| ...Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 133, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996.
Rifinanziamento degli interventi programmati in
agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n.727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995,
n.46.
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| 1. Al fine di consentire la completa attuazione degli
interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo
stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23
dicembre 1994, n.727, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 1995, n.46, recante, tra l'altro, norme per
l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, è
aumentato di lire 875 miliardi.
2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con riferimento alle attività di propria competenza,
entro il 30 luglio 1996, redigono apposita relazione al
Parlamento con la quale si descrive il grado di utilizzazione
delle risorse finanziarie rese complessivamente
disponibili.
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3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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