| 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio
1992, n.185, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A
decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono
esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle
agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate,
relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui
all'articolo 9, comma 2".
2. La riduzione della limitazione percentuale di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n.185,
disposta dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24
novembre 1994, n.646, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1995, n.22, si intende riferita soltanto alle
aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del
novembre 1994.
3. Per i danni alle produzioni ammissibili
all'assicurazione agevolata secondo le norme recate dalla
legge 14 febbraio 1992, n.185, e successive modificazioni, i
contributi e le altre agevolazioni economiche previsti
dall'articolo 3 della medesima legge n.185 del 1992, come
modificato dal presente articolo, sono ridotti di una quota
pari al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie,
singole ed associate, avrebbero corrisposto per la stipula di
polizze di assicurazione delle produzioni medesime.
4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi
nel 1995, il termine di sessanta giorni, previsto
dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n.185,
entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria
della eccezionalità dell'evento calamitoso, decorre dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
5. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992,
n.185, e successive modificazioni, possono essere recepite
negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'articolo 10
della medesima legge n.185 del 1992 con le modalità e le
maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria.
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