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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3095
DDL0173-0090
Progetto di legge Camera n. 173 - testo presentato - (DDL13-173)
(suddiviso in 158 Unità Documento)
Unità Documento n.90 (che inizia a pag.51 dello stampato)
...C173. TESTIPDL
...C173.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 70.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC173 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di
                          adozione).
     1.  Dopo il sesto comma dell'articolo 10 della legge 4
  maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente:
     "Dell'apertura della procedura adozionale viene data
  immediata comunicazione ai genitori".
 
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     2.  Dopo l'articolo 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  inserito il seguente:
     "Art.  11- bis.  -  1.  Il giudice, ove constati
  che le difficoltà del genitore a svolgere compiutamente i suoi
  compiti non sono facilmente superabili, illustra al genitore
  la convenienza per il proprio figlio ad essere stabilmente
  inserito in una famiglia adottiva, superando una situazione di
  precarietà di vita che può irreversibilmente segnarlo e
  sollecitando un libero consenso all'adozione.
       2.  Nel caso di prestazione del consenso si applica
  la procedura di cui al primo comma dell'articolo 11".
     3.  L'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  15. -  1.  A conclusione delle indagini e
  degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove
  risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, il
  tribunale, previa nomina di un curatore al minore, fissa una
  udienza per sentire il pubblico ministero, i genitori ed i
  parenti già convocati ai sensi degli articoli 12 e 13, il
  curatore speciale ed il tutore, ove esista, dando contestuale
  avviso alle parti private del loro diritto di costituirsi fino
  a cinque giorni prima dell'udienza in cancelleria a mezzo di
  procuratore.
       2.  All'udienza il tribunale, previo svolgimento di
  una relazione sul procedimento da parte di un giudice delegato
  dal presidente, sente altresì il rappresentante dell'istituto
  presso cui il minore è ricoverato o la persona alla quale egli
  è affidato, il minore che abbia compiuto il dodicesimo anno e,
  se opportuno, anche il minore di età inferiore.
       3.  Il tribunale decide immediatamente, dando lettura
  del dispositivo della sentenza o, su richiesta delle parti
  costituite che chiedano un termine per la presentazione di
  memorie, in un'udienza successiva da tenere non oltre trenta
  giorni.
       4.  La sentenza, da depositare entro quindici giorni
  dalla pronuncia, è notificata per esteso, a cura della
  cancelleria, al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti
  indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore ed al
 
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  curatore speciale, con contestuale avviso agli stessi del loro
  diritto di proporre appello nelle forme e nei termini di cui
  all'articolo 26.
       5.  Il tribunale per i minorenni nomina, se
  necessario, un tutore provvisorio ed adotta provvedimenti
  opportuni nell'interesse del minore".
     4.  L'articolo 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  16. - 1.  Il tribunale per i minorenni,
  esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli,
  qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la
  pronunzia dello stato di adottabilità, sentito il pubblico
  ministero, dichiara che non vi è luogo a provvedere in
  merito.
       2.  Si applica il comma 5 dell'articolo 15".
     5.  L'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  17. -  1.  Il pubblico ministero, i genitori,
  i parenti indicati nell'articolo 12, primo comma, il tutore ed
  il curatore speciale possono proporre appello avverso la
  sentenza sullo stato di adottabilità, ricorrendo, entro trenta
  giorni dalla sua notificazione, dinanzi alla sezione per i
  minorenni della corte di appello.
       2.  Il presidente della sezione per i minorenni della
  corte d'appello fissa, con decreto in calce al ricorso,
  l'udienza di comparizione, disponendo la notifica del ricorso
  e del decreto, a cura della cancelleria, al ricorrente ed agli
  altri soggetti indicati nel comma 1, nonché la convocazione,
  ove necessaria, delle persone indicate nel primo comma
  dell'articolo 12.
       3.  All'udienza fissata, la sezione per i minorenni
  della corte di appello sente il ricorrente, le altre parti
  costituite, le persone convocate, nonché quelle indicate dalle
  parti, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico
  ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide
  immediatamente, dando lettura del dispositivo della sentenza.
  La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro
  quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel
 
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  testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e al
  curatore speciale del minore.
       4.  Avverso la sentenza della sezione per i minorenni
  della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione.
       5.  La Corte di cassazione, sulla base dell'esito
  dell'udienza di trattazione, pubblica immediatamente il
  dispositivo.  A cura della cancelleria il dispositivo è
  immediatamente comunicato al tribunale che ha emesso il
  provvedimento di primo grado".
     6.  Dopo il terzo comma dell'articolo 30 della legge 4
  maggio 1983, n. 184, sono aggiunti i seguenti:
     "Il provvedimento deve indicare se l'idoneità riguarda
  l'adozione di uno o più bambini, indicandone il numero, l'età
  minima e massima degli stessi, nonché deve specificare il
  periodo di tempo per il quale tale idoneità è valida, periodo
  che comunque non può essere superiore a due anni.
     La dichiarazione di idoneità deve essere rinnovata in caso
  di richiesta di nuovi affidamenti".
     7.  Il primo comma dell'articolo 31 della legge 4 maggio
  1989, n. 184, è sostituito dal seguente:
     "E' permessa l'adozione internazionale soltanto di minori
  che non superino gli anni dieci.  L'ingresso nello Stato a
  scopo di adozione di stranieri minori di anni tredici è
  consentito solo quando vi sia un provvedimento di adozione o
  di affidamento preadottivo del minore emanato da una autorità
  straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in
  Italia o nello Stato estero, ovvero un provvedimento di
  affidamento a fini di adozione".
     8.  Dopo il primo comma dell'articolo 31 della legge 4
  maggio 1983, n. 184, come sostituito dal comma 7 del presente
  articolo, sono inseriti i seguenti:
     "Con convenzioni bilaterali o plurilaterali tra l'Italia e
  altri Stati può essere riconosciuta validità per l'ingresso in
  Italia a fini adozionali anche a provvedimenti di autorità
 
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  straniere diversi da quelli di cui al primo comma, purché sia
  garantita la sussistenza della volontà dei genitori di
  abbandonare il bambino da adottare o la sussistenza di una
  reale situazione di abbandono.
     L'autorità consolare del luogo ove il provvedimento è
  stato emesso dichiara la conformità dello stesso alla
  legislazione di quello Stato".
     9.  L'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  38. - 1.  Le pratiche inerenti all'adozione
  di minori stranieri, ferme restando le competenze del
  Tribunale, possono essere svolte solo da enti pubblici o da
  altre organizzazioni idonee, previa autorizzazione.
       2.  L'autorizzazione è concessa da un comitato
  costituito da un rappresentante del Ministero di grazia e
  giustizia, da un rappresentante del Ministero degli affari
  esteri e da un rappresentante del Ministero dell'interno.  Il
  comitato vigila, inoltre, sull'attività dei soggetti
  autorizzati e può revocare in ogni momento
  l'autorizzazione.
       3.  L'inosservanza di quanto previsto dal presente
  articolo comporta, per chi ha svolto opera di intermediazione,
  la sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 71 e
  l'inidoneità all'adozione per gli aspiranti genitori
  adottivi".
 
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