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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3043
DDL0173-0038
Progetto di legge Camera n. 173 - testo presentato - (DDL13-173)
(suddiviso in 158 Unità Documento)
Unità Documento n.38 (che inizia a pag.29 dello stampato)
...C173. TESTIPDL
...C173.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 27.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC173 ZZ13 ZZPD ZZPR
                      (Piani regionali).
     1.  Le regioni devono stabilire, nei piani regionali di
  cui all'articolo 23, norme affinché gli enti locali
  costituiscano comitati per il benessere dell'infanzia,
  composti da amministratori e da rappresentanti di
  associazioni, e predispongano strutture e servizi per:
         a)  consentire al ragazzo da una parte di scoprire
  e valorizzare le tradizioni locali e i valori culturali
  specifici e dall'altra di costruirsi una identità in quanto
  soggetto partecipe della comunità mondiale oltre che
  nazionale, promuovendo lo scambio ed il confronto tra
  differenti realtà culturali, etniche e sociali;
         b)  consentire al ragazzo il libero accesso, anche
  attraverso attività di promozione e di sostegno, a fonti
  artistiche e culturali, a centri di esperienza musicale e
  teatrale e la possibilità di esprimere e sviluppare le proprie
  peculiari capacità, la propria fantasia creatrice e la propria
  manualità;
         c)  consentire al ragazzo la possibilità di
  svolgere attività sportiva non competitiva, predisponendo
 
                              Pag. 30
 
  strutture e favorendo, per l'esercizio di tale attività, la
  presenza di personale con capacità educative;
         d)  consentire il libero uso del territorio,
  facilitando la presenza socievole del bambino in strada e la
  fruizione autonoma degli spazi del gioco, formativi e
  culturali, sperimentando forme infantili del traffico lento e
  non pericoloso e la riduzione di spazi destinati all'uso delle
  automobili in ambito urbano, attraverso la demotorizzazione,
  prevedendo anche spazi verdi con aree collegate ed attrezzate
  per l'incontro dei bambini e delle loro famiglie, garantendo
  nel contempo una particolare vigilanza anche di natura
  igienico-sanitaria;
         e)  consentire e facilitare la vita di gruppo dei
  ragazzi e degli adolescenti, anche in modo spontaneo,
  prevedendo spazi per il gioco comune in zone ad alta intensità
  abitativa;
         f)  consentire e favorire l'associazionismo
  giovanile;
         g)  consentire al ragazzo il sostegno giuridico ed
  operativo per un miglior riconoscimento dei propri diritti,
  anche attraverso il comitato di cui all'articolo 114.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-173 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0173 TOTPAG=0082 TOTDOC=0158 NDOC=0038 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0029 RIGINIZ=015 PAGFIN=0030 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=29 PAGEFIN=30 SORTRES= SORTDDL=017300 00 FASCIDC=13DDL0173 SORTNAV=0017300 000 00000 ZZDDLC173 NDOC0038 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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