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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2996
DDL0171-0002
Progetto di legge Camera n. 171 - testo presentato - (DDL13-171)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C171. TESTIPDL
...C171.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC171 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Si è ritenuto di ripresentare,
  ancora una volta, anche con la medesima relazione, questa
  proposta di legge che riproduce l'atto Senato n.  2524
  presentato al Senato nella X legislatura, anche in virtù della
  convinzione che le leggi speciali non solo non accelerano la
  realizzazione di opere pubbliche, visti i continui
  provvedimenti di proroga, ma servono invece ad adottare misure
  in deroga agli strumenti urbanistici in nome dell'urgenza.
     Il Governo, su questo punto, con l'adozione di
  decreti-legge, ha in passato dimostrato di muoversi nel
  peggior segno della continuità; ci si deve augurare che il
  Parlamento non lo imiti.
     "L'assassinio a Catania di due dirigenti delle acciaierie
  Megara, Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio, ha diffuso
  sgomento in una città che deve ormai prendere coscienza di una
  forma di penetrazione nella economia che usa indifferentemente
  corruzione, tangenti, ricatti e fucili a canne mozze.
     Solo l'emozione che è succeduta al gravissimo episodio può
  forse giustificare le proposte estemporanee espresse dai
  massimi responsabili del potere amministrativo locale a favore
  di una centralizzazione degli appalti a Roma.
     Tale proposta in realtà elude lo stretto rapporto
  esistente tra le organizzazioni criminali e il sistema di
  potere esistente.
     Infatti è sempre più indilazionabile una riflesssione sui
  meccanismi di funzionamento e di erogazione dei contributi
  della regione siciliana che nel caso specifico aveva
  attribuito 60 miliardi per la ristrutturazione delle Industrie
 
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  Meccaniche, che possono avere suscitato ed attirato
  l'attenzione della malavita organizzata.
     L'assassinio del funzionario regionale Bonsignore ha però
  svelato un quadro impressionante per quanto riguarda i settori
  della cooperazione, dell'agricoltura e della sanità, e
  soprattutto ha messo a nudo collusione fra amministratori e
  società  ad hoc;  e infine in questi ultimi tempi si è
  messo in luce un ruolo d'incentivazione di opere pubbliche
  chieste da piccoli comuni, secondo quanto previsto e ai sensi
  dei piani triennali della regione, spinti in queste richieste
  da intermediari che predispongono progetti preconfezionati.
     Non in polemica, ma in forza delle ragioni autentiche del
  federalismo, occorre avere il coraggio di affrontare le basi
  dello Statuto speciale accordato alla Sicilia.
     Nel 1969 - già allora troppo trascurato! - Leonardo
  Sciascia, nel primo saggio del volume  La corda pazza
  intitolato "Sicilia e sicilitudine", riferendosi alla propria
  isola, scriveva:
     "Una terra, dunque, difficile da governare perché
  difficile da capire.  Difficile da capire non soltanto nella
  natura dei suoi abitanti, contraddittoria ed estrema, ma anche
  nei suoi istituti giuridici, nel giuoco complesso delle
  giurisdizioni, di quell'insieme di privilegi e di immunità la
  cui scomparsa, nel secolo scorso, ha lasciato effetti ancora
  ben visibili, confermati in questi ultimi vent'anni da quella
  autonomia regionale che avrebbe dovuto invece cancellarsi del
  tutto.  Si può anzi dire che l'istituzione della regione
  autonoma ha fatto insorgere, sul piano del costume e nel modo
  di maneggiare la cosa pubblica, quella confusione e quelle
  remore un tempo coagulate negli istituti giuridici e, insieme,
  tutti gli aspetti e le manifestazioni deteriori della natura
  dei siciliani (e s'intende che usiamo il termine natura non
  per dire natura, ma per indicare invece il carattere che
  risulta da particolari vicissitudini storiche e dalla
  particolarità degli istituti)"... "...D'altra parte
  l'insicurezza dell'isola, la sua vulnerabilità, la sua
  tendenza al separatismo, la sua secolare disponibilità alla
  illusione della indipendenza, hanno portato le potenze
  dominanti alla concessione di privilegi che appunto servissero
  a dare illusione di indipendenza a tutti i siciliani e
  concrete garanzie e sicuri benefici alla classe aristocratica,
  prima; a quella che approssimativamente possiamo chiamare
  borghese, oggi (il fallimento dell'autonomia regionale si può
  senz'altro attribuire al fatto che è stata intesa e maneggiata
  come un privilegio, una franchigia che lo Stato italiano,
  sotto la pressione del movimento separatista, concedeva alla
  classe borghese-mafiosa)".
     Il vero nodo da sciogliere è l'affermazione di nuove
  regole che rompano intrecci che nel tempo, magari
  inconsapevolmente, hanno instaurato dinamiche ormai
  incontrollabili.
     Credo che il medesimo concetto sia stato bene espresso da
  Giuseppe Di Lello, magistrato di Palermo  (il Manifesto,
  31 ottobre 1990): "L'intreccio tra le varie mafie e la
  politica pone, tutto sommato, un problema di riduzione degli
  spazi di democrazia nella società e nelle sue articolazioni
  della politica, dell'economia, del sociale: se per ottenere
  appariscenti successi nella momentanea disarticolazione di
  questo nesso si debbono rimettere in discussione conquiste di
  civiltà, si rischia davvero di concorrere ad un ulteriore
  indebolimento di questa nostra fragile democrazia a tutto
  vantaggio del sistema che si vorrebbe combattere".
     E sugli appalti credo meriti di essere citato un altro
  brano dello stesso articolo: "La risoluzione di molti problemi
  di pubblica moralità è stata vista, poi, nella riforma della
  legge sugli appalti e, in particolare, nella eliminazine della
  licitazione privata' a favore di altre forme trasparenti' di
  assegnazione di opere pubbliche".
     Anche per gli appalti aleggia l'illusione di una
  moralizzazione ottenibile attraverso meccanismi "oggettivi" e,
  di conseguenza, facilmente sottoponibili a controlli
  giudiziari.  In realtà non esiste "in natura" un meccanimso di
  per sé valido quanto a trasparenza nella aggiudicazione degli
  appalti e ciò per il semplice motivo che gli accordi si
  raggiungono sempre al di fuori e prima della gara, siano o
  meno consenzienti i pubblici amministratori.
 
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     Anzi in un contesto dominato da un lato da una
  imprenditorialità legata alle organizzazioni criminali e
  dall'altro dominato da amministratori corruttibili è più
  semplice truccare la carte in modo giudiziariamente
  irrimediabile con gli appalti-concorso o con le "democratiche"
  gare al rialzo e al ribasso, che con la tanto deprecata
  citazione privata.
     Né vale spostare i luoghi dell'aggiudicazione dalla
  periferia al centro, quasi che il legame mafia-politica fosse
  un dato municipalistico!  Le varie mafie, comunque, sanno bene
  che i lavori possono essere aggiudicati a Roma, ma debbono
  essere effettuati "in casa"; ed è qui che attendono le
  rarissime imprese riottose con tutti gli strumenti militari
  della "persuasione".
     E' sulla scorta di tali considerazioni che ho la
  convinzione che sia giusto riprendere il filo della
  ricostruzione del governo in città colpevolmente abbandonate
  in preda alla paralisi amministrativa e al degrado sociale,
  attraverso un rilancio programmatico sui temi essenziali della
  gestione del territorio e del destino urbanistico e attraverso
  una rinnovata tensione culturale e politica sul lato della
  convivenza civile; la valutazione degli effetti prodotti dalla
  costituzione della società ITALISPACA deve costituire un
  ammonimento per non percorrere una strada che si è rivelata
  improduttiva, pericolosa ed inefficace.
     Una ricostruzione, ai fini di un'attenta analisi della
  questione giuridico-legislativa per chiarire il contenuto del
  decreto-legge 1^ febbraio 1988, n.  19, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n.  99, della natura
  della società ITALISPACA, nonché della realtà politico-sociale
  che ha determinato la stipulazione della relativa convenzione,
  è significativa ed indispensabile.
     In data 8 marzo 1988 l'allora Presidente del Consiglio,
  onorevole Giovanni Goria, predisponeva un decreto relativo
  alle misure urgenti da applicare in materia di opere pubbliche
  in Sicilia: in particolare, si poneva in evidenza la
  straordinaria necessità di risolvere delicati problemi sociali
  ed economici, nonché di ordine pubblico, delle città di
  Palermo e di Catania.
     In tale ordine di idee, si inserisce il dettato
  dell'articolo 2 del decreto-legge, il quale prevede una serie
  di opere, la cui realizzazione contribuirebbe al risanamento
  delle città interessate, pur se attuata mediante interventi di
  natura ed entità eterogenee.
     Questo provvedimento, peraltro, muove dall'idea che per
  recidere i legami esistenti tra mafia (la legge prende in
  esame la situazione delle zone della Sicilia particolarmente
  colpite dal fenomeno della criminalità organizzata) ed appalti
  pubblici sia necessario espropriare le amministrazioni locali
  delle loro competenze; queste, relativamente alle opere
  indicate nel decreto, sono trasferite alla Presidenza del
  Consiglio che viene autorizzata a provvedere "anche in deroga
  alle vigenti disposizioni, ivi comprese della contabilità
  generale dello Stato e con il limite del rispetto dei princìpi
  generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie" (articolo
  3, comma 2, del citato decreto-legge n.  19 del 1988, come
  modificato dalla legge di conversione).
     Gli interventi per la realizzazione delle opere di cui
  all'articolo 2, richiedono l'impiego di tecnica e
  professionalità gestite in modo unitario ed omogeneo: in tale
  contesto, sintomatica l'attribuzione delle competenze
  trasferite allo Stato non agli organi competenti, quali il
  Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero per le aree
  urbane, ma alla Presidenza del Consiglio priva, per la sua
  natura, di strutture idonee a svolgere compiti di questo
  tipo.
     In considerazione di quanto sopra, il Presidente del
  Consiglio dei ministri ha ritenuto opportuno ricorrere alla
  forma dell'affidamento in concessione di servizi ad un
  soggetto esterno, precisamente ad una società a totale
  partecipazione pubblica, costituitasi  ad hoc  l'8 marzo
  1988: la ITALISPACA spa (del gruppo IRI-ITALSTAT): presidente
  veniva designato l'ex prefetto Riccardo Boccia.
     Tale consorzio nasce nel 1988 in seguito all'intervento
  del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, presso l'allora
  Presidente del Consiglio, Giovanni Goria.  Era stato appena
  ucciso Giuseppe Insalaco, già sindaco del capoluogo siciliano
 
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  e, dopo tale omicidio, una delegazione siciliana composta da
  Orlando, Nicolosi, Rizzo e Di Benedetto, giunse a Palazzo
  Chigi, chiedendo all'onorevole Goria un provvedimento
  straordinario per Palermo, al fine di liberarsi di quello che
  non riuscivano più a gestire.
     Di conseguenza il Presidente del Consiglio emanava un
  decreto, il quale stabiliva che gli appalti a Palermo e a
  Catania sono materia di ordine pubblico, da gestire
  direttamente dalla Presidenza del Consiglio.
     Alla base dell'adozione del sistema di concessione
  amministrativa assume un ruolo preminente la convenzione tra
  la Presidenza del Consiglio e l'ITALISPACA, stipulata l'8
  aprile 1988 ed approvata in pari data con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri; risulta significativo e
  curioso nel contempo, che il concessionario non esistesse
  anteriormente alla predisposizione del decreto ed il suo
  massimo dirigente non avesse alcuna esperienza professionale
  nel campo delle opere pubbliche.
     Si legge, peraltro, nella convenzione che il
  concessionario viene individuato "sulla base di specifiche
  capacità e vocazioni", deve essere dotato "di una qualificata
  struttura organizzativa in grado di garantire il pieno
  coordinamento delle attività occorrenti" e deve altresì essere
  in grado di garantire una "assoluta affidabilità".
     In tale ottica, il vero requisito risultato decisivo al
  fine dell'affidamento in concessione è stato quello della
  "assoluta affidabilità", garantita dalla composizione
  totalmente pubblica dell'azionariato.
     Inoltre, l'organo cui viene attribuita questa competenza è
  liberato da vincoli, pareri, procedure; in questo c'è
  un'evidente contraddizione: l'esclusione dei normali controlli
  e delle ordinarie procedure avrebbe un senso, se l'obiettivo
  fosse quello di rendere più spedita ed efficace la gestione
  amministrativa.
     In questa situazione, invece, l'obiettivo era quello di
  evitare abusi, sicché i controlli potevano semmai essere
  moltiplicati.  Solo in rari casi, infatti, le pressioni mafiose
  portano alla mancata realizzazione dell'opera: è più probabile
  che conducano piuttosto, alla realizzazione di opere inutili o
  allo spreco di denaro che poteva essere risparmiato.
     Da questo momento, comunque, una serie di polemiche
  divampa tra chi si pone a favore della legge e chi la attacca.
  In particolare, in Sicilia, mentre Orlando si manifesta
  sostenitore della legge, Nicolosi ne diviene aperto e severo
  critico in nome della preminenza delle autonomie locali
  siciliane, prima fra tutte la presidenza della regione,
  operante "nel rispetto delle realtà istituzionali e dei loro
  ruoli" (vedi  Capitale sud  19-25 giugno 1990, pag.
  11).
     Con riferimento all'applicazione della legge, a tutt'oggi
  è da rilevare che l'assegnazione ad ITALISPACA della gestione
  di un consistente ammontare di miliardi, secondo le
  disposizioni del "decreto Sicilia", non ha contribuito a
  risolvere problemi di efficienza e di trasparenza
  nell'esecuzione degli interventi pubblici.
     In tale contesto, la "filosofia dell'emergenza" trova in
  questo provvedimento un'espressione esemplare; innanzitutto
  viene sovvertito l'ordine costituzionale delle competenze, e
  tutto ciò avviene in forma almeno discutibile, cioè con
  riferimento a fattispecie individuate in concreto; pertanto,
  la società poteva progettare e curare la realizzazione di
  nuove opere, stabilirne i prezzi, effettuarne il collaudo,
  sotto l'alibi di una precisa "trasparenza" (vedi "atto
  d'accusa" di Rosario Leone, presidente dell'Ordine degli
  architetti, in  La Sicilia  del 25 luglio 1990), mentre la
  spartizione era organizzata a livello superiore (si veda
  l'intervento di Maurizio Pellegrino, segretario della CGIL, in
  La Sicilia  del 26 luglio 1990).
     D'altra parte, a seguito della pubblicazione del bando di
  prequalificazione per le imprese o consorzi di imprese che
  avrebbero dovuto ralizzare le opere, insorgeva contro la legge
  il CRIES (Collegio regionale delle imprese edili siciliane),
  che nella persona del presidente Francesco Cilibrasi, e con
  l'assistenza dell'avvocato Andrea Scuderi, proponeva
  impugnazione, dinanzi al TAR, del decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri di approvazione della convenzione con
 
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  ITALISPACA; in data 24 agosto 1989 il Collegio inoltrò, poi,
  ricorso alla commissione della CEE, per violazione delle norme
  comunitarie in materia di libera concorrenza.
     Dal punto di vista dell'efficienza, si ritiene che nel
  perseguire le finalità pubbliche attribuite dall'ente di
  gestione, tale società a partecipazione statale doveva operare
  "secondo criteri di economicità" (articolo 3 della legge 22
  dicembre 1956, n.  1589), cioè con efficienza, con
  l'adeguatezza dei mezzi ai fini da perseguire: le finalità
  pubbliche, infatti, vengono a divergere dal raggiungimento di
  profitti che deriverebbero da una condotta sul mercato libera
  da scopi ulteriori e diversi.
     Non dovrebbe pertanto essere ammissibile che la gestione
  di una impresa a partecipazione statale risulti inefficiente -
  e quindi antieconomica - mascherando dietro il velo di oneri
  addizionali derivanti dal perseguimento di finalità sociali,
  difficoltà finanziarie o, ancor peggio, passività, dovute ad
  una cattiva gestione.
     E' curioso, peraltro, che ciò sia avvenuto mentre si
  afferma una nuova "filosofia" dell'impresa pubblica, che
  dovrebbe abbandonare ogni caratterizzazione extra-economica,
  se non addirittura ogni caratterizzazione pubblicistica, quale
  quella di strumento di politica economica.
     In nome dell'emergenza si fa, dunque, dell'impresa
  pubblica il garante di una correttezza amministrativa che le
  strutture locali, regionali e ministeriali, non sarebbero in
  grado di garantire.
     Strettamente connesso al tema dell'economicità di gestione
  è quello del finanziamento, ove l'impegno di spesa per la
  realizzazione degli interventi oggetto di concessione
  amministrativa viene a gravare "sul fondo di cui alla
  contabilità speciale costituenda ai sensi dell'articolo 4,
  comma 1, del decreto-legge 1^ febbraio 1988, n.  19,
  convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 1988, n.
  99" (articolo 4 della convenzione tra Presidenza del Consiglio
  e ITALISPACA); di conseguenza, a questa società sono stati
  affidati ampi poteri: così, dovendo realizzare opere urgenti e
  necessarie, ha utilizzato tutti i mezzi disponibili, anche
  quelli che la regione erogava con una diversa destinazione.
     In tale contesto, una critica mossa all'ex sindaco di
  Catania, Bianco, da parte del presidente di ITALISPACA,
  riguarda l'affidamento di progetti di nuove opere nonché di
  appalti per opere rientranti nelle competenze della società in
  questione, senza provvedere a trasferire i fondi nella
  contabilità speciale (confrontare  Capitale Sud  19-25
  giugno 1990, pag. 11);  Bianco, dal canto suo, "precisa" che,
  seppure vi sono state gare d'appalto bandite in proprio per
  opere destinate al risanamento di zone caratterizzanti uno
  degli obiettivi indicati dalla legge in oggetto, il loro
  progetto ed il relativo finanziamento sarebbero avvenuti in
  virtù di un'intesa raggiunta con l'allora presidente del
  Consiglio, Ciriaco De Mita e, come tali, sarebbero rimasti al
  di fuori della normativa richiamata.
     Recentemente, tornando a parlare degli appalti di Palermo,
  si sono nuovamente accese le polemiche (in realtà mai
  totalmente sopite): in data 22 giugno 1990, la Commissione
  antimafia ha proceduto ad un'audizione del presidente della
  regione Sicilia, onorevole Rino Nicolosi il quale, in questo
  clima di severa critica, ha modificato la posizione originaria
  (manifestata al momento dell'approvazione della legge n.  99)
  ed ha proposto la creazione di un'autorità centralizzata, in
  quanto il maggior problema dei comuni siciliani riguarda la
  cattiva gestione dei servizi sul territorio, nella cui fase si
  realizza il vero sottosviluppo.
     D'altra parte il decentramento, secondo l'opinione di
  Nicolosi, ha determinato una vera e propria illusione poiché
  la diffusione e l'ampliamento della gestione della spesa
  pubblica non vuol dire di per sé applicazione di regole di
  garanzia e rafforzamento della Pubblica amministrazione: si
  rinviene, così, l'opportunità di controlli centrali sugli
  appalti.
     Una tale  authority  potrebbe essere in sintonia con
  quanto previsto dal decreto-legge n.  19, che ha condotto alla
  costituzione di ITALISPACA, contro il quale, comunque,
  Nicolosi conferma testualmente l'accusa di
  incostituzionalità.
 
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     La questione attuale, in sostanza, riguarderebbe
  soprattutto le modalità di finanziamento e la gestione delle
  attività dal momento in cui vengono affidate, non tanto le
  procedure di appalto, che sono esperite con modalità
  formalmente rigorose; tuttavia, il rispetto formale delle
  procedure non vuol dire necessariamente garanzia del venir
  meno di diverse pressioni.
     In risposta alla polemica del presidente Boccia ed alla
  contraddittoria posizione dell'onorevole Nicolosi, l'ex
  sindaco di Catania Bianco sostiene che, in tal modo,
  verrebbero, comunque, potenziate le centrali mafiose.
     Nella convenzione tra Presidenza del Consiglio ed
  ITALISPACA, un punto nodale è costituito dall'articolo 7,
  relativo all'esecuzione degli interventi.
     ITALISPACA, priva di una struttura operativa propria,
  esegue le opere affidandole, mediante una gara d'appalto, a
  consorzi o ad associazioni fra imprese, aventi sede legale
  nella provincia interessata o, comunque, nella regione
  siciliana, dando ad esse una quota di partecipazione, per
  l'esecuzione dell'opera, rispettivamente del 20 e del 30 per
  cento.
     Nelle clausole del contratto di appalto, dovrà figurare
  l'impegno dell'appaltatore ad utilizzare fornitori siciliani,
  accanto al divieto del subappalto: questo meccanismo di
  protezione delle imprese locali, che costituisce evidentemente
  la contropartita dell'avvenuta spoliazione delle competenze
  degli enti locali, risulta assai dubbio sotto il profilo della
  compatibilità con la normativa comunitaria (pur richiamata
  nell'articolo 3 del decreto-legge, come modificato dalla legge
  di conversione); a tal riguardo, nel gennaio 1990 la
  Commissione CEE ha iniziato, infatti, un procedimento a carico
  della legge 28 marzo 1988, n.  99, per violazione delle norme
  sulla concorrenza.
     Una riserva di tal genere non è comunque sufficiente per
  le imprese locali, penalizzate senz'altro dalla logica
  centralizzatrice (a vantaggio delle grandi aziende del Nord)
  che si è determinata proprio firmando una convenzione
  esclusiva con società a partecipazione statale (confrontare in
  Capitale Sud,  26 giugno-2 luglio 1990, intervista ad
  Enzo Bianco, ex sindaco di Catania).
     A Palermo, per altro, secondo un esposto dell'ordine degli
  architetti di questa città, il primo gruppo di opere assegnate
  nel novembre 1989 non è iniziato; a Catania sono stati
  appaltati solo lavori per fognature per circa 25 miliardi, con
  interventi dell'ITALISPACA su progetti preesistenti.  Tali
  opere sono state realizzate ignorando totalmente gli uffici
  comunali e trascurando la collaborazione con i professionisti
  locali.
     La scarsa celerità con cui si è proceduto a dar corso
  all'appalto di ulteriori opere ha vanificato i presupposti di
  "straordinaria urgenza" che sono alla base della convenzione
  con ITALISPACA; tali attività compiute alla luce di una
  pretesa "trasparenza", hanno dunque sottratto lavoro ai
  professionisti ed hanno determinato l'esodo verso il Nord di
  grandi imprese costruttrici locali, con conseguenze negative
  per l'occupazione (vedi  La Sicilia  25 luglio 1990).
     Si torna, quindi, alla constatazione che l'unica garanzia
  offerta dal nuovo sistema risiederebbe nella maggiore
  affidabilità della società a partecipazione statale, pur in un
  regime privatistico privo di particolari controlli, rispetto
  all'ente locale, operante in un regime pubblicistico soggetto
  a vincoli e controlli di ogni genere, a cui l'ITALISPACA non
  ha fatto riferimento.
     A questo punto, si può ritenere che l'ITALISPACA è stata,
  comunque, un fallimento: si è indebolito il potere degli enti
  locali, accentrando nelle mani di pochi troppo potere (vedi
  intervento di Giuseppe Lo Bianco, segretario camerale della
  UIL, in  La Sicilia  del 26 luglio 1990) e, dunque, un
  grave errore commesso dalla ITALISPACA si può considerare sia
  stato quello di non aver cercato il sostegno di realtà
  istituzionali ed ordini professonali locali (si veda commento
  dell'ingegner Gaetano d'Emilio, ex amministratore comunale in
  La Sicilia  del 26 luglio 1990).
     Dovendo riformare il sistema si osserva:
         a)  che la Presidenza del Consiglio non può
  prescindere dal meccanismo della concessione, così come il
 
                               Pag. 7
 
  concessionario non può prescindere dal sistema degli appalti,
  non essendo in grado di operare in prima persona;
         b)  che volendo trasferire allo Stato la competenza
  relativa a queste opere, l'unica alternativa alla Presidenza
  del Consiglio sarebbe costituita dal Ministero dei lavori
  pubblici;
         c)  che l'unica alternativa alla "invenzione" della
  concessionaria sarebbe l'azione diretta dell'amministrazione,
  in regime di diritto pubblico;
         d)  che, rimanendo nel quadro della legge e della
  concessione, l'unica innovazione rilevante potrebbe essere
  costituita dalla soppressione delle clausole di protezione per
  gli imprenditori locali.
     Le soluzioni potrebbero quindi risultare:
       1) l'abrogazione pura e semplice del decreto-legge 1^
  febbraio 1988, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 marzo 1988, n.  99, con particolare riferimento agli
  articoli 2, 3 e 4 - e tale si ritiene sia il rimedio
  maggiormente rispondente ai criteri di osservanza delle
  disposizioni costituzionali e delle altre norme di legge;
       2) in via subordinata, la sostituzione del Ministero dei
  lavori pubblici alla Presidenza del Consiglio, unitamente alla
  soppressione del comma 2 dell'articolo 3, che prevede la
  realizzazione delle opere in deroga alla legislazione
  vigente;
       3) in via ulteriormente subordinata, l'introduzione di
  una disposizione (che potrebbe essere sostitutiva del citato
  comma 2 dell'articolo 3) intesa a stabilire dei princìpi in
  ordine alla realizzazione delle opere, sia pure sostitutivi di
  quelli vigenti per la generalità delle opere pubbliche,
  interamente o parzialmente diversi da quelli risultanti dalla
  convenzione tra Presidenza del Consiglio ed ITALISPACA.
     Con il disegno di legge che presentiamo optiamo a favore
  della prima soluzione per una esigenza di massima
  limpidità.
     In Sicilia, così come ormai in tutto il Paese, è ormai
  indispensabile rilanciare la presenza dello Stato nelle sue
  diverse articolazioni con una immagine di pulizia assoluta e
  di capacità di realizzazione delle opere pubbliche realmente
  utili alla collettività rompendo il meccanismo perverso di
  intrecci tra politica e affari.
     Un piano di straordinaria normalità nel rispetto delle
  leggi e del diritto: solo con questo modello alternativo si
  può pensare di sconfiggere la presenza delle organizzazioni
  criminali e restituire un ruolo alle forze politiche che si
  pongono al servizio dei bisogni della gente e dei suoi bisogni
  di vita e di qualità della vita".
     Ancora oggi, a distanza di tempo, quanto scritto nella
  relazione qui riportata mantiene validità: è per tale ragione
  che si sottopone ancora una volta all'attenzione del
  Parlamento questo testo inteso ad abrogare il decreto-legge n.
   19 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
  99 del 1988.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-171 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0171 TOTPAG=0008 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0007 RIGFIN=054 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=017100 00 FASCIDC=13DDL0171 SORTNAV=0017100 000 00000 ZZDDLC171 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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