| 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per gli anni 1996-1998
e di lire 2 miliardi per gli anni successivi fino al 2006. Al
relativo onere si provvede, per il triennio 1996-1998,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministro del tesoro.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si fa altresì fronte con proventi della vendita ad enti,
associazioni e privati, italiani e stranieri, ai sensi della
legge 18 marzo 1968, n. 309, delle monete di serie speciale
celebrative del II centenario della nascita di Giacomo
Leopardi che saranno emesse negli anni 1996-1998, al netto
delle spese di produzione e di quelle conseguenti
all'accensione del relativo debito patrimoniale.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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