| (Piani regionali).
1. Le regioni devono stabilire, nei piani regionali di
cui all'articolo 23, norme affinché gli enti locali
costituiscano comitati per il benessere dell'infanzia,
composti da amministratori e da rappresentanti di
associazioni, e predispongano strutture e servizi per:
a) consentire al ragazzo da una parte di scoprire
e valorizzare le tradizioni locali e i valori culturali
specifici e dall'altra di costruirsi una identità in quanto
soggetto partecipe della comunità mondiale oltre che
nazionale, promuovendo lo scambio ed il confronto tra
differenti realtà culturali, etniche e sociali;
b) consentire al ragazzo il libero accesso, anche
attraverso attività di promozione e di sostegno, a fonti
artistiche e culturali, a centri di esperienza musicale e
teatrale e la possibilità di esprimere e sviluppare le proprie
peculiari capacità, la propria fantasia creatrice e la propria
manualità;
c) consentire al ragazzo la possibilità di
svolgere attività sportiva non competitiva, predisponendo
Pag. 30
strutture e favorendo, per l'esercizio di tale attività, la
presenza di personale con capacità educative;
d) consentire il libero uso del territorio,
facilitando la presenza socievole del bambino in strada e la
fruizione autonoma degli spazi del gioco, formativi e
culturali, sperimentando forme infantili del traffico lento e
non pericoloso e la riduzione di spazi destinati all'uso delle
automobili in ambito urbano, attraverso la demotorizzazione,
prevedendo anche spazi verdi con aree collegate ed attrezzate
per l'incontro dei bambini e delle loro famiglie, garantendo
nel contempo una particolare vigilanza anche di natura
igienico-sanitaria;
e) consentire e facilitare la vita di gruppo dei
ragazzi e degli adolescenti, anche in modo spontaneo,
prevedendo spazi per il gioco comune in zone ad alta intensità
abitativa;
f) consentire e favorire l'associazionismo
giovanile;
g) consentire al ragazzo il sostegno giuridico ed
operativo per un miglior riconoscimento dei propri diritti,
anche attraverso il comitato di cui all'articolo 114.
| |