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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2987
DDL0169-0003
Relazione Camera n. 169-A bis - di minoranza - (DDL13-169-A-bis)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C169Abis, C300Abis, C396Abis, C918Abis, C1867Abis, C2086Abis, C2973Abis. TESTIPDL
...C169Abis, C300Abis, C396Abis, C918Abis, C1867Abis, C2086Abis, C2973Abis.
Pag. 10 MODIFICAZIONI AL TESTO DELLA COMMISSIONE PROPOSTE DAL RELATORE DI MINORANZA (Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento). Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN2 ZZAL ZZDDLC169A2 ZZ13 ZZMI
                         Articolo 1.
      1.  La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.
      2.  La Repubblica promuove la diffusione e la
  valorizzazione della lingua italiana nel mondo.
      3.  Ogni cittadino ha il diritto e ogni organismo pubblico
  ha il dovere di usare la lingua ufficiale dello Stato.
       Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
                         Articolo 2.
      1.  Secondo le disposizioni dell'articolo 6 della
  Costituzione e in applicazione della Carta europea delle
  lingue regionali o minoritarie sottoscritta dagli Stati membri
  del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, la
  Repubblica tutela le lingue e le culture minoritarie secondo
  l'articolo 1 della Carta di Strasburgo.
      Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
                         Articolo 3.
      1.  La Repubblica promuove, a condizione di reciprocità
  con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture
  di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i
  cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e
  sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica
  d'origine.
        Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
                         Articolo 4.
      1.  La delimitazione dell'ambito territoriale in cui si
  applicano le disposizioni di tutela delle lingue e delle
  culture regionali o minoritarie è rimessa alla regione, che ne
  disciplina con legge il procedimento di adozione con il
  consenso dei comuni interessati, su richiesta di almeno il 25
  per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero
  dei due terzi dei consiglieri comunali.
 
                              Pag. 11
 
        Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
                         Articolo 5.
      1.  Nelle scuole elementari e secondarie di primo grado
  dei comuni di cui all'articolo 4, l'educazione linguistica
  prevede l'apprendimento, per gli interessati, oltre alla
  lingua italiana, anche della lingua locale.
      2.  I genitori che intendano avvalersi per i propri figli
  delle misure di cui al comma 1, ne informano la scuola
  interessata al momento della preiscrizione.
      3.  All'attuazione del presente articolo si provvede entro
  i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
        Sostituire l'articolo 6 con il seguente:
                         Articolo 6.
      1.  Nelle scuole elementari e medie dei comuni di cui
  all'articolo 4 è facoltativo l'insegnamento della cultura e
  delle tradizioni delle minoranze linguistiche nell'ambito
  delle discipline individuate dalle istituzioni scolastiche
  nell'esercizio dell'autonomia didattica.
      2.  Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca,
  sperimentazione e sviluppo di cui all'articolo 21, comma 10,
  della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche
  adottano, anche attraverso forme associative, iniziative nel
  campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali
  delle popolazioni di cui all'articolo 1 della presente legge e
  perseguono attività di formazione e di aggiornamento degli
  insegnanti addetti alle medesime.  A tale scopo le medesime
  istituzioni possono stipulare convenzioni ai sensi
  dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del
  1997.
        Sostituire gli articoli 7, 8, 9 e 10 con il
  seguente:
                         Articolo 7.
      1.  Il Ministro della pubblica istruzione, con propri
  decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle
  misure contenute negli articoli 5 e 6.
      2.  Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi
  al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti
  Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta
  giorni.
        Sostituire gli l'articoli 11, 12 e 13 con il
  seguente:
                         Articolo 8.
      1.  Nei comuni di cui all'articolo 4 è consentito ai
  cittadini che ne abbiano effettiva necessità di usare
  oralmente, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, la
  lingua ammessa a tutela.
      2.  Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui
  al comma 1 le pubbliche amministrazioni provvedono a proprie
  spese a garantire la presenza delle unità di personale
  strettamente necessarie a rispondere alle richieste del
  pubblico usando la lingua ammessa a tutela.
 
                              Pag. 12
 
        Sostituire gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20
  con il seguente:
                         Articolo 9.
      1.  Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni
  e la società concessionaria del servizio pubblico
  radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono
  assicurate le condizioni per la valorizzazione e tutela delle
  lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2.
        Sostituire l'articolo 21 con il seguente:
                         Articolo 10.
      1.  La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico
  e culturale della lingua italiana, promuove iniziative e
  programmi di sostegno alla lingua ufficiale sia presso le
  comunità di lingua italiana all'estero che altrove.
      Sostituire l'articolo 22 con il seguente:
                         Articolo 11.
      1.  Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente
  legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 1998, la spesa di
  lire cinque miliardi annui, cui si provvede, per il triennio
  1998-2000, mediante corrispondente riduzione dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
  parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
  ministri.
      2.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica è autorizzato a provvedere, con
  propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=980521 FASCID=DDL13-169-A-bis TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=0169 TOTPAG=0012 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PAGINIZ=0010 RIGINIZ=001 PAGFIN=0012 RIGFIN=031 UPAG=SI PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=016900A02 FASCIDC=13DDL0169 A02 SORTNAV=0016900A020 00000 ZZDDLC169A2 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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