| (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di
affidamento).
1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il minore che non possa permanere
nella propria famiglia ed essere assistito in modo diretto dai
suoi genitori è affidato ad altra famiglia, possibilmente con
figli minori, o ad una persona singola dotata di specifica
idoneità in modo da assicurargli il mantenimento, l'educazione
e l'istruzione.
2. Se per le esigenze del minore e del recupero
della sua famiglia non risulti opportuno l'inserimento in una
Pag. 48
famiglia affidataria o presso un affidatario deve essere
individuata come affidataria una comunità di tipo familiare
nella quale siano comunque garantiti al minore continuità e
stabilità nei rapporti con gli adulti.
3. Il collocamento del minore in altre strutture di
accoglienza o il suo ricovero in un istituto di assistenza,
pubblico o privato, da attuare preferibilmente nell'ambito
della regione di residenza della sua famiglia, è consentito
soltanto ove non sia possibile un conveniente affidamento ai
sensi dei commi 1 e 2 e dopo che l'ente locale sia intervenuto
con misure specifiche atte a rimuovere le relative cause eco-
nomiche, personali, educative e sociali, anche attraverso
misure di assistenza domiciliare.
4. L'affidamento può essere a breve termine o a
tempo programmato".
2. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. L'affidamento a breve termine,
quando la difficoltà assistenziale ed educativa della famiglia
d'origine si ritiene reversibile, è effettuato dal servizio
locale su richiesta o con l'adesione dei genitori o del
genitore esercente la potestà, sulla base di un programma
concordato con la famiglia affidataria.
2. Il servizio locale riferisce immediatamente al
giudice tutelare sull'affidamento effettuato, sulle sue
motivazioni e sulla sua presumibile durata; successivamente,
qualora l'affidamento persista, aggiorna la relazione ogni sei
mesi.
3. Il servizio locale, avvalendosi eventualmente
della collaborazione di quello del luogo di residenza degli
affidatari, svolge opera di vigilanza e di sostegno educativo
e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di origine e
sostiene questa con idonee misure al fine di agevolare il
rientro del minore in famiglia; cura che il rientro avvenga
nel modo più opportuno.
4. Il giudice tutelare può intervenire in ogni
momento, anche d'ufficio, impartendo disposizioni
nell'interesse del minore.
5. Se l'affidamento è in corso da un anno, il
giudice tutelare invia, a sua volta, una dettagliata relazione
Pag. 49
al tribunale per i minorenni, per i provvedimenti che riterrà
opportuni.
6. A favore degli affidatari sono stabilite
provvidenze economiche ed assistenziali dall'ente competente
per residenza della famiglia di origine o, se diverso, da
quello da cui dipende il servizio locale che ha effettuato
l'affidamento, salvo rivalsa nei confronti del primo".
3. Dopo l'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inserito
il seguente:
"Art. 4- bis. - 1. L'affidamento deve
cessare quando non sussiste più la situazione di difficoltà
temporanea della famiglia di origine, ovvero nel caso in cui
la prosecuzione dello stesso rechi pregiudizio al minore.
2. Qualora l'affidamento risulti ingiustificatamente
protratto o, venuta meno l'adesione dei genitori, non risulti
necessario disporne la prosecuzione nell'interesse del minore,
il tribunale per i minorenni ne ordina la cessazione".
4. Dopo l'articolo 4- bis della legge 4 maggio 1983,
n. 184, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è
inserito il seguente:
"Art. 4- ter. - 1. L'affidamento di cui
all'articolo 4 può essere disposto dal giudice in sede di
separazione dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio in sede di interventi sulla
potestà genitoriale, nonché in sede di interventi civili
connessi ad un procedimento penale a carico di minori".
5. Dopo l'articolo 4- ter della legge 4 maggio 1983,
n. 184, introdotto dal comma 4 del presente articolo, è
inserito il seguente:
"Art. 4- quater. - 1. L'affidamento a tempo
programmato può essere disposto dal tribunale per i minorenni
quando le difficoltà familiari non si ritengono, allo stato,
reversibili e non risultano gli estremi per procedere ad una
Pag. 50
dichiarazione di adottabilità. L'affidamento può essere
disposto anche su richiesta degli stessi genitori quando
questi non possano accudire il figlio per un grave impedimento
materiale di carattere permanente, ma dimostrino di volere e
potere continuare ad assisterlo sul piano affettivo e su
quello educativo.
2. L'affidamento è disposto in collaborazione con il
servizio locale, che curerà, sulla base delle disposizioni
impartite dal tribunale, il reperimento dell'affidatario.
3. L'affidamento deve essere regolato mediante un
progetto di intervento concordato con il servizio locale e con
la famiglia affidataria e sottoposto a verifiche
periodiche.
4. L'ente locale da cui dipende il servizio dispone,
occorrendo, le provvidenze economiche ed assistenziali a
sostegno dell'affidamento.
5. La cessazione dell'affidamento consegue alla
revoca dell'affidamento pronunciata dal giudice. Gli
affidatari sono legittimati a proporre domanda di revoca o di
modifica delle prescrizioni imposte e ad opporsi alle relative
domande da altri proposte".
6. Dopo l'articolo 4- quater della legge 4 maggio
1983, n. 184, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è
inserito il seguente:
"Art. 4- quinquies. - 1. I coniugi o la
persona singola affidataria devono accogliere presso di loro
il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua
educazione ed istruzione, fermi gli obblighi della famiglia
d'origine, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ed
osservando le prescrizioni del giudice tutelare e del servizio
locale.
2. Gli affidatari devono agevolare i rapporti tra il
minore ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella
famiglia d'origine.
3. In caso di contrasto su questioni di particolare
importanza gli affidatari, i genitori ed il servizio locale
possono ricorrere senza formalità al giudice tutelare, il
quale, sentiti gli interessati, nonché il minore, nelle forme
Pag. 51
e con gli strumenti consigliati da esperti, suggerisce le
determinazioni che ritiene più utili per il minore stesso. Se
il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di
decisione alla persona che, nel singolo caso, ritiene la più
idonea a curare gli interessi del minore.
4. Se l'affidamento è stato attribuito ad una
comunità di tipo familiare, le disposizioni stabilite per gli
affidatari valgono anche nei riguardi del responsabile della
comunità.
5. Tali disposizioni si applicano, in quanto
compatibili, anche al responsabile dell'istituto presso cui è
ricoverato il minore".
7. Dopo l'articolo 4- quinquies della legge 4 maggio
1983, n. 184, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è
inserito il seguente:
"Art. 4- sexies. - 1. L'affidamento di un
minore, effettuato dai genitori a chi non sia parente entro il
quarto grado per un periodo superiore a sei mesi, deve essere
segnalato al tribunale per i minorenni del luogo di residenza
del minore stesso.
2. Analoga segnalazione deve essere inviata al
tribunale per i minorenni da chiunque, non essendo parente
entro il quarto grado, accoglie un minore stabilmente nella
propria abitazione per un periodo superiore a quello indicato
nel comma 1.
3. Il tribunale per i minorenni, eseguiti gli
opportuni accertamenti, direttamente o richiedendoli al
giudice tutelare, adotta i provvedimenti più idonei per la
tutela del minore".
| |