| (Diritti e doveri del genitore
non affidatario).
1. Il terzo comma dell'articolo 155 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
coniugi che provvedono in forma diretta e per capitoli di
spesa al mantenimento in misura proporzionale al proprio
reddito. Il giudice può disporre l'affidamento congiunto dei
figli, prevedendo occasioni di contatto per il genitore non
convivente e di permanenza presso di esso frequenti e
significative. Qualora non si adotti l'affidamento congiunto,
il coniuge cui sono affidati i figli, salvo diversa
disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della
potestà su essi e deve attenersi alle condizioni determinate
dal giudice. Il genitore non affidatario conserva i diritti ed
i doveri inerenti alla responsabilità dei genitori di cui
all'articolo 315, compatibili con il regime di non
affidamento. Il genitore affidatario deve facilitare i
rapporti del figlio con il genitore non affidatario ed i
parenti di esso e non svalutarne figura e ruolo".
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