| Articolo 1.
Lo stanziamento di lire 875 miliardi, secondo quanto
stabilito dall'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre
1993, n.491, sarà assegnato alle regioni per non meno dell'80
per cento dell'importo con i parametri di cui alla delibera
CIPE del 10 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.162 del 13 luglio 1995, attuativa del
decreto-legge 23 dicembre 1994, n.727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n.46, e per il 20
per cento dell'importo alle attività previste dalla predetta
legge n.491 del 1993, d'intesa con il Comitato permanente di
cui alla medesima legge.
Articolo 2.
Le spese previste afferiscono alle disponibilità annuali
del Fondo di solidarietà nazionale.
| |