Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3039
DDL0173-0034
Progetto di legge Camera n. 173 - testo presentato - (DDL13-173)
(suddiviso in 158 Unità Documento)
Unità Documento n.34 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C173. TESTIPDL
...C173.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 24.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC173 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Criteri per la programmazione
                      degli interventi).
     1.  Le regioni devono stabilire, nell'ambito dei piani
  di cui all'articolo 23, leforme di coordinamento con gli altri
 
                              Pag. 27
 
  ambiti della programmazione regionale che incidono sulle
  condizioni di vita e sul benessere dei minori e delle loro
  famiglie.  Inoltre devono stabilire:
         a)  la tipologia dei servizi essenziali per l'età
  evolutiva e le famiglie;
         b)  i modelli organizzativi e di funzionamento;
         c)  gli  standard  quantitativi e qualitativi,
  gli obiettivi ed i tempi di raggiungimento;
         d)  le risorse strutturali, professionali ed
  economiche;
         e)  i criteri e le modalità per garantire
  l'integrazione tra i servizi e nelle prestazioni;
         f)  i criteri e le modalità per assicurare il
  coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni
  statali, nonché con gli altri enti pubblici interessati;
         g)  le forme di collaborazione dei servizi
  territoriali con i soggetti di solidarietà sociale a livello
  locale e con le altre risorse della comunità.
     2.  Le regioni e gli enti locali, nel predisporre il piano
  regionale e i piani di zona, hanno cura di:
         a)  favorire la formazione di sistemi locali di
  intervento fondati su un complesso di servizi e di prestazioni
  complementari e flessibili;
         b)  corresponsabilizzare le famiglie e i ragazzi
  nella progettazione, nella gestione e nella verifica dei
  servizi e delle attività;
         c)  riqualificare la spesa ed i servizi secondo le
  prospettive indicate nell'articolo 25;
         d)  attivare risorse che permettano di offrire
  servizi e prestazioni diversificati.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-173 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0173 TOTPAG=0082 TOTDOC=0158 NDOC=0034 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0026 RIGINIZ=032 PAGFIN=0027 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=26 PAGEFIN=27 SORTRES= SORTDDL=017300 00 FASCIDC=13DDL0173 SORTNAV=0017300 000 00000 ZZDDLC173 NDOC0034 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati