| Articolo 1.
1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.
2. La Repubblica promuove la diffusione e la
valorizzazione della lingua italiana nel mondo.
3. Ogni cittadino ha il diritto e ogni organismo pubblico
ha il dovere di usare la lingua ufficiale dello Stato.
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Articolo 2.
1. Secondo le disposizioni dell'articolo 6 della
Costituzione e in applicazione della Carta europea delle
lingue regionali o minoritarie sottoscritta dagli Stati membri
del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, la
Repubblica tutela le lingue e le culture minoritarie secondo
l'articolo 1 della Carta di Strasburgo.
Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
Articolo 3.
1. La Repubblica promuove, a condizione di reciprocità
con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture
di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i
cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e
sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica
d'origine.
Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Articolo 4.
1. La delimitazione dell'ambito territoriale in cui si
applicano le disposizioni di tutela delle lingue e delle
culture regionali o minoritarie è rimessa alla regione, che ne
disciplina con legge il procedimento di adozione con il
consenso dei comuni interessati, su richiesta di almeno il 25
per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero
dei due terzi dei consiglieri comunali.
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Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
Articolo 5.
1. Nelle scuole elementari e secondarie di primo grado
dei comuni di cui all'articolo 4, l'educazione linguistica
prevede l'apprendimento, per gli interessati, oltre alla
lingua italiana, anche della lingua locale.
2. I genitori che intendano avvalersi per i propri figli
delle misure di cui al comma 1, ne informano la scuola
interessata al momento della preiscrizione.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede entro
i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Sostituire l'articolo 6 con il seguente:
Articolo 6.
1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni di cui
all'articolo 4 è facoltativo l'insegnamento della cultura e
delle tradizioni delle minoranze linguistiche nell'ambito
delle discipline individuate dalle istituzioni scolastiche
nell'esercizio dell'autonomia didattica.
2. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo di cui all'articolo 21, comma 10,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche
adottano, anche attraverso forme associative, iniziative nel
campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali
delle popolazioni di cui all'articolo 1 della presente legge e
perseguono attività di formazione e di aggiornamento degli
insegnanti addetti alle medesime. A tale scopo le medesime
istituzioni possono stipulare convenzioni ai sensi
dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del
1997.
Sostituire gli articoli 7, 8, 9 e 10 con il
seguente:
Articolo 7.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri
decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle
misure contenute negli articoli 5 e 6.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi
al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta
giorni.
Sostituire gli l'articoli 11, 12 e 13 con il
seguente:
Articolo 8.
1. Nei comuni di cui all'articolo 4 è consentito ai
cittadini che ne abbiano effettiva necessità di usare
oralmente, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, la
lingua ammessa a tutela.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui
al comma 1 le pubbliche amministrazioni provvedono a proprie
spese a garantire la presenza delle unità di personale
strettamente necessarie a rispondere alle richieste del
pubblico usando la lingua ammessa a tutela.
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Sostituire gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20
con il seguente:
Articolo 9.
1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni
e la società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono
assicurate le condizioni per la valorizzazione e tutela delle
lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2.
Sostituire l'articolo 21 con il seguente:
Articolo 10.
1. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico
e culturale della lingua italiana, promuove iniziative e
programmi di sostegno alla lingua ufficiale sia presso le
comunità di lingua italiana all'estero che altrove.
Sostituire l'articolo 22 con il seguente:
Articolo 11.
1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 1998, la spesa di
lire cinque miliardi annui, cui si provvede, per il triennio
1998-2000, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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