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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


302
DDL0016-0002
Progetto di legge Camera n. 16 - testo presentato - (DDL13-16)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C16. TESTIPDL
...C16.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC16 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - La legge 23 dicembre 1994, n.725,
  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
  pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)", nella
  tabella B, sotto la voce Ministero delle risorse agricole,
  alimentari e forestali prevede un accantonamento di lire 1.675
  miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.650 miliardi per ciascuno
  degli esercizi 1996 e 1997.
     Al fine di evitare una interruzione nell'attuazione degli
  interventi programmati in agricoltura, con decreto-legge 23
  dicembre 1994, n.727, fu disposta l'utilizzazione di una
  quota, pari a 800 miliardi, del citato stanziamento di lire
  1.675 miliardi previsto per l'anno 1995.  Detto decreto è stato
  poi convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
  1995, n.46.
     Successivamente, per l'utilizzazione del restante importo
  di lire 875 miliardi per l'anno 1995, nonché per gli
  stanziamenti previsti per il 1996 e per il 1997 e per
  l'ulteriore importo di lire 1.700 miliardi
 
                               Pag. 2
 
  per il 1998 e di lire 1.700 miliardi per il 1999, il
  Consiglio dei ministri, in data 18 maggio 1995, ha
  approvato un apposito disegno di legge (atto Camera
  n.2600).
     Detto disegno di legge, discusso congiuntamente ad altri
  presentati da diversi gruppi parlamentari, è stato approvato
  in un testo unificato dalla Commissione XIII (Agricoltura) in
  data 28 settembre 1995.  Detto testo (v. atto Camera
  n.2263-2435-2600-2630-A) è attualmente all'esame
  dell'Assemblea della Camera dei deputati.
     Nella considerazione che i tempi necessari per la sua
  definitiva approvazione non avrebbero permesso di apportare le
  necessarie variazioni di bilancio in tempo utile prima della
  fine dell'esercizio finanziario in corso, con rischio di
  perdere la possibilità di utilizzare lo stanziamento in
  questione, di concerto con il Comitato permanente di cui alla
  legge 4 dicembre 1993, n.491, si è ritenuto necessario
  procedere alla utilizzazione dello stanziamento di lire 875
  miliardi residuo per l'anno 1995, attraverso l'emanazione di
  un provvedimento urgente.  A tale necessità si è fatto fronte,
  da ultimo, con il decreto-legge 19 gennaio 1996, n.26,
  decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali e
  reiterato con il presente decreto-legge.  Ciò per permettere
  alle regioni ed al Ministero delle risorse agricole,
  alimentari e forestali di poter far fronte a spese che nel
  frattempo sono maturate per attività che sono state realizzate
  o sono in corso di realizzazione.
     Per quanto riguarda l'Amministrazione centrale si fa
  riferimento alle spese per le attività legate alle
  informazioni in agricoltura (Sistema informativo agricolo
  nazionale - SIAN; ricerche di mercato), a miglioramento
  genetico, ricerca e sperimentazione, eccetera.
     Con il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge si
  dispone pertanto un aumento di lire 875 miliardi dello
  stanziamento previsto dal citato decreto-legge n.727 del 1994,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n.46 del 1995.
     Con il comma 2 si stabilisce che il Ministero delle
  risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni e le
  province autonome dovranno riferire sulle proprie attività
  redigendo un'apposita relazione al Parlamento, nella quale
  dovrà essere descritto il grado di utilizzazione delle risorse
  finanziarie rese complessivamente disponibili dal
  decreto-legge n.727 del 1994, come rifinanziate con il
  presente decreto, ovvero l'intero complesso di lire 1.675
  miliardi.
     Detto meccanismo si inserisce nel quadro di quanto
  stabilito dal citato disegno di legge approvato dalla
  Commissione Agricoltura della Camera dei deputati al fine di
  salvaguardare il processo di programmazione (a partire dal
  1997, attribuzione del 40 per cento delle risorse finanziarie
  in base al grado di utilizzazione dei fondi attribuiti per gli
  anni 1995 e 1996).
     Con il comma 3 si dispone la copertura finanziaria
  mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001
  dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995
  e con il comma 4 si autorizza il Ministro del tesoro ad
  apportare le dovute variazioni di bilancio.
     Il più volte citato disegno di legge approvato il 28
  settembre 1995 in un testo unificato dalla Commissione
  Agricoltura della Camera dei deputati, concernente la nuova
  programmazione pluriennale di spese in agricoltura,
  all'articolo 17 contiene una modifica legislativa
  dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n.185,
  sulla nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.
     Detta modifica consentirà alle aziende agricole di
  accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà
  nazionale anche per i danni prodotti da eventi calamitosi
  eccezionali a carico di colture ammissibili all'assicurazione
  agevolata ma che per scelte operative ed economiche
  dell'azienda non siano state materialmente assicurate.
     In proposito occorre premettere che con l'entrata in
  vigore della legge n.185 del 1992, si attendeva un massiccio
  ricorso all'assicurazione agevolata che gode, peraltro, di un
  contributo dello Stato del 50 per cento, elevabile al 65 per
  cento nelle zone ad alto rischio climatico.
 
                               Pag. 3
 
     A distanza di tre anni dall'approvazione della suddetta
  legge si deve però constatare che i valori assicurati,
  rispetto al periodo precedente, sono restati sostanzialmente
  stabili e non si è quindi verificato l'atteso incremento.
  Tutto ciò è da ricercare nei costi che sono stati mantenuti
  dalle imprese assicuratrici troppo elevati, cosicché le
  aziende agricole, nonostante il concorso dello Stato nel
  pagamento del premio, non sempre hanno trovato conveniente
  stipulare polizze assicurative a garanzia del proprio
  reddito.
     Si è venuta a determinare quindi una situazione difficile
  per le aziende che per effetto dei costi assicurativi alti non
  hanno assicurato il proprio prodotto e quindi in presenza di
  danno da eventi calamitosi eccezionali si trovano prive di
  qualsiasi aiuto.
     Queste difficoltà si sono ulteriormente accentuate nella
  scorsa estate che è stata particolarmente piovosa, con danni
  spesso disastrosi sulle colture in atto, in vaste aree del
  territorio nazionale.
     Per venire incontro alle aziende prive di copertura
  assicurativa, a partire dagli eventi calamitosi dell'anno
  1995, e consentire l'accesso agli interventi compensativi del
  Fondo di solidarietà nazionale, si rende necessaria ed urgente
  l'adozione della norma di cui all'articolo 2 del
  decreto-legge, con la quale si consente alle aziende di
  accedere agli interventi compensativi del Fondo anche per i
  danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di
  colture ammissibili all'assicurazione agevolata che non siano
  state di fatto assicurate.
     Il comma 2 dell'articolo prevede che la riduzione della
  limitazione percentuale di cui all'articolo 3, comma 1, della
  legge n.185 si intende riferita soltanto alle aziende agricole
  danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.  Tale
  interpretazione trova già pratica attuazione nell'applicazione
  delle disposizioni della legge.
     Il comma 3 dispone che per i danni alle produzioni
  ammissibili all'assicurazione agevolata ai sensi della
  medesima legge n.185, i contributi e le altre agevolazioni
  economiche previste dall'articolo 3 della stessa legge, così
  come modificata dall'articolo, sono ridotti di una quota pari
  al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie,
  singole e associate, avrebbero corrisposto per la stipula di
  polizze di assicurazione delle produzioni medesime.  In tal
  modo si intende responsabilizzare le aziende agricole che non
  fanno ricorso alla copertura assicurativa, peraltro assistita
  dal contributo pubblico nella misura del 50 per cento sul
  premio.
     Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel
  1995, il comma 4 prevede che il termine di sessanta giorni
  previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n.185 del 1992,
  termine entro cui le regioni deliberano la proposta di
  declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso,
  decorre dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del decreto.
     Il comma 5 dispone che le norme di cui alla legge n.185
  del 1992 possono essere recepite negli statuti dei consorzi di
  difesa previsti dall'articolo 10 della medesima legge con le
  modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
  dell'assemblea ordinaria.
     La nuova formulazione dell'articolo 2 tiene conto delle
  modifiche introdotte dal Senato della Repubblica in sede di
  approvazione del disegno di legge di conversione del
  decreto-legge n.26 del 1996.
 
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