| (Interventi urgenti consentiti
alla pubblica autorità).
1. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 403. (Interventi urgenti della pubblica
autorità). - Nei casi in cui appaia assolutamente urgente
proteggere il minore che si trovi in una situazione a lui
gravemente pregiudizievole, la pubblica autorità od i servizi
locali trasmettono immediatamente, e comunque non oltre le
successive quarantotto ore, gli atti al pubblico ministero
presso il tribunale per i minorenni per la convalida del
provvedimento e per le iniziative di sua competenza".
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