| (Diritto ad un valido ambiente familiare).
1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il minore ha diritto ad essere
educato in un valido ambiente familiare, possibilmente in
quello della propria famiglia di origine.
2. Lo Stato, in tutte le sue articolazioni, sostiene
con idonee misure le famiglie ed i servizi sociali degli enti
locali predispongono adeguate provvidenze per aiutare, non
soltanto con interventi economici, le famiglie in difficoltà a
risolvere i propri problemi, affinché esse possano svolgere
adeguatamente le proprie funzioni".
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