| Onorevoli Deputati! - La legge 23 dicembre 1994, n.725,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)", nella
tabella B, sotto la voce Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali prevede un accantonamento di lire 1.675
miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.650 miliardi per ciascuno
degli esercizi 1996 e 1997.
Al fine di evitare una interruzione nell'attuazione degli
interventi programmati in agricoltura, con decreto-legge 23
dicembre 1994, n.727, fu disposta l'utilizzazione di una
quota, pari a 800 miliardi, del citato stanziamento di lire
1.675 miliardi previsto per l'anno 1995. Detto decreto è stato
poi convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
1995, n.46.
Successivamente, per l'utilizzazione del restante importo
di lire 875 miliardi per l'anno 1995, nonché per gli
stanziamenti previsti per il 1996 e per il 1997 e per
l'ulteriore importo di lire 1.700 miliardi
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per il 1998 e di lire 1.700 miliardi per il 1999, il
Consiglio dei ministri, in data 18 maggio 1995, ha
approvato un apposito disegno di legge (atto Camera
n.2600).
Detto disegno di legge, discusso congiuntamente ad altri
presentati da diversi gruppi parlamentari, è stato approvato
in un testo unificato dalla Commissione XIII (Agricoltura) in
data 28 settembre 1995. Detto testo (v. atto Camera
n.2263-2435-2600-2630-A) è attualmente all'esame
dell'Assemblea della Camera dei deputati.
Nella considerazione che i tempi necessari per la sua
definitiva approvazione non avrebbero permesso di apportare le
necessarie variazioni di bilancio in tempo utile prima della
fine dell'esercizio finanziario in corso, con rischio di
perdere la possibilità di utilizzare lo stanziamento in
questione, di concerto con il Comitato permanente di cui alla
legge 4 dicembre 1993, n.491, si è ritenuto necessario
procedere alla utilizzazione dello stanziamento di lire 875
miliardi residuo per l'anno 1995, attraverso l'emanazione di
un provvedimento urgente. A tale necessità si è fatto fronte,
da ultimo, con il decreto-legge 19 gennaio 1996, n.26,
decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali e
reiterato con il presente decreto-legge. Ciò per permettere
alle regioni ed al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali di poter far fronte a spese che nel
frattempo sono maturate per attività che sono state realizzate
o sono in corso di realizzazione.
Per quanto riguarda l'Amministrazione centrale si fa
riferimento alle spese per le attività legate alle
informazioni in agricoltura (Sistema informativo agricolo
nazionale - SIAN; ricerche di mercato), a miglioramento
genetico, ricerca e sperimentazione, eccetera.
Con il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge si
dispone pertanto un aumento di lire 875 miliardi dello
stanziamento previsto dal citato decreto-legge n.727 del 1994,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.46 del 1995.
Con il comma 2 si stabilisce che il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni e le
province autonome dovranno riferire sulle proprie attività
redigendo un'apposita relazione al Parlamento, nella quale
dovrà essere descritto il grado di utilizzazione delle risorse
finanziarie rese complessivamente disponibili dal
decreto-legge n.727 del 1994, come rifinanziate con il
presente decreto, ovvero l'intero complesso di lire 1.675
miliardi.
Detto meccanismo si inserisce nel quadro di quanto
stabilito dal citato disegno di legge approvato dalla
Commissione Agricoltura della Camera dei deputati al fine di
salvaguardare il processo di programmazione (a partire dal
1997, attribuzione del 40 per cento delle risorse finanziarie
in base al grado di utilizzazione dei fondi attribuiti per gli
anni 1995 e 1996).
Con il comma 3 si dispone la copertura finanziaria
mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995
e con il comma 4 si autorizza il Ministro del tesoro ad
apportare le dovute variazioni di bilancio.
Il più volte citato disegno di legge approvato il 28
settembre 1995 in un testo unificato dalla Commissione
Agricoltura della Camera dei deputati, concernente la nuova
programmazione pluriennale di spese in agricoltura,
all'articolo 17 contiene una modifica legislativa
dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n.185,
sulla nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.
Detta modifica consentirà alle aziende agricole di
accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà
nazionale anche per i danni prodotti da eventi calamitosi
eccezionali a carico di colture ammissibili all'assicurazione
agevolata ma che per scelte operative ed economiche
dell'azienda non siano state materialmente assicurate.
In proposito occorre premettere che con l'entrata in
vigore della legge n.185 del 1992, si attendeva un massiccio
ricorso all'assicurazione agevolata che gode, peraltro, di un
contributo dello Stato del 50 per cento, elevabile al 65 per
cento nelle zone ad alto rischio climatico.
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A distanza di tre anni dall'approvazione della suddetta
legge si deve però constatare che i valori assicurati,
rispetto al periodo precedente, sono restati sostanzialmente
stabili e non si è quindi verificato l'atteso incremento.
Tutto ciò è da ricercare nei costi che sono stati mantenuti
dalle imprese assicuratrici troppo elevati, cosicché le
aziende agricole, nonostante il concorso dello Stato nel
pagamento del premio, non sempre hanno trovato conveniente
stipulare polizze assicurative a garanzia del proprio
reddito.
Si è venuta a determinare quindi una situazione difficile
per le aziende che per effetto dei costi assicurativi alti non
hanno assicurato il proprio prodotto e quindi in presenza di
danno da eventi calamitosi eccezionali si trovano prive di
qualsiasi aiuto.
Queste difficoltà si sono ulteriormente accentuate nella
scorsa estate che è stata particolarmente piovosa, con danni
spesso disastrosi sulle colture in atto, in vaste aree del
territorio nazionale.
Per venire incontro alle aziende prive di copertura
assicurativa, a partire dagli eventi calamitosi dell'anno
1995, e consentire l'accesso agli interventi compensativi del
Fondo di solidarietà nazionale, si rende necessaria ed urgente
l'adozione della norma di cui all'articolo 2 del
decreto-legge, con la quale si consente alle aziende di
accedere agli interventi compensativi del Fondo anche per i
danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di
colture ammissibili all'assicurazione agevolata che non siano
state di fatto assicurate.
Il comma 2 dell'articolo prevede che la riduzione della
limitazione percentuale di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge n.185 si intende riferita soltanto alle aziende agricole
danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994. Tale
interpretazione trova già pratica attuazione nell'applicazione
delle disposizioni della legge.
Il comma 3 dispone che per i danni alle produzioni
ammissibili all'assicurazione agevolata ai sensi della
medesima legge n.185, i contributi e le altre agevolazioni
economiche previste dall'articolo 3 della stessa legge, così
come modificata dall'articolo, sono ridotti di una quota pari
al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie,
singole e associate, avrebbero corrisposto per la stipula di
polizze di assicurazione delle produzioni medesime. In tal
modo si intende responsabilizzare le aziende agricole che non
fanno ricorso alla copertura assicurativa, peraltro assistita
dal contributo pubblico nella misura del 50 per cento sul
premio.
Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel
1995, il comma 4 prevede che il termine di sessanta giorni
previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n.185 del 1992,
termine entro cui le regioni deliberano la proposta di
declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso,
decorre dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto.
Il comma 5 dispone che le norme di cui alla legge n.185
del 1992 possono essere recepite negli statuti dei consorzi di
difesa previsti dall'articolo 10 della medesima legge con le
modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria.
La nuova formulazione dell'articolo 2 tiene conto delle
modifiche introdotte dal Senato della Repubblica in sede di
approvazione del disegno di legge di conversione del
decreto-legge n.26 del 1996.
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