| (Difficoltà nel processo di socializzazione).
1. Nei casi in cui la condotta del minore evidenzi gravi
difficoltà nel processo di socializzazione, il tribunale per i
minorenni, su richiesta del pubblico ministero, dei genitori o
dei parenti, dei servizi sociali degli enti locali, della
scuola o di altre autorità, dopo avere adeguatamente indagato
sul contesto in cui tale condotta si esprime allo scopo di
individuare gli interventi da attuare, può iniziare il
procedimento per la adozione di misure ai sensi dell'articolo
62.
2. Nel procedimento devono essere sentiti i genitori del
minore o il suo tutore, il minore stesso, i servizi sociali
degli enti locali e gli altri soggetti di cui si ritenga
opportuna l'audizione.
3. Nel procedimento è consentito al minore di farsi
assistere da un difensore.
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