| (Apertura della tutela).
1. L'articolo 343 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 343 - (Apertura della tutela). - Se
entrambi i genitori sono deceduti ovvero si è provveduto ai
sensi dell'articolo 333, primo comma, numero 6, si procede
alla nomina del tutore.
Alla nomina provvede il tribunale per i minorenni del
luogo dove si trova il minore.
Qualora il minore si trasferisca altrove, gli atti della
tutela sono trasmessi al tribunale per i minorenni competente
per territorio che provvede, se del caso, alla nomina di un
nuovo tutore".
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