| (Gratuità delle funzioni tutorie).
1. L'articolo 379 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 379. - (Gratuità delle funzioni tutorie). -
L'ufficio di tutore, di assistente per la protezione del
minore e di curatore speciale è gratuito.
Il giudice, considerati l'entità del patrimonio del
minore, le difficoltà della sua amministrazione e l'impegno
personale, può tuttavia assegnare ai soggetti di cui al primo
comma una equa indennità.
Il giudice può, se particolari circostanze lo richiedono,
autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione,
sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone
dietro corrispettivo".
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