e dunque l'unità di
popolo; e la rottura dell'unità di popolo si realizza anche
attraverso la creazione di una frazione di popolo, di una
comunità intermedia artificiosa, soggetto di diritto e
titolare di rapporti giuridici particolari e privilegiati.
Perché un altro aspetto indecente di questa proposta di legge
è che le supposte minoranze linguistiche diventano altrettanti
corpi separati e privilegiati a detrimento della maggioranza
dei comuni cittadini italiani.
Lasciamo per un attimo da parte gli aspetti culturali e
della scuola, per verificare come queste norme si collochino
indubbiamente contro princìpi fondamentali della nostra
Costituzione, come quello dell'uguaglianza, del diritto al
lavoro e alla residenza.
L'articolo 11 del testo licenziato dalla Commissione
prevede infatti che nei comuni in cui si attua la tutela della
minoranza è consentito l'uso scritto e orale della lingua
ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione
pubblica.
Ufficio pubblico, come è noto, è un qualunque ufficio
dello Stato, della regione, della provincia, del comune. Se
quindi il cittadino ha il diritto di usare il proprio dialetto
(definito "lingua") in un ufficio pubblico, tutti coloro che
vi lavorano o buona parte di essi dovranno conoscere quel
dialetto per capire quanto viene loro detto. E non è
paradossale pensare a futuri sviluppi del tipo "patentino" di
bilinguismo che ha reso in Alto Adige gli italiani stranieri
in patria e penalizzati nella ricerca di lavoro e nelle
assunzioni.
E' chiaro, comunque, che l'effetto della legge è quello di
creare una categoria privilegiata (la minoranza, che è
bilingue dalla nascita) che si ritroverà ad avere posti di
lavoro garantiti ed una notevole "riserva di caccia"
costituita da un esercito di interpreti e traduttori, spesso
di loro stessi.
Non solo ad un italiano di Napoli o di Torino non sarà
consentito ricoprire l'incarico, ad esempio, di cancelliere a
Udine o a Sassari, ma indubitabilmente la norma si presterà ad
altri abusi.
Un esempio per tutti. Nel comune di San Dorligo della
Valle, in provincia di Trieste, ove vige già da cinquant'anni
il bilinguismo italiano-sloveno (come nei restanti comuni
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mistilingui, salvo il capoluogo Trieste, ove la presenza degli
sloveni non supera il 5 per cento) vengono banditi i concorsi
per affossatore o per operatore ecologico e tra i requisiti vi
è l'obbligo di conoscenza della lingua slovena. Francamente è
da dubitarsi che per un affossatore sia imprenscindibile la
conoscenza dello sloveno, ma il fatto è indicativo di come
certi strumenti nelle mani di minoranze diano loro un potere
assoluto ed una posizione ineguale di favore.
Non basta: è sicuramente assai grave il principio previsto
dall'articolo 9, che consente l'uso della lingua locale nei
consigli comunali e circoscrizionali, nelle province, nelle
regioni. Ciò significa che non ci si riferisce alla tutela di
piccole minoranze che potrebbero avere - pensiamo ad un
piccolo comune di montagna - la reale difficoltà di esprimersi
correttamente in italiano, ma vi è invece la precisa scelta
politica di fare delle assemblee elettive una palestra di
libero sfogo di una pluralità di lingue o dialetti,
confondendo e cucinando assieme istanze di campanile e
affermazioni di identità vere o presunte, con il rischio
sempre presente di dare voce a minoranze antinazionali o stura
ad atteggiamenti più o meno coscientemente separatisti o
secessionisti.
E' inoltre certamente illegittima, come si diceva in
premessa, la previsione della traduzione riassuntiva in lingua
italiana da parte di un interprete di interventi svolti in
lingua o dialetto ammessi a tutela diversi dall'italiano:
requisito fondamentale dell'atto amministrativo, quale
indubbiamente è un intervento in consiglio comunale, è la sua
completezza ed intelligibilità: così non è certo un intervento
in lingua incomprensibile e non può ovviamente bastare una
traduzione sommaria a renderlo valido.
Sempre a proposito dei comuni è da sottolinearsi come sia
una soglia estremamente bassa - stante la legge elettorale con
premio di maggioranza del 60 per cento - quella di solo 1/3
dei consiglieri comunali per inserire il comune stesso
nell'ambito di quelli in cui si applicano le norme di tutela
della minoranza: ed anche bassa appare, al medesimo fine, la
soglia del 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste
elettorali, pur essendo questo l'unico aspetto della legge che
sostanzialmente accetta il fondamentale principio del
censimento quale unico riscontro oggettivo per delimitare la
rilevanza della presenza della minoranza, la sua consistenza
numerica e l'ambito di applicazione.
E' interessante notare che, nelle zone mistilingui della
provincia di Trieste viene applicato il principio instaurato
dal Governo militare alleato, recepito dal Memorandum di
Londra del 5 ottobre 1954 e poi dal trattato di Osimo del 10
novembre 1975, per cui le norme sul bilinguismo nella
toponomastica, nell'attività amministrativa, eccetera, si
applicano laddove la consistenza della minoranza slovena
supera il 25 per cento: questa ci pare essere una soglia
ragionevole.
E' opportuno insistere, comunque, sull'aspetto della
presenza sul territorio di una minoranza e sulla sua
consistenza numerica affinché possa definirsi tale. Perché
questa è la risposta alle domande poste in precedenza laddove
si poneva la questione dei criteri oggettivi per definire tale
una minoranza.
La "Carta europea delle lingue regionali o minoritarie",
fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 e sottoscritta dagli
Stati membri del Consiglio d'Europa, all'articolo 1, afferma
che "per espressione 'lingue regionali o minoritarie' si
intendono le lingue:
a) parlate tradizionalmente sul territorio di uno
Stato da parte di cittadini di questo Stato i quali
costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della
popolazione dello Stato e differenti dalla lingua di questo
stato; queste non includono né i dialetti della lingua
ufficiale dello Stato, né la lingua dei migranti;
b) per 'territorio entro il quale una lingua
regionale o minoritaria è parlata' s'intende l'area geografica
entro la quale questa lingua è modo d'espressione di un numero
di persone che giustifichi l'adozione delle differenti misure
di protezione e di promozione previste da questa Carta".
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La "Carta Europea", siglata dall'Italia assieme a tutti
gli altri Stati membri del Consiglio d'Europa, esclude dunque
i dialetti dagli idiomi da tutelare con particolari norme,
come pure stabilisce che una minoranza debba presentare una
sufficiente consistenza numerica per addivenire a specifiche
norme di tutela.
Ma non basta: l'articolo 7, punto G, dello stesso
documento, specifica che "in materia di lingue regionali o
minoritarie, all'interno dei territori in cui queste lingue
sono praticate e secondo la situazione di ogni lingua, le
Parti dovranno fondare le loro politiche, la loro legislazione
e le loro pratiche secondo i seguenti obiettivi e princìpi:
(g) la messa a disposizione di mezzi che permettano ai non
parlanti una lingua regionale o minoritaria abitanti l'area
ove quella lingua è praticata, di apprenderla, se essi lo
vogliono".
L'ultimo inciso è fondamentale perché sconfessa totalmente
quanto prevede il testo della proposta di legge Corleone, nel
testo approvato in Commissione, laddove essa, all'articolo 5
prevede l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento
delle attività educative della scuola materna,
l'alfabetizzazione nella lingua della minoranza nelle scuole
materne ed elementari, l'insegnamento della stessa lingua
anche nelle scuole medie: il provvedimento infatti inverte
totalmente le previsioni della Carta, richiedendo ai genitori
di dichiarare al momento della preiscrizione la loro volontà
di non far frequentare ai figli i corsi di quella lingua.
Viene comunque reso obbligatorio l'insegnamento della cultura
delle tradizioni delle minoranze linguistiche.
In pratica, fin dalle scuole materne, per bassa demagogia
o convenienza politica, si vuol fare studiare ai bambini non
l'inglese o altre lingue straniere utili per vivere
nell'Europa del 2000, ma il sardo o l'occitano... E non basta.
L'insegnamento avviene "nelle forme espressive dell'infanzia,
la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti
concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità
locali". Come a dire che per capire meglio l'italiano o
l'aritmetica, la storia o la geografia, serva apprendere
l'albanese o la lingua degli zingari Rom.
Ma non basta ancora. Se questa legge ha portata generale
significa che, nelle regioni in cui esiste un sistema
parallelo di scuole statali con lingua d'insegnamento diversa
dall'italiano (tedesco in Alto Adige, sloveno in
Friuli-Venezia Giulia, francese in Val d'Aosta), d'ora in poi
nelle scuole italiane si dovrà comunque studiare quella
lingua.
In pratica, a Trieste diverrebbe obbligatorio nelle scuole
italiane lo studio dello sloveno. Provate a dire, sul mio
confine, dove ci sono ancora, anche se molto più blande d'un
tempo, tensioni nazionali: "è obbligatorio per tuo figlio
studiare lo sloveno...". Servirebbe solo a creare nuove
incomprensioni e rancori. E comunque, non è giusto.
Infine, non è sbagliato considerare come questa proposta
di legge, frutto di pressappochismo e molta demagogia,
comporti sicuramente costi esorbitanti e spropositati, che lo
stesso Ministero del tesoro trova difficoltà a quantificare.
Solo in sede di prima applicazione e per i soli oneri
derivanti dall'articolo 17 (spese degli enti locali per gli
obblighi a favore delle minoranze linguistiche) si prevede
all'articolo 22 una somma annuale di 20 miliardi, sicuramente
indicata per difetto.
Non è sbagliato forse ricordare che, una decina d'anni fa,
lo scrittore Carlo Sgorlon, friulano doc, pubblicò sul
Piccolo di Trieste un articolo, poi diventato famoso,
dal titolo "Ma il dialetto no", in cui si esprimeva contro la
"futilità ed il carattere di spreco" della proposta di legge
dell'epoca sulle minoranze linguistiche, ampiamente ricalcata
da quella attuale.
Ed è poi singolare ed interessante notare che l'attuale
proposta di legge preveda solo questo finanziamento delle
lingue minoritarie ed abbia dimenticato di assegnare qualche
lira per la valorizzazione del "patrimonio linguistico e
culturale della lingua italiana", pur previsto dall'articolo
21.
Abbiamo presentato un testo alternativo e centinaia di
emendamenti a questa proposta di legge. Ma, francamente, ci
pare inemendabile.
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Il nostro no è il segno di un impegno civile, culturale,
politico e nazionale, perché non vogliamo vedere l'Italia
ridotta a una Babele. Ed è bello chiudere con Dante che, nel
capo primo del De vulgari eloquentia, scriveva: "Habemus
simplicissima signa", "abbiamo alcuni tratti fondamentali, in
quanto agiamo come italiani, tratti di costumi, di abitudini,
di lingua, rispetto ai quali si soppesano e si misurano le
azioni italiane".
MENIA, Relatore di minoranza.
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