| (Forme di tutela dei diritti).
1. Le leggi regionali devono prevedere forme di
controllo sostitutivo nei casi di inadempienze degli organi
della regione o degli enti locali ai doveri loro imposti per
legge o assunti con convenzioni pubbliche o private. Quando
siano inadempienti organi locali dell'amministrazione statale,
i controlli sostitutivi sono esercitati dal commissario del
Governo o dal prefetto, rispettivamente, nei confronti di
organi statali a livello regionale ovvero a livello
provinciale e comunale.
2. Per gli interventi dei diversi soggetti pubblici
necessari ad assicurare l'effettiva attuazione dei diritti dei
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minori si applicano le disposizioni di cui al capo VIII della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e al capo IV della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Per la tutela dei diritti dei minori di cui alla
presente legge possono intervenire in giudizio e nei
procedimenti amministrativi associazioni legalmente costituite
aventi tale finalità, purché non osti l'espresso rifiuto del
legale rappresentante dei minori o degli stessi interessati
quando abbiano compiuto i quattordici anni.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituito, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, un Comitato per la prevenzione degli
incidenti nell'infanzia, con compiti di ricerca, prevenzione
ed informazione.
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