| (Abuso, trascuratezza o inadeguatezza
della responsabilità genitoriale).
1. L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 332. - (Abuso, trascuratezza o inadeguatezza
della responsabilità genitoriale). - Se si abusa della
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funzione genitoriale, se i doveri di cui all'articolo 315 sono
trascurati o se le condizioni di sviluppo psicofisico del
minore sono compromesse, il giudice interviene a protezione
del minore su domanda di uno dei genitori, dei parenti, del
minore che abbia compiuto quattordici anni, del pubblico
ministero o dei servizi locali per il tramite dell'ufficio di
pubblico tutore.
Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli
seguenti il giudice deve sempre tentare di ottenere l'adesione
dei genitori alla misura prospettata".
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