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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3093
DDL0173-0088
Progetto di legge Camera n. 173 - testo presentato - (DDL13-173)
(suddiviso in 158 Unità Documento)
Unità Documento n.88 (che inizia a pag.47 dello stampato)
...C173. TESTIPDL
...C173.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 69.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC173 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di
                        affidamento).
     1.  L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  2. -  1.  Il minore che non possa permanere
  nella propria famiglia ed essere assistito in modo diretto dai
  suoi genitori è affidato ad altra famiglia, possibilmente con
  figli minori, o ad una persona singola dotata di specifica
  idoneità in modo da assicurargli il mantenimento, l'educazione
  e l'istruzione.
       2.  Se per le esigenze del minore e del recupero
  della sua famiglia non risulti opportuno l'inserimento in una
 
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  famiglia affidataria o presso un affidatario deve essere
  individuata come affidataria una comunità di tipo familiare
  nella quale siano comunque garantiti al minore continuità e
  stabilità nei rapporti con gli adulti.
       3.  Il collocamento del minore in altre strutture di
  accoglienza o il suo ricovero in un istituto di assistenza,
  pubblico o privato, da attuare preferibilmente nell'ambito
  della regione di residenza della sua famiglia, è consentito
  soltanto ove non sia possibile un conveniente affidamento ai
  sensi dei commi 1 e 2 e dopo che l'ente locale sia intervenuto
  con misure specifiche atte a rimuovere le relative cause eco-
  nomiche, personali, educative e sociali, anche attraverso
  misure di assistenza domiciliare.
       4.  L'affidamento può essere a breve termine o a
  tempo programmato".
     2.  L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  4. -  1.  L'affidamento a breve termine,
  quando la difficoltà assistenziale ed educativa della famiglia
  d'origine si ritiene reversibile, è effettuato dal servizio
  locale su richiesta o con l'adesione dei genitori o del
  genitore esercente la potestà, sulla base di un programma
  concordato con la famiglia affidataria.
       2.  Il servizio locale riferisce immediatamente al
  giudice tutelare sull'affidamento effettuato, sulle sue
  motivazioni e sulla sua presumibile durata; successivamente,
  qualora l'affidamento persista, aggiorna la relazione ogni sei
  mesi.
       3.  Il servizio locale, avvalendosi eventualmente
  della collaborazione di quello del luogo di residenza degli
  affidatari, svolge opera di vigilanza e di sostegno educativo
  e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di origine e
  sostiene questa con idonee misure al fine di agevolare il
  rientro del minore in famiglia; cura che il rientro avvenga
  nel modo più opportuno.
       4.  Il giudice tutelare può intervenire in ogni
  momento, anche d'ufficio, impartendo disposizioni
  nell'interesse del minore.
       5.  Se l'affidamento è in corso da un anno, il
  giudice tutelare invia, a sua volta, una dettagliata relazione
 
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  al tribunale per i minorenni, per i provvedimenti che riterrà
  opportuni.
       6.  A favore degli affidatari sono stabilite
  provvidenze economiche ed assistenziali dall'ente competente
  per residenza della famiglia di origine o, se diverso, da
  quello da cui dipende il servizio locale che ha effettuato
  l'affidamento, salvo rivalsa nei confronti del primo".
     3.  Dopo l'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
  come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inserito
  il seguente:
     "Art.  4- bis.  -  1.  L'affidamento deve
  cessare quando non sussiste più la situazione di difficoltà
  temporanea della famiglia di origine, ovvero nel caso in cui
  la prosecuzione dello stesso rechi pregiudizio al minore.
       2.  Qualora l'affidamento risulti ingiustificatamente
  protratto o, venuta meno l'adesione dei genitori, non risulti
  necessario disporne la prosecuzione nell'interesse del minore,
  il tribunale per i minorenni ne ordina la cessazione".
     4.  Dopo l'articolo 4- bis  della legge 4 maggio 1983,
  n. 184, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è
  inserito il seguente:
     "Art.  4- ter.  -  1.  L'affidamento di cui
  all'articolo 4 può essere disposto dal giudice in sede di
  separazione dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli
  effetti civili del matrimonio in sede di interventi sulla
  potestà genitoriale, nonché in sede di interventi civili
  connessi ad un procedimento penale a carico di minori".
     5.  Dopo l'articolo 4- ter  della legge 4 maggio 1983,
  n. 184, introdotto dal comma 4 del presente articolo, è
  inserito il seguente:
     "Art.  4- quater.  -  1.  L'affidamento a tempo
  programmato può essere disposto dal tribunale per i minorenni
  quando le difficoltà familiari non si ritengono, allo stato,
  reversibili e non risultano gli estremi per procedere ad una
 
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  dichiarazione di adottabilità.  L'affidamento può essere
  disposto anche su richiesta degli stessi genitori quando
  questi non possano accudire il figlio per un grave impedimento
  materiale di carattere permanente, ma dimostrino di volere e
  potere continuare ad assisterlo sul piano affettivo e su
  quello educativo.
       2.  L'affidamento è disposto in collaborazione con il
  servizio locale, che curerà, sulla base delle disposizioni
  impartite dal tribunale, il reperimento dell'affidatario.
       3.  L'affidamento deve essere regolato mediante un
  progetto di intervento concordato con il servizio locale e con
  la famiglia affidataria e sottoposto a verifiche
  periodiche.
       4.  L'ente locale da cui dipende il servizio dispone,
  occorrendo, le provvidenze economiche ed assistenziali a
  sostegno dell'affidamento.
       5.  La cessazione dell'affidamento consegue alla
  revoca dell'affidamento pronunciata dal giudice.  Gli
  affidatari sono legittimati a proporre domanda di revoca o di
  modifica delle prescrizioni imposte e ad opporsi alle relative
  domande da altri proposte".
     6.  Dopo l'articolo 4- quater  della legge 4 maggio
  1983, n. 184, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è
  inserito il seguente:
     "Art.  4- quinquies.  -  1.  I coniugi o la
  persona singola affidataria devono accogliere presso di loro
  il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua
  educazione ed istruzione, fermi gli obblighi della famiglia
  d'origine, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ed
  osservando le prescrizioni del giudice tutelare e del servizio
  locale.
       2.  Gli affidatari devono agevolare i rapporti tra il
  minore ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella
  famiglia d'origine.
       3.  In caso di contrasto su questioni di particolare
  importanza gli affidatari, i genitori ed il servizio locale
  possono ricorrere senza formalità al giudice tutelare, il
  quale, sentiti gli interessati, nonché il minore, nelle forme
 
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  e con gli strumenti consigliati da esperti, suggerisce le
  determinazioni che ritiene più utili per il minore stesso.  Se
  il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di
  decisione alla persona che, nel singolo caso, ritiene la più
  idonea a curare gli interessi del minore.
       4.  Se l'affidamento è stato attribuito ad una
  comunità di tipo familiare, le disposizioni stabilite per gli
  affidatari valgono anche nei riguardi del responsabile della
  comunità.
       5.  Tali disposizioni si applicano, in quanto
  compatibili, anche al responsabile dell'istituto presso cui è
  ricoverato il minore".
     7.  Dopo l'articolo 4- quinquies  della legge 4 maggio
  1983, n. 184, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è
  inserito il seguente:
     "Art.  4- sexies.  -  1.  L'affidamento di un
  minore, effettuato dai genitori a chi non sia parente entro il
  quarto grado per un periodo superiore a sei mesi, deve essere
  segnalato al tribunale per i minorenni del luogo di residenza
  del minore stesso.
       2.  Analoga segnalazione deve essere inviata al
  tribunale per i minorenni da chiunque, non essendo parente
  entro il quarto grado, accoglie un minore stabilmente nella
  propria abitazione per un periodo superiore a quello indicato
  nel comma 1.
       3.  Il tribunale per i minorenni, eseguiti gli
  opportuni accertamenti, direttamente o richiedendoli al
  giudice tutelare, adotta i provvedimenti più idonei per la
  tutela del minore".
 
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