| 1. E' istituito l'Ente parco culturale leopardiano, con le
seguenti finalità:
a) tutelare, recuperare e valorizzare i complessi
culturali, letterari, artistici, architettonici, bibliografici
e archivistici, le preesistenze storico-ambientali e il
contesto paesaggistico collegati alla figura e all'opera di
Giacomo Leopardi;
b) migliorare e diffondere le conoscenze dei
luoghi leopardiani attraverso esposizioni, ricerche,
pubblicazioni e ogni altro strumento utile a tale scopo ed a
garantire una fruizione integrata della conoscenza di Leopardi
e del suo tempo nelle sedi scolastiche, educative e
culturali;
c) acquisire, apprestare e gestire le attrezzature
sociali e culturali;
d) valorizzare la produzione poetica;
e) acquisire, apprestare e gestire qualunque altro
complesso o intervento utile al migliore funzionamento del
Parco.
2. Ai fini della presente legge, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Parco esamina lo stato di attuazione delle
iniziative previste dalla legge 20 gennaio 1992, n. 56, ed
approva un programma nazionale di iniziative scientifiche,
culturali ed educative, da attuare nel periodo dal 1997 al
2000, per il bicentenario della nascita di Giacomo
Leopardi.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Parco approva il
piano di iniziative e interventi dell'anno successivo per
l'adempimento delle finalità di cui al comma 1.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Parco presenta al
Ministro per i beni culturali
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e ambientali una relazione contenente il rendiconto della
gestione relativa ai fondi di cui all'articolo 5.
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