| (Scelta del tutore).
1. L'articolo 348 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 348. - (Scelta del tutore). - Il tribunale
per i minorenni sceglie il tutore preferibilmente tra le
persone designate dai genitori deceduti o tra i familiari del
minore che risultano idonei per condotta, esperienza e
disponibilità ad esercitare in concreto le funzioni loro
attribuite.
Qualora non si possa procedere ai sensi del primo comma,
il tribunale per i minorenni procede alla scelta del tutore
tra le persone indicate dal comitato per il benessere
dell'infanzia.
Nel caso di affidamento familiare di minore privo di
genitori o con genitori privati della potestà, l'affidatario
può essere nominato anche tutore.
Ogni tutore non può esplicare la sua funzione nei
confronti di più di tre minori contemporaneamente, a meno che
la tutela non riguardi minori facenti parte dello stesso
nucleo familiare".
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