| Onorevoli Colleghi! - 1. Giacomo Leopardi è uno dei più
grandi poeti mondiali; in una relazione parlamentare ogni
descrizione del suo ruolo nella cultura occidentale del
millennio rischia di essere parziale o scontata.
Tutelare e valorizzare la "risorsa Leopardi" non può che
essere una finalità prioritaria delle istituzioni pubbliche
del nostro Paese.
Obiettivo della presente proposta di legge è
razionalizzare e potenziare le disposizioni legislative e le
iniziative culturali stabilite a partire dal 1898 (primo
centenario della nascita), per avere il prima possibile un
quadro organico e ordinato (alla vigilia del secondo
centenario della nascita) a favore della conoscenza di
Leopardi.
A tale scopo si individua un nuovo "strumento", il parco
culturale, da istituire (magari anche come esperimento per
altri "territori" analoghi) come forma di tutela e
valorizzazione delle risorse culturali e di recupero del
patrimonio artistico nazionale.
2. Con l'espressione "parco culturale" si intende indicare
un luogo, un ambiente, un paesaggio particolarmente legati ad
una personalità, ad un tema, ad una tradizione o ad un'opera
culturale che li abbia caratterizzati nel tempo e ne abbia
influenzato la percezione, con l'effetto di un originale
rapporto fra attività umane, memoria storica, collocazione
geografica e di un connubio fra natura sociale, ispirazione
artistica e fortuna letteraria. Un progetto "parchi letterari"
ha del resto già ottenuto il patrocinio dell'UNESCO e uno
studio di fattibilità del CENSIS. Vi sono positive esperienze
della regione Toscana e della Fondazione Nievo.
Il parco culturale riguarda l'insieme delle risorse
ambientali e culturali che caratterizzano
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il determinato rapporto fra personaggio ed area.
Il parco culturale leopardiano ruota, ovviamente, intorno
al piccolo centro di Recanati, in provincia di Macerata, e si
allarga progressivamente, tramite i "luoghi leopardiani"
fisici, biografici e letterari, a molte grandi città e
all'intera Italia.
Con il parco culturale si può sperimentare, in tempi
ristretti e con fondi straordinari, un itinerario integrato
storico, culturale, ambientale e sociale, utilizzando anche
studi e proposte già predisposti dalle amministrazioni
comunali e provinciali.
Lo strumento "ente-parco", ripreso dall'importante
legge-quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n.
394), può garantire coordinamento e rapidità delle decisioni
democratiche, selezione di prioritari austeri progetti, nuovi
rapporti tra risorse naturali e culturali ("vincoli" di
memoria di una comunità) e promozione sociale e turistica
("incentivo" ad uno sviluppo sostenibile, caratterizzato anche
da beni immateriali).
L'istituzione di tale strumento è particolarmente urgente
in vista del 1998, bicentenario della nascita di Leopardi,
evitando "leggine" tardive e puramente celebrative.
3. Il "borgo" di Recanati si preparò alle celebrazioni del
1898 oltre venticinque anni prima, decidendo di costruire, in
onore di Leopardi, una grande residenza municipale per la
quale impegnò gran parte delle sue risorse finanziarie quasi
per altri cinquanta anni. L'Aula Magna leopardiana fu
inaugurata il 29 giugno 1898 con il discorso di Giosuè
Carducci, mentre venne scoperto un busto del Monteverde
(l'originale è al Senato) e Pietro Mascagni componeva una
sinfonia leopardiana. Una legge italiana dichiarava monumento
nazionale la tomba del poeta a Napoli e molte altre iniziative
furono intraprese a livello anche internazionale.
Per il prossimo 1998 già la regione Marche il 30 aprile
1996 ha approvato una legge per le celebrazioni, in
collaborazione con i progetti di altre istituzioni, dal comune
di Recanati alla provincia di Macerata, dal Centro studi
leopardiani (istituito nel 1937 e impegnato in un'efficace
opera culturale) alla Giunta nazionale leopardiana (istituita
nel 1992 e finalizzata all'attuazione dell'importante progetto
della legge n. 56 del 1992 "Giacomo Leopardi nel mondo"). Ora
deve muoversi lo Stato italiano e va approntato uno strumento
unitario, cogliendo l'occasione per razionalizzare tutte le
disposizioni normative e le iniziative che riguardano
Leopardi, coordinando e integrando gli apporti degli enti e
delle istituzioni già impegnati.
L'intervento statale può attivare ulteriori canali
pubblici (comunitari ad esempio, con i programmi Life,
Interreg., Resider, Recite e fondi FEOGA, FESR, eccetera) e
risorse private.
4. La proposta di legge si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 istituisce il parco culturale leopardiano, ne
definisce le finalità, le competenze e le scadenze.
L'articolo 2 individua gli organi dell'Ente-parco,
riprendendo e adeguando l'impostazione della legge sulle aree
protette.
Gli articoli 3 e 4 richiamano i necessari compiti
culturali e scientifici connessi al parco. Inoltre si adegua
la normativa al mutato quadro istituzionale dopo la nascita
delle regioni.
L'articolo 5 prevede impegni di spesa (più alti nel
triennio preparatorio del bicentenario) indispensabili al
funzionamento "minimo" del Parco e integrabili con ulteriori
sostegni privati e pubblici.
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