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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


307
DDL0016-0007
Progetto di legge Camera n. 16 - testo presentato - (DDL13-16)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C16. TESTIPDL
...C16.
...Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996. Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n.727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n.46.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC16 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio
  1992, n.185, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A
  decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono
  esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle
  agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate,
  relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui
  all'articolo 9, comma 2".
      2.  La riduzione della limitazione percentuale di cui
  all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n.185,
  disposta dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24
  novembre 1994, n.646, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 21 gennaio 1995, n.22, si intende riferita soltanto alle
  aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del
  novembre 1994.
      3.  Per i danni alle produzioni ammissibili
  all'assicurazione agevolata secondo le norme recate dalla
  legge 14 febbraio 1992, n.185, e successive modificazioni, i
  contributi e le altre agevolazioni economiche previsti
  dall'articolo 3 della medesima legge n.185 del 1992, come
  modificato dal presente articolo, sono ridotti di una quota
  pari al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie,
  singole ed associate, avrebbero corrisposto per la stipula di
  polizze di assicurazione delle produzioni medesime.
      4.  Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi
  nel 1995, il termine di sessanta giorni, previsto
  dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n.185,
  entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria
  della eccezionalità dell'evento calamitoso, decorre dalla data
  di entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto.
      5.  Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992,
  n.185, e successive modificazioni, possono essere recepite
  negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'articolo 10
  della medesima legge n.185 del 1992 con le modalità e le
  maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea
  ordinaria.
 
DATA=960320 FASCID=DDL13-16 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0016 TOTPAG=0008 TOTDOC=0008 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0007 RIGINIZ=009 PAGFIN=0007 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=001600 00 FASCIDC=13DDL0016 SORTNAV=0001600 000 00000 ZZDDLC16 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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